Regolamento (UE) 2021/1469
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1469 della Commissione del 10 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo modello di certificato per i prodotti di origine animale che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno da un paese terzo o territorio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno da un paese terzo o una sua regione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un nuovo modello di certificato sanitario/ufficiale per il reingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e determinate merci di origine unionale che abbiano transitato in un paese terzo o territorio per scarico, magazzinaggio e nuovo carico. Adegua inoltre gli elenchi dei paesi terzi, territori e regioni da cui tali partite possono essere riammessi nell’Unione, coordinando le regole sanitarie e di controllo ufficiale. L’obiettivo dichiarato è evitare perturbazioni inutili degli scambi e garantire certezza giuridica per queste operazioni logistiche.
Modifica i modelli e gli elenchi di autorizzazione per consentire il reingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e determinate merci originari dell’UE, spediti in un paese terzo o territorio per scarico, magazzinaggio e nuovo carico.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti di origine animale e a determinate merci originari dell’Unione che, dopo essere stati mossi in un paese terzo, territorio o regione di paese terzo, rientrano nell’Unione a seguito di scarico, magazzinaggio e nuovo carico. Rileva sia per i prodotti soggetti alla normativa sanitaria animale (regolamenti (UE) 2016/429, 2020/692 e 2020/2235) sia, per talune merci destinate al consumo umano, per il quadro dei controlli ufficiali e delle condizioni di ingresso del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2019/625. L’autorizzazione è limitata ai paesi terzi, territori o regioni elencati negli atti modificati, in particolare nell’allegato XXII del regolamento (UE) 2021/404 e nell’elenco pertinente richiamato dal regolamento (UE) 2021/405; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dei regimi di certificazione e di elenco per il rientro nell’Unione di prodotti originari dell’UE
Il regolamento (UE) 2021/1469 della Commissione interviene su tre atti di esecuzione collegati alla normativa sanitaria animale e ai controlli ufficiali: il regolamento (UE) 2020/2235, il regolamento (UE) 2021/404 e il regolamento (UE) 2021/405. La finalità, esplicitata nei considerando, è colmare una lacuna normativa relativa alle partite di prodotti di origine animale e di determinate merci originarie dell’Unione che, dopo essere state spedite in un paese terzo o territorio, rientrano nell’Unione dopo scarico, magazzinaggio e nuovo carico, evitando perturbazioni degli scambi e assicurando certezza giuridica.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina le malattie animali trasmissibili e le prescrizioni di certificazione sanitaria ufficiale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali. I considerando richiamano inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che specifica le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di talune partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e il regolamento delegato (UE) 2019/625 per le merci destinate al consumo umano.
Nuovo certificato STORAGE-TC-PAO
La principale innovazione è l’inserimento, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, dell’articolo 30 bis e del capitolo 53 dell’allegato III. Viene così creato il modello di certificato sanitario/ufficiale STORAGE-TC-PAO, destinato alle partite di prodotti di origine animale e determinate merci che sono originari dell’Unione, vengono spediti in un paese terzo o territorio e poi rientrano nell’Unione dopo scarico, magazzinaggio e nuovo carico.
Il modello richiede una serie di attestazioni sostanziali: la partita deve essere originaria dell’Unione e prodotta al suo interno; deve essere stata imballata nell’Unione e, per i prodotti di origine animale, marchiata secondo il regolamento (CE) n. 853/2004; deve essere destinata all’Unione; non deve essere stata manomessa salvo le operazioni ammesse di scarico, magazzinaggio, nuovo carico e trasporto. Per i prodotti di origine animale, deve inoltre risultare immagazzinata e trasportata in conformità ai requisiti dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. È inoltre prevista un’attestazione specifica sul magazzinaggio in stabilimenti riconosciuti o registrati e sul nuovo carico sotto la supervisione dell’autorità competente.
Aggiornamento degli elenchi dei paesi terzi e delle condizioni di rientro
Il regolamento modifica l’allegato XXII del regolamento (UE) 2021/404, che elenca i paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Nella parte 1 vengono aggiornate le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey, collegandole alla nuova condizione specifica per le partite originarie dell’Unione che rientrano dopo magazzinaggio.
Nella parte 3 dello stesso allegato viene inserita la nuova condizione specifica: l’ingresso nell’Unione è autorizzato solo se le partite sono accompagnate dal certificato STORAGE-TC-PAO e dai documenti di accompagnamento della partita per l’esportazione nel paese terzo o territorio. Le note del certificato precisano anche il rinvio al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, ai fini del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Regime per prodotti di origine animale e determinate merci ai sensi del regolamento (UE) 2021/405
In parallelo, il regolamento inserisce nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 l’articolo 26 bis, dedicato ai prodotti di origine animale e a determinate merci originari dell’Unione che rientrano dopo scarico, magazzinaggio e nuovo carico in un paese terzo o in una sua regione. Il rientro è consentito soltanto se la spedizione proviene da paesi terzi o regioni autorizzati secondo l’allegato XXII del regolamento (UE) 2021/404 e se tali paesi o regioni figurano anche nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.
Entrata in vigore
Il regolamento è adottato il 10 settembre 2021 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne sottolinea l’urgenza ai fini della certezza del diritto, e il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Introduzione del certificato STORAGE-TC-PAO
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 viene inserito l’articolo 30 bis, che prevede un nuovo certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e determinate merci originari dell’Unione e poi mossi in un paese terzo o territorio per scarico, magazzinaggio e nuovo carico. Il certificato da utilizzare corrisponde al modello STORAGE-TC-PAO, redatto secondo l’allegato III, capitolo 53.
Aggiornamento dei modelli di certificazione
L’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235 è modificato con l’inserimento del capitolo 53, che contiene il modello di certificato STORAGE-TC-PAO e le relative note compilative. Il modello richiede, tra l’altro, attestazioni sull’origine unionale della partita, sull’imballaggio e, per i prodotti di origine animale, sulla marchiatura nell’Unione, sulla destinazione all’Unione e sull’assenza di manomissioni diverse da scarico, magazzinaggio, nuovo carico e trasporto; richiede inoltre attestazione di magazzinaggio in stabilimenti riconosciuti/registrati e di nuovo carico sotto supervisione dell’autorità competente.
Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per il rientro
L’allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato per includere specificamente Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey, con la relativa condizione specifica per le partite originarie dell’Unione che rientrano dopo magazzinaggio. Per tali paesi/territori sono indicate le condizioni applicabili alle partite di prodotti di origine animale e determinate merci oggetto dei certificati di cui agli articoli da 8 a 29 del regolamento (UE) 2020/2235.
Condizioni di ingresso per il rientro di prodotti di origine unionale
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 viene inserita una nuova condizione specifica che autorizza il rientro nell’Unione delle partite originarie dell’Unione, purché siano accompagnate dal certificato STORAGE-TC-PAO e dai documenti di accompagnamento della partita per l’esportazione nel paese terzo o territorio.
Aggiornamento dell’elenco ai fini del regolamento (UE) 2021/405
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è inserito l’articolo 26 bis, che consente l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e determinate merci originari dell’Unione e poi riammessi dopo scarico, magazzinaggio e nuovo carico solo se provengono da paesi terzi o regioni autorizzati ai sensi dell’allegato XXII del regolamento (UE) 2021/404 e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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