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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1464

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1464 del Consiglio del 10 settembre 2021 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32021R1464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sostituendo le voci relative a 19 persone e 6 entità già inserite nell'elenco delle misure restrittive con informazioni aggiornate. Le modifiche riguardano soprattutto dati identificativi, ruoli, motivazioni dell'inserimento e talune precisazioni sulle attività svolte in relazione alla Crimea e all'Ucraina orientale. Il testo non istituisce nuove categorie di sanzioni, ma dà attuazione alle decisioni del Consiglio nel quadro del riesame periodico delle misure restrittive. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014 relativo all'Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Incide sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, limitatamente alla modifica delle rispettive voci identificative e dei motivi di inserimento. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio generale, ma aggiorna l'elenco nominativo di 19 persone e 6 entità già sottoposte a misure restrittive per azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Aggiornamento delle misure restrittive UE relative all'Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1464 attua il regolamento (UE) n. 269/2014 aggiornando l'elenco delle persone fisiche e delle entità soggette a misure restrittive per azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Il provvedimento interviene all'esito di un riesame del Consiglio e sostituisce le voci di 19 persone e 6 entità nell'allegato I del regolamento base.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si colloca nel quadro delle misure restrittive dell'Unione europea adottate a partire dal 2014 in risposta alla crisi in Ucraina e all'annessione della Crimea. Il Consiglio, richiamato l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 269/2014, ha ritenuto opportuno aggiornare le informazioni relative ai soggetti già inseriti nell'elenco, al fine di mantenere coerente e attuale il regime sanzionatorio.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'atto non introduce nuove misure autonome, ma modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. L'effetto pratico riguarda le persone e le entità elencate, per le quali vengono sostituite le relative voci con dati aggiornati, inclusi elementi identificativi, qualifiche, motivi dell'inserimento e date. Per i professionisti, ciò rileva ai fini dell'applicazione del congelamento dei beni e delle altre misure restrittive previste dal regolamento base nei confronti dei soggetti elencati.

Soggetti interessati e contenuto dell'allegato

L'allegato del regolamento sostituisce le voci di:

  • 19 persone fisiche, tra cui esponenti politici, militari o amministrativi russi e soggetti collegati alle strutture separatiste in Crimea, Donetsk e Luhansk;
  • 6 entità, tra cui organizzazioni paramilitari, movimenti politici e soggetti economici o societari collegati alle attività oggetto delle misure.

Le motivazioni indicate nell'allegato richiamano, in particolare:

  • il sostegno politico o operativo all'annessione della Crimea;
  • la partecipazione a strutture o "elezioni" considerate illegali dal diritto ucraino;
  • il supporto ad azioni separatiste nell'Ucraina orientale;
  • il coinvolgimento nel trasferimento e nell'installazione di turbine a gas in Crimea, ritenuto funzionale a una fornitura elettrica indipendente a sostegno della separazione dall'Ucraina.

Effetti giuridici

L'articolo 1 produce l'effetto di aggiornare l'elenco di riferimento ai fini dell'applicazione delle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) n. 269/2014. In pratica, operatori finanziari, imprese e altri soggetti obbligati devono verificare le nuove denominazioni, gli alias, i dati di nascita, le funzioni rivestite e gli altri elementi identificativi contenuti nell'allegato aggiornato.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 13 settembre 2021. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Rilievo operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento assume rilievo soprattutto sotto il profilo della compliance sanzionatoria. È necessario aggiornare le verifiche su clienti, controparti, beneficiari effettivi e soggetti collegati, confrontandoli con le denominazioni e gli alias presenti nell'allegato I come modificato. In particolare, l'aggiornamento può incidere su controlli antiriciclaggio, screening sanzionatori, gestione di rapporti bancari e commerciali e valutazione della liceità di operazioni con soggetti collegati ai territori ucraini interessati o alle strutture elencate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, sono sostituite le voci relative a 19 persone e 6 entità, con aggiornamento di dati identificativi, qualifiche, motivi dell'inserimento e, in alcuni casi, delle date di inserimento nell'elenco.

Riesame del Consiglio e base giuridica dell'aggiornamento

Nei considerando si precisa che, a seguito del riesame effettuato dal Consiglio, è opportuno modificare le informazioni relative alle persone ed entità elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento e su proposta dell'alto rappresentante.

Contenuto delle modifiche nominative

L'allegato riporta le voci sostitutive per persone ed entità già sanzionate, con motivazioni che richiamano il sostegno ad azioni separatiste, l'annessione della Crimea, il coinvolgimento in strutture illegali nella Repubblica popolare di Donetsk e nella Repubblica popolare di Luhansk, nonché attività connesse al trasferimento di turbine a gas in Crimea e ad altre iniziative ritenute lesive dell'integrità territoriale ucraina.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivesanzioni internazionalirelazioni esterneucraina

Testo integrale

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