Regolamento (UE) 2021/1460
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1460 della Commissione del 9 settembre 2021 recante trecentoventiduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/1460 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 eliminando una persona fisica dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica deriva dalla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 6 settembre 2021. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Soppressione di una persona dall’elenco di soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè sull’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive collegate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’effetto concreto è la cancellazione di una specifica voce dall’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche; non introduce nuovi soggetti designati né nuove misure sostanziali.
Soppressione di una voce dall’elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1460 della Commissione interviene sul regime UE di misure restrittive contro persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La modifica è puntuale e consiste nell’adeguamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto e presupposto della modifica
Dai considerando risulta che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 elenca le persone, i gruppi e le entità colpiti dal congelamento di fondi e risorse economiche. Il 6 settembre 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso la cancellazione di una voce dall’elenco, rendendo necessario l’aggiornamento corrispondente della disciplina UE.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento di esecuzione. L’allegato sopprime dalla sezione delle "Persone fisiche" la voce riferita a Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy, includendo i diversi alias, i dati anagrafici, i numeri di passaporto, il numero di identificazione nazionale, l’indirizzo e le ulteriori informazioni identificative riportate nella designazione originaria.
Effetti pratici
La cancellazione della voce comporta che il soggetto indicato non risulta più incluso, a seguito di questo atto, nell’elenco UE delle persone assoggettate al congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002. Il regolamento non disciplina altre misure sostanziali, né introduce nuovi obblighi procedurali per gli operatori economici.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei soggetti sanzionati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa dall’elenco delle "Persone fisiche" la voce relativa a Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy, con i relativi alias, dati identificativi e riferimenti alla designazione originaria.
Base fattuale della modifica
Nei considerando si precisa che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche. La soppressione discende dalla decisione del 6 settembre 2021 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cancellare una voce dall’elenco pertinente.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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