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Legge

L.R. Liguria 8/2008

Valorizzazione di discipline sportive della tradizione locale

Normativa regionaleL.R. Liguria 8/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria 3 aprile 2008, n. 8 promuove la pallapugno e le discipline ad essa assimilabili della tradizione ligure, prevedendo contributi annuali a favore di associazioni sportive, federazioni, enti di promozione ed enti locali per manifestazioni, attrezzature, corsi, sferisteri, iniziative culturali e di ricerca. La legge è stata abrogata dalla L.R. 40/2009, ma continua ad applicarsi ai rapporti di liquidazione dei contributi già concessi.

Valorizzazione della pallapugno e degli sport tradizionali liguri

Valorizzazione della pallapugno e delle discipline sportive tradizionali liguri

La legge regionale della Liguria n. 8 del 3 aprile 2008 interviene per salvaguardare l’identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando la pallapugno e le discipline ad essa assimilabili nell’ambito della tradizione ligure. Il testo è oggi abrogato, ma resta rilevante solo per la liquidazione dei contributi già concessi.

Finalità e ambito dell’intervento

La Regione orienta la propria azione alla tutela e promozione di discipline sportive radicate nella tradizione locale. L’intervento ha una chiara finalità culturale oltre che sportiva, perché mira a preservare il patrimonio identitario ligure legato a tali pratiche.

Soggetti beneficiari

La Regione favorisce:

  • associazioni e società sportive;
  • federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  • enti locali.

I soggetti devono praticare o comunque contribuire a diffondere gli sport richiamati dalla legge, oppure realizzare attività coerenti con le finalità di valorizzazione previste.

Tipologie di intervento finanziabile

La Regione concede contributi annuali, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per finanziare iniziative relative alle attività sportive tradizionali. Le spese ammissibili riguardano:

  • organizzazione e svolgimento di manifestazioni;
  • acquisto di attrezzature necessarie all’esercizio delle attività sportive;
  • corsi di avviamento al gioco rivolti agli studenti e progetti per i settori giovanili;
  • manutenzione straordinaria e potenziamento degli sferisteri;
  • istituzione di musei regionali delle attività sportive;
  • cartellonistica stradale sulle principali vie di accesso alle località con indicazione dello sferisterio;
  • mostre, pubblicazioni, ricerche e convegni per tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale delle società sportive e della tradizione delle discipline interessate.

Misura del contributo

Il contributo regionale è riconosciuto fino a un massimo del 50% della spesa sostenuta. La copertura è quindi parziale e subordinata alla disponibilità delle risorse di bilancio.

Procedure di domanda e monitoraggio

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale doveva stabilire con propria deliberazione le procedure e i termini per la presentazione delle domande di contributo. È inoltre previsto un obbligo di informativa: la Giunta deve presentare annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sull’andamento della gestione degli interventi attivati.

Regime di applicazione e obsolescenza

La legge è stata abrogata dalla L.R. 7 ottobre 2009, n. 40. Tuttavia continua ad applicarsi esclusivamente ai rapporti di liquidazione dei contributi già concessi in base alla disciplina previgente. Per questo motivo il testo è oggi da considerarsi sostanzialmente obsoleto, salvo gli effetti ancora pendenti su tali contributi.

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