L.R. Liguria 1/2008
Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Liguria le procedure tecniche e amministrative per cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. Stabilisce requisiti sanitari, adempimenti comunali, modalità di trasporto, limiti dei luoghi di dispersione e un deposito provvisorio gratuito dell’urna in cimitero fino a 6 mesi, poi avvio al cinerario comune se non concluso l’affido o la dispersione.
Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri
Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri
Il regolamento regionale della Liguria disciplina in modo uniforme le procedure tecniche e amministrative per la cremazione dei cadaveri, l’affidamento delle ceneri e la loro dispersione, in attuazione della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24.
Ambito e presupposti della cremazione
La cremazione è consentita previa certificazione del medico necroscopo anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi, per parti anatomiche e per resti derivanti da esumazione o estumulazione. In caso di espianto di stimolatori cardiaci è necessaria l’attestazione del competente servizio ASL.
Non possono essere cremate salme o resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Tale circostanza deve essere esclusa e certificata dal medico necroscopo o da un medico delegato dalla ASL.
Le operazioni preliminari devono garantire l’asportazione di zinco o di altro materiale metallico dall’involucro contenente la salma o i resti mortali; il soggetto autorizzato alla cremazione deve attestare il rispetto di tale procedura.
Volontà del defunto e autorizzazione
I soggetti aventi titolo comunicano la volontà del defunto di essere cremato al comune di residenza; se diverso dal comune di decesso, quest’ultimo ne riceve comunicazione anche per posta, telefax o via telematica ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.
Registro comunale e verbale di affidamento o dispersione
I comuni istituiscono un registro delle ceneri affidate e disperse, annotando cronologicamente affidamenti e dispersioni.
Il comune cura la redazione di un verbale di affidamento o dispersione contenente:
- dati identificativi del defunto;
- estremi dell’autorizzazione alla cremazione;
- dati anagrafici dell’affidatario;
- estremi identificativi del luogo di localizzazione dell’urna.
Il verbale riporta data e numero progressivo del registro ed è redatto in triplice copia: una resta al comune di decesso, una al responsabile del crematorio e una all’affidatario, che in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento.
Affidamento dell’urna cineraria
L’urna contenente le ceneri è di norma collocata nella residenza dell’affidatario, che può detenerla anche nel proprio domicilio previa comunicazione al comune di residenza.
L’affidatario che trasferisca la residenza o cambi la collocazione dell’urna deve comunicarlo al competente ufficio comunale entro 5 giorni; il verbale di affidamento viene aggiornato.
Se l’affidatario o i suoi eredi intendono recedere dall’affidamento, possono scegliere tra:
- tumulazione nel loculo cinerario;
- interramento nel cimitero con urna non biodegradabile;
- dispersione delle ceneri secondo la disciplina regionale.
Il trasporto delle urne con i resti della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria competente.
Decisione dei familiari in assenza di diversa volontà
Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, oppure la maggioranza assoluta dei parenti dello stesso grado, può chiedere alternativamente:
- tumulazione;
- interramento nel cimitero con urna non biodegradabile;
- affidamento;
- dispersione delle ceneri.
Dispersione delle ceneri
La dispersione avviene esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune del luogo in cui la dispersione è effettuata.
L’operazione è annotata in un’apposita sezione del registro dell’affidamento tenuto dal comune di decesso, con indicazione di:
- estremi dell’autorizzazione alla cremazione;
- dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione;
- luogo, data e ora della dispersione;
- nulla osta del comune di dispersione, se diverso da quello di decesso.
Se le ultime volontà prevedono dispersione per affondamento o interramento dell’urna, le ceneri devono essere raccolte in urna cineraria biodegradabile recante indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella della cremazione.
In caso di interramento, l’urna deve essere collocata a profondità conforme alle prescrizioni tecniche del regolamento di polizia mortuaria del comune territorialmente competente.
Luoghi e limiti per la dispersione
La dispersione deve avvenire a non meno di 300 metri da costa, riva o porto di approdo più vicino.
È vietata la dispersione, per la tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano, nelle zone di rispetto previste dalla normativa vigente a protezione dei punti di captazione o derivazione, delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo.
La dispersione in mare, laghi e fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l’idoneità alla balneazione quando tali campionamenti sono effettuati.
In montagna o in collina la dispersione deve avvenire a non meno di 50 metri da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di strade e aree regolarmente percorribili.
È inoltre vietata la dispersione entro 50 metri lineari dal perimetro di piste adibite all’esercizio degli sport invernali.
Deposito provvisorio delle ceneri
La sosta gratuita dell’urna cineraria presso i cimiteri comunali è consentita per un massimo di 6 mesi.
Se entro tale termine non sono concluse le procedure di affidamento o dispersione, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio le ceneri sono avviate d’ufficio al cinerario comune.
Decorrenza
Il regolamento è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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