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Legge

L.R. Liguria 2/2008

Modifiche al regolamento regionale 20 ottobre 2005 n. 1 (regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale)).

Normativa regionaleL.R. Liguria 2/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione della legge regionale sulle associazioni di promozione sociale, introducendo modifiche al testo del 2005. È stato però espressamente abrogato dall’art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42, quindi oggi non ha autonoma efficacia applicativa.

Modifiche al regolamento regionale sulla disciplina delle associazioni di promozione sociale

Modifiche al regolamento regionale sulle associazioni di promozione sociale

Il regolamento regionale 9 aprile 2008, n. 2 interviene sul regolamento di esecuzione della disciplina delle associazioni di promozione sociale della Regione. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma compiuta, ma aggiorna il regolamento regionale 20 ottobre 2005, n. 1, relativo all’attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30.

Ambito e funzione dell’intervento

L’atto ha natura modificativa e riguarda esclusivamente il quadro regolamentare regionale toscano in materia di associazioni di promozione sociale. Il suo contenuto serve a coordinare e aggiornare la disciplina secondaria già esistente, senza estenderne la portata oltre il territorio della Regione.

Regime di efficacia e attualità

Il regolamento è indicato come abrogato dall’art. 44 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42. Di conseguenza, non risulta oggi utilizzabile come fonte regolamentare autonoma per la disciplina vigente, se non per eventuali ricostruzioni storiche o per comprendere l’evoluzione normativa precedente all’abrogazione.

Utilità pratica

Ai fini professionali, il testo ha ormai rilievo soprattutto storico-ricostruttivo. Per la disciplina applicabile alle associazioni di promozione sociale occorre fare riferimento alla normativa regionale successiva e al quadro vigente, non al presente regolamento ormai superato.

Testo integrale

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