L.R. Liguria 7/2008
Norme sul sistema statistico regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’attività statistica della Regione Liguria e istituisce il SISTAR, definendone composizione, funzioni, organi di coordinamento, Programma statistico regionale, validazione e diffusione dei dati, obblighi di fornitura e sanzioni. La disciplina è vigente, con forti aggiornamenti nel 2024; rilevante solo per il territorio ligure.
Sistema statistico regionale della Liguria
Sistema statistico regionale della Liguria
La legge disciplina l’attività statistica della Regione Liguria in coerenza con il sistema statistico nazionale ed europeo. L’obiettivo è organizzare, coordinare e valorizzare la produzione di statistica ufficiale sul territorio regionale, a supporto della programmazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche pubbliche.
Finalità dell’attività statistica regionale
La normativa mira a rendere omogenei e razionali i flussi informativi, rafforzando il coordinamento metodologico tra i soggetti del sistema statistico regionale e favorendo l’uso delle basi dati amministrative ai fini statistici. Tra le finalità vi sono anche la diffusione e condivisione dei dati, la sostenibilità dei processi di produzione statistica, la tempestività dell’informazione e la promozione delle statistiche di genere.
Sistema statistico regionale (SISTAR)
Il SISTAR comprende la Struttura statistica regionale, gli uffici di statistica della Città metropolitana di Genova, delle province, dei comuni, delle aziende sanitarie liguri, delle aziende ed enti ospedalieri, degli IRCCS, delle Camere di commercio della Liguria e degli altri uffici di statistica del SISTAN operanti sul territorio regionale. Vi partecipano anche gli uffici statistici di enti e agenzie regionali individuati appositamente e, su richiesta e previa valutazione della Commissione statistica regionale, altri enti regionali.
La Struttura statistica assicura il coordinamento operativo del SISTAR ai fini della predisposizione del Programma statistico regionale. La Giunta regionale, in occasione dell’aggiornamento annuale del programma, ricognisce l’elenco degli enti appartenenti al SISTAR per il triennio di riferimento.
Attività del SISTAR
Al SISTAR spetta la raccolta, rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici. Il sistema promuove inoltre ricerca scientifica, innovazione dei procedimenti di produzione dei dati, sperimentazioni e coordinamento tecnico per costruire basi informative utili alla programmazione e al monitoraggio. È anche incentivata la gestione associata o consortile dell’attività statistica degli enti locali e regionali.
Struttura statistica regionale
L’Ufficio di statistica della Regione Liguria è individuato nella struttura regionale competente per la statistica. Tale Struttura svolge le funzioni previste dal d.lgs. 322/1989 e dalla legge regionale, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, delle Direzioni, degli Osservatori e degli enti e agenzie regionali. Nell’ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni sono individuati referenti per la statistica.
Alla Struttura statistica sono affidati il coordinamento tecnico, l’individuazione delle nomenclature, delle metodologie di base e dei dati statistici ufficiali da diffondere, in raccordo con il Programma statistico nazionale e con il PSR.
Funzioni della Struttura statistica
La Struttura statistica predispone il PSR, fornisce l’informazione statistica ufficiale della Regione e cura i rapporti con ISTAT, con gli altri organi del SISTAN, con gli altri enti del SISTAR e con le strutture statistiche dell’Unione europea. Coordina l’attività statistica degli Osservatori regionali e degli enti del settore regionale allargato, predispone nomenclature e metodologie vincolanti, promuove la formazione dei referenti statistici, garantisce l’accesso e la fruizione dei dati e favorisce studi e sperimentazioni anche con università ed enti di ricerca.
Tra le funzioni aggiunte nel testo consolidato figurano anche la ricognizione annuale dei fabbisogni informativi delle strutture della Giunta regionale, la promozione delle statistiche di genere, la formazione del personale regionale in ambito statistico, la gestione di elenchi di intervistatori-rilevatori e la costruzione del conto consolidato della spesa pubblica del settore pubblico allargato a livello regionale.
Commissione statistica regionale
È istituita la Commissione statistica regionale del SISTAR, organo collegiale di raccordo e indirizzo. Ne fanno parte, tra gli altri, il Direttore generale competente in materia di statistica, il dirigente della Struttura statistica, un dirigente designato dal Segretario generale del Consiglio regionale, un rappresentante ISTAT, il dirigente competente in materia di informatica, rappresentanti degli enti territoriali designati da ANCI Liguria, delle Camere di commercio, del Comune di Genova, della Città metropolitana di Genova e delle province liguri, degli Osservatori regionali, degli enti e agenzie regionali del SISTAR e delle aziende sanitarie e ospedaliere liguri e degli IRCCS.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura tre anni e può essere integrata o modificata nel corso del mandato. Se entro 40 giorni non arrivano tutte le designazioni, il Presidente può comunque nominarla purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti previsti. Le sedute deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti svolgono l’attività a titolo gratuito.
Compiti della Commissione statistica regionale
La Commissione propone indagini ed elaborazioni da inserire nel PSR, esprime il parere sul programma, promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, stabilisce criteri e modalità per l’interscambio dei dati tra gli enti del SISTAR, promuove l’omogeneizzazione della diffusione dei dati e verifica l’attuazione operativa del PSR. Elabora inoltre, entro tre mesi dall’insediamento, un documento triennale con linee guida sui fabbisogni informativi e sugli obiettivi di diffusione e utilizzo dei dati, aggiornato annualmente, e valuta le richieste di ingresso nel SISTAR di nuovi enti regionali.
Sezione tecnico-scientifica
È istituita una Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale, presieduta dal dirigente della Struttura statistica. Ne fanno parte tre esperti universitari, un rappresentante ISTAT, un esperto di ricerca e analisi designato da Liguria Ricerche, un esperto di sistemi informativi e statistici designato da Liguria Digitale e un ricercatore in materie economico-statistiche individuato dalla Regione presso enti pubblici di ricerca nazionali.
La Sezione fornisce supporto metodologico e scientifico all’attività statistica regionale, propone linee di indagine e criteri interpretativi, indica metodologie e tecniche per raccolta, conservazione e diffusione dei dati, esprime parere obbligatorio sull’uso dei dati provvisori prima della validazione e sulle metodologie statistiche previste dal PSR. È nominata per tre anni e si rinnova secondo le regole previste per la Commissione. I componenti esperti percepiscono i compensi previsti dalla disciplina regionale sui collegi e commissioni; alcuni membri svolgono l’incarico gratuitamente.
Programma statistico regionale (PSR)
Il PSR è lo strumento di programmazione dell’attività statistica regionale. In coerenza con la programmazione regionale, individua le rilevazioni e le elaborazioni di interesse pubblico regionale e locale svolte dai soggetti del SISTAR, definendone metodologie e modalità attuative, le priorità e le risorse da destinare.
È adottato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione statistica regionale ed è approvato dal Consiglio regionale. Ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta trasmessa al Consiglio. Il PSR si raccorda al Programma statistico nazionale per metodologie, standard e nomenclature; la Struttura statistica comunica a ISTAT le rilevazioni per le valutazioni di inserimento nel programma nazionale.
La Struttura statistica effettua annualmente una ricognizione delle attività statistiche svolte nel SISTAR per valutarne l’inclusione nel PSR, sulla base delle comunicazioni annuali degli uffici regionali e degli enti del sistema. Se gli enti SISTAR non possono realizzare direttamente le attività previste dal PSR, possono stipulare convenzioni e protocolli con enti locali o soggetti pubblici e privati per singole fasi di progettazione, rilevazione ed elaborazione.
Il programma include anche i rilevamenti sulla situazione del personale maschile e femminile nelle imprese da sei a cento dipendenti, ai fini della valutazione di impatto di genere.
Validazione e diffusione dei dati statistici
I dati raccolti nelle rilevazioni del PSR acquistano ufficialità solo dopo la validazione dell’ufficio competente in materia statistica dell’ente che ha effettuato la rilevazione. Per le rilevazioni di iniziativa propria e non incluse nel PSR, la validazione spetta ai rispettivi uffici statistici.
I dati statistici possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati solo dopo la validazione. Per la diffusione, la statistica ufficiale comprende la produzione contenuta nel Programma statistico nazionale, nei programmi statistici regionali e, in generale, quella prodotta dagli enti e uffici del SISTAN.
I dati compresi in rilevazioni del Programma statistico nazionale, raccolti dagli enti del SISTAR, possono essere utilizzati come “dati provvisori”, con parere della Sezione tecnico-scientifica, fino alla validazione definitiva da parte dell’ente titolare della rilevazione.
Obbligo di fornitura dei dati e sanzioni
Tutte le amministrazioni, gli enti, gli organismi pubblici e privati e le persone fisiche sono obbligati a fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del PSR, salvo le esclusioni previste dalla normativa statale. Analogo obbligo grava sulle strutture regionali, compresi gli Osservatori regionali, e sugli enti e agenzie regionali, che devono fornire alla Struttura statistica i dati necessari per le esigenze del Programma statistico nazionale e del PSR.
La mancata fornitura, o la fornitura scientemente errata o incompleta, comporta sanzioni amministrative pecuniarie: da 210 a 2.100 euro per le persone fisiche e da 520 a 5.200 euro per enti e società. Gli accertamenti sono effettuati dagli uffici di statistica del SISTAR, che trasmettono il verbale al comune territorialmente competente secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.
Trattamento dei dati personali, segreto d’ufficio e segreto statistico
Il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività statistiche deve rispettare il GDPR, il Codice privacy e le regole deontologiche applicabili alle finalità statistiche o di ricerca. Si applicano inoltre il principio di minimizzazione e le norme sul segreto d’ufficio e sul segreto statistico.
I soggetti del SISTAR possono raccogliere e trattare ulteriormente dati personali necessari per perseguire scopi statistici quando il trattamento di dati anonimi non consente di raggiungere le medesime finalità. È inoltre consentito l’ulteriore trattamento per altri scopi statistici di interesse pubblico, purché determinati e di durata limitata. La Giunta regionale individua, con proprio atto, finalità, categorie di interessati, tipi e fonti dei dati, modalità di trattamento, tempi di conservazione, misure di sicurezza, destinatari e principali variabili acquisite.
È anche autorizzato l’uso, da parte dei soggetti del SISTAR, dei dati già acquisiti da amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale, compresi osservatori, enti, agenzie regionali e soggetti del settore regionale allargato, per le indagini previste dal PSR, attraverso la condivisione dei dati contenuti in archivi amministrativi o gestionali.
Accesso e diffusione dei dati
La Regione assicura la divulgazione dei dati elaborati e validati dagli enti del SISTAR relativi alle rilevazioni incluse nel PSR. Tali dati sono qualificati come patrimonio della collettività.
La Struttura statistica può consentire l’accesso ai dati elementari per fini di studio e ricerca, secondo le regole deontologiche applicabili. Cura inoltre le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione Liguria, anche con il supporto di strutture regionali e soggetti esterni, e ne assicura la diffusione anche tramite il sito istituzionale. Trasmette periodicamente alle amministrazioni e agli enti del SISTAR i dati ufficiali elaborati nell’ambito del sistema.
Disciplina transitoria e abrogazioni
La legge contiene una norma transitoria per la prima applicazione, che prevedeva la nomina entro sei mesi della Commissione statistica regionale e della Sezione tecnico-scientifica, con permanenza in carica fino alla scadenza della legislatura.
È stata espressamente abrogata la precedente legge regionale ligure 6 agosto 1996, n. 34, già dedicata all’attività statistica regionale.
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