R.R. Liguria 1/2008
Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Liguria le procedure tecniche e amministrative per cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, in attuazione della l.r. 24/2007. Regola autorizzazioni, registri comunali, verbali, trasporto urne, modalità e limiti dei luoghi di dispersione, nonché il deposito provvisorio in cimitero fino a 6 mesi, con successivo avvio al cinerario comune se non si perfeziona l’affido o la dispersione.
Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri
Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri nella Regione Liguria
Il regolamento detta i principi tecnici e le procedure operative per i servizi di cremazione dei cadaveri, l’affidamento delle ceneri e la loro dispersione, in attuazione della legge regionale Liguria 4 luglio 2007, n. 24. La disciplina mira ad assicurare un’applicazione coordinata e uniforme sul territorio regionale.
Ambito della cremazione e presupposti
La cremazione è consentita previa certificazione del medico necroscopo anche per:
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi;
- parti anatomiche;
- resti derivanti da esumazione o estumulazione;
- casi di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci, previa attestazione del competente servizio dell’A.S.L.
Non possono essere cremate salme o resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. In tal caso il medico necroscopo, o un medico delegato dalla A.S.L., deve certificare l’assenza di radioattività oltre soglia. Prima della cremazione deve inoltre risultare l’asportazione di zinco o altro materiale metallico dall’involucro contenente la salma o i resti mortali, e il soggetto autorizzato alla cremazione deve attestare l’avvenuto rispetto della procedura.
La volontà del defunto è comunicata dai soggetti aventi titolo al comune di residenza del defunto; se diverso dal comune di decesso, quest’ultimo riceve comunicazione anche per posta, telefax o mezzi telematici, ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
Affidamento delle ceneri e registrazioni comunali
I comuni devono istituire un registro delle ceneri affidate e disperse, con annotazione cronologica degli affidamenti delle urne e delle dispersioni.
Il comune redige il verbale di affidamento o dispersione, contenente:
- dati identificativi del defunto;
- estremi dell’autorizzazione alla cremazione;
- dati anagrafici dell’affidatario;
- estremi identificativi del luogo di collocazione dell’urna.
Il verbale riporta data e numero progressivo del registro ed è redatto in triplice copia: una resta nel comune del decesso, una presso il responsabile del crematorio e una presso l’affidatario; quest’ultima, in caso di trasporto, vale come documento di accompagnamento.
L’urna è di norma collocata presso la residenza dell’affidatario, che può detenerla anche nel proprio domicilio previa comunicazione al comune di residenza. Se l’affidatario cambia residenza o cambia la collocazione dell’urna, deve darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni; il verbale viene aggiornato.
Recesso dall’affidamento e alternative consentite
Se l’affidatario dell’urna o i suoi eredi intendono recedere dall’affidamento, possono procedere, nel rispetto della disciplina regionale richiamata, a una delle seguenti soluzioni:
- tumulazione nel loculo cinerario;
- interramento nel cimitero con urna non biodegradabile;
- dispersione delle ceneri.
Il coniuge, o in mancanza il parente più prossimo individuato secondo il codice civile, oppure la maggioranza assoluta dei parenti dello stesso grado, può chiedere, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l’interramento, l’affidamento o la dispersione.
Trasporto delle urne
Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme dal d.P.R. 285/1990, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria competente.
Dispersione delle ceneri: procedure e controlli
La dispersione delle ceneri è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune nel cui territorio avviene la dispersione. L’operazione è annotata in un’apposita sezione del registro delle ceneri affidate e disperse tenuto dal comune di decesso, con indicazione di:
- estremi dell’autorizzazione alla cremazione;
- dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione;
- luogo, data e ora della dispersione;
- nulla osta del comune di dispersione, se diverso da quello di decesso.
Se le ultime volontà prevedono la dispersione per affondamento o interramento dell’urna, le ceneri devono essere raccolte in urna cineraria biodegradabile con indicazione indelebile dei dati anagrafici e identificativi del defunto, della data di morte e della data di cremazione. In caso di interramento, l’urna deve essere collocata a profondità conforme alle prescrizioni tecniche del regolamento di polizia mortuaria del comune competente.
Limiti geografici e divieti per la dispersione
La dispersione delle ceneri deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. È vietata nelle zone di rispetto a tutela dei punti di captazione o derivazione e delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, secondo la normativa vigente.
La dispersione in mare, laghi e fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l’idoneità alla balneazione quando tali campionamenti sono effettuati.
In montagna o in collina la dispersione deve avvenire a non meno di 50 metri da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di strade e aree regolarmente percorribili. È inoltre vietata entro 50 metri lineari dal perimetro di piste destinate agli sport invernali.
Deposito provvisorio delle ceneri nei cimiteri
La sosta gratuita dell’urna cineraria presso i cimiteri comunali è ammessa per un massimo di 6 mesi. Se entro tale termine non si concludono le procedure per l’affidamento o la dispersione, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di un avviso nell’albo pretorio le ceneri sono avviate d’ufficio al cinerario comune.
Entrata in vigore
Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
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