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Legge

L.R. Valle d'Aosta 32/2009

Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell’indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 32/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la L.R. 21 aprile 1981, n. 20 sull’indennità giornaliera per ricovero ospedaliero dei coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali. Introduce anche disposizioni finanziarie per il 2009 e dal 2010. È poi stata abrogata nel 2015, quindi oggi non ha applicazione autonoma.

Modifiche alla disciplina dell’indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore di coltivatori diretti, artigiani e commercianti

Modificazioni alla disciplina dell’indennità giornaliera per ricovero ospedaliero

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla disciplina dell’indennità giornaliera per ricovero ospedaliero prevista dalla L.R. 21 aprile 1981, n. 20, relativa a coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali. Il provvedimento non detta una disciplina autonoma completa, ma aggiorna il testo originario e ne adegua il quadro applicativo.

Oggetto delle modifiche

L’intervento legislativo modifica il titolo della legge del 1981 e sostituisce integralmente alcuni articoli, oltre a inserire nuove disposizioni nei restanti articoli interessati. Il contenuto sostanziale della legge del 2009 è quindi quello di aggiornare la normativa previgente sull’indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore delle categorie indicate.

Profili finanziari

La legge quantifica gli oneri derivanti dalla sua applicazione in:

  • euro 25.000 annui per l’anno 2009;
  • euro 100.000 annui a decorrere dal 2010.

La copertura è assicurata mediante le risorse iscritte nel bilancio regionale, nello specifico nel Fondo regionale per le politiche sociali, nell’ambito dell’obiettivo programmatico relativo all’assistenza sociale e beneficenza pubblica. È inoltre prevista l’autorizzazione per la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, le variazioni di bilancio necessarie all’attuazione della legge.

Entrata in vigore

Il provvedimento è dichiarato urgente ai sensi dello Statuto speciale della Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Regime attuale e obsolescenza

La legge è espressamente abrogata dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 8 della L.R. 3 agosto 2015, n. 16. Di conseguenza non ha più applicazione autonoma nell’ordinamento vigente ed è da considerarsi obsoleta.

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