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Legge

L.R. Valle d'Aosta 31/2009

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 31/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. 44/1999 sulla professione di maestro di sci e sulle scuole di sci in Valle d'Aosta, con interventi su requisiti, funzioni dell’AVMS, tariffe, controlli e sanzioni. Introduce anche disposizioni transitorie per i primi adempimenti dell’AVMS, da svolgere entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, che avviene il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.

Modifiche alla disciplina dei maestri e delle scuole di sci in Valle d'Aosta

Modifiche alla disciplina dei maestri e delle scuole di sci in Valle d’Aosta

La legge regionale interviene sulla disciplina già contenuta nella l.r. 31 dicembre 1999, n. 44, aggiornando diversi profili relativi alla professione di maestro di sci, alle scuole di sci e ai compiti dell’Associazione valdostana maestri di sci (AVMS). Le modifiche hanno efficacia nel territorio della Valle d’Aosta e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Interventi sulla disciplina dei maestri di sci

Il provvedimento modifica l’articolo 7bis della l.r. 44/1999, incidendo su più commi e introducendo nuovi commi aggiuntivi, mentre altri vengono abrogati. La disciplina risultante è quindi ricalibrata nei suoi aspetti organizzativi e procedurali, con particolare riferimento agli adempimenti gestiti dall’AVMS.

Disciplina delle scuole di sci e dei relativi requisiti

Sono apportate modifiche anche all’articolo 8 della l.r. 44/1999, mediante l’inserimento di nuove lettere al comma 4 e la sostituzione del comma 5. Il contenuto complessivo della norma non è riportato integralmente nel testo fornito, ma risulta chiaro che il legislatore è intervenuto sulla regolazione dei requisiti e degli aspetti organizzativi connessi alle scuole di sci.

Ulteriori aggiornamenti su funzioni, tariffario e controlli

La legge modifica anche:

  • l’articolo 11, con intervento sulla lettera h) del comma 1;
  • l’inserimento dell’articolo 14bis, con nuova disciplina aggiuntiva;
  • l’articolo 24, con modifica del comma 2;
  • l’articolo 25, con modifica della lettera a) del comma 1 e abrogazione delle lettere b) e c);
  • l’articolo 28, con modifiche alle lettere a) e c) del comma 1.

Nel testo originario dell’articolo 5, poi abrogato successivamente, era previsto che le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d’Aosta fossero stabilite dall’AVMS e comunicate alla struttura regionale competente per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale; era altresì abrogato il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 44/1999. Tale contenuto non risulta più vigente per effetto della successiva abrogazione dell’articolo 5.

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione, l’AVMS deve provvedere agli adempimenti previsti dal comma 4bis dell’articolo 7bis della l.r. 44/1999, introdotto dalla stessa legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore. Si tratta quindi di un termine iniziale specifico, rilevante solo per la fase di prima applicazione.

Entrata in vigore e regime temporale

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. L’unico termine espresso nel testo è quello di 30 giorni per gli adempimenti iniziali dell’AVMS.

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