Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 33/2009

Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 33/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna nel 2009 la disciplina valdostana della professione di guida e aspirante guida alpina, con riorganizzazione di requisiti, albo, tariffe, scuole e organismi di coordinamento. Introduce e rafforza obblighi assicurativi, regole per società locali e associazioni, e alcune disposizioni transitorie da adempiere entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore. Molte modifiche sono oggi superate da interventi successivi.

Modifiche alla disciplina delle guide alpine in Valle d'Aosta

Modifiche alla disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta

La legge regionale 12 ottobre 2009, n. 33 interviene sulla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7, ridefinendo in più punti l’assetto della professione di guida e aspirante guida alpina nel territorio della Valle d’Aosta. Il provvedimento aggiorna requisiti, organizzazione professionale, regole di esercizio, tariffe, scuole, società locali e obblighi assicurativi.

Ambito della riforma

La modifica normativa riguarda esclusivamente la disciplina valdostana delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine. Il testo consolidato risultante tocca sia la struttura ordinamentale della professione sia i profili organizzativi e assicurativi connessi all’attività.

Assetto professionale e organizzazione dell’attività

La legge interviene sulla definizione della professione, sulla disciplina dell’albo professionale regionale e sui presupposti per l’esercizio dell’attività. Vengono anche rivisti i riferimenti interni relativi a funzioni, competenze, coordinamento professionale e rapporti con l’UVGAM, che assume un ruolo centrale in vari passaggi del sistema.

Sono inoltre aggiornate le regole relative alla divisa professionale, alle modalità di esercizio, alle tariffe e ai profili organizzativi delle guide alpine, in modo da rendere coerente l’impianto della legge del 1997 con le nuove previsioni inserite o sostituite.

Requisiti, albo e svolgimento della professione

Il provvedimento modifica le norme sull’accesso e sulla permanenza nell’albo regionale, nonché le disposizioni che regolano l’attività professionale delle guide alpine iscritte. Vengono ridefiniti vari aspetti della disciplina dei titoli, delle condizioni per l’esercizio e degli obblighi connessi alla professione.

La riforma incide anche sulle norme che disciplinano l’organizzazione del lavoro e l’esercizio dell’attività in forma strutturata, includendo fattispecie specifiche che riguardano associazioni, enti e soggetti collettivi collegati alla professione.

Scuole di alpinismo, sci-alpinismo e società locali

Una parte rilevante dell’intervento riguarda le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le società locali. Il testo consolidato aggiorna la disciplina relativa alla loro istituzione, al funzionamento, ai requisiti organizzativi e ai rapporti con le guide alpine.

Vengono inoltre introdotti o modificati obblighi assicurativi specifici per tali soggetti, coerentemente con la nuova impostazione della legge. Le disposizioni interessano sia le strutture esistenti sia quelle che operano stabilmente nell’ambito valdostano.

Tariffe professionali

La legge ridefinisce la regola sulle tariffe delle prestazioni professionali delle guide alpine, stabilendo che esse sono determinate dall’UVGAM e comunicate alla struttura regionale competente, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Si tratta di un elemento centrale del sistema economico della professione.

Obblighi assicurativi

Uno dei nuclei più significativi della riforma è il rafforzamento degli obblighi assicurativi. Il testo consolidato prevede la necessità di coperture assicurative per:

  • le guide alpine iscritte all’albo professionale regionale;
  • le società locali;
  • le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo;
  • le associazioni o altri enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti.

La legge collega tali obblighi alle specifiche disposizioni sostituite o introdotte nel corpo della l.r. 7/1997.

Regime transitorio

La legge contiene una disciplina transitoria espressa per l’adeguamento delle coperture assicurative. In particolare, i soggetti già operanti alla data di entrata in vigore della legge devono provvedere a costituire o adeguare la polizza entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore:

  • le guide alpine già iscritte all’albo professionale regionale;
  • le società locali;
  • le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo;
  • le associazioni o altri enti organizzati per il coordinamento del lavoro degli aderenti.

Disposizioni di coordinamento e coordinamento normativo

La legge contiene numerose disposizioni di coordinamento che aggiornano rinvii, rubriche, commi e lettere della legge regionale n. 7/1997. Tali interventi servono ad allineare il testo previgente alla nuova struttura introdotta dalla riforma del 2009.

Abrogazioni e norme superate

Il provvedimento abroga espressamente alcune disposizioni della legge originaria del 1997 e, secondo le note di consolidamento, ulteriori articoli o parti di articoli risultano successivamente abrogati dalla legge regionale 21 maggio 2012, n. 15. Ne deriva che il contenuto oggi applicabile è quello risultante dal testo consolidato, mentre varie previsioni introdotte nel 2009 non hanno più autonoma attualità.

Valutazione di attualità

L’atto non è completamente privo di rilievo, perché ha contribuito alla disciplina consolidata della professione in Valle d’Aosta; tuttavia, per alcune sue parti il contenuto è stato superato o esplicitamente abrogato da successive modifiche. Nel complesso, il provvedimento del 2009 ha funzione prevalentemente di legge modificativa storica più che di disciplina autonoma oggi applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.