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Legge

L.R. Valle d'Aosta 36/2009

Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 36/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la disciplina valdostana del soccorso sulle piste di sci, intervenendo su organizzazione, requisiti, compiti e controlli del servizio. Introduce anche nuove disposizioni su procedure e adempimenti e abroga alcune previsioni precedenti. Le modifiche finanziarie producono effetti dal 2011; oggi l’atto è di utilità prevalentemente storica perché modifica una legge del 1997.

Modifiche alla disciplina del soccorso sulle piste da sci

Modifiche alla disciplina del soccorso sulle piste da sci

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2, che disciplina il servizio di soccorso sulle piste di sci. Il provvedimento aggiorna la struttura normativa del servizio, introducendo nuove disposizioni e riscrivendone altre, con effetti rilevanti sull’organizzazione del soccorso, sui compiti dei soggetti coinvolti e sugli adempimenti connessi.

Ambito e finalità dell’intervento

L’atto non detta una disciplina autonoma completa, ma modifica in modo esteso la normativa regionale già esistente sul soccorso in pista. L’obiettivo è rendere più articolata e aggiornata la regolazione del servizio, intervenendo su diversi profili operativi e procedurali.

Contenuto delle modifiche alla legge del 1997

La legge sostituisce integralmente alcune disposizioni della legge regionale n. 2/1997 e ne integra altre con nuovi commi e nuovi articoli. In particolare:

  • modifica il comma 3 dell’articolo 2;
  • sostituisce integralmente l’articolo 3;
  • inserisce nuovi commi negli articoli 4, 5, 6 e 9;
  • sostituisce gli articoli 7 e 8;
  • introduce gli articoli 8-bis, 9-bis e 9-ter.

Il contenuto puntuale di tali innovazioni non è riportato nel testo consolidato fornito, ma il risultato è una ristrutturazione complessiva della disciplina regionale del servizio di soccorso sulle piste da sci.

Abrogazioni

La legge sopprime alcune disposizioni della normativa previgente, e in particolare:

  • il comma 1-bis dell’articolo 1 della l.r. 2/1997;
  • il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 2/1997;
  • i commi 4 e 5 dell’articolo 5 della l.r. 2/1997.

Aspetti finanziari

La copertura finanziaria è prevista per gli oneri derivanti dagli articoli 3 e 4, quantificati in complessivi 2.000 euro annui a decorrere dal 2011. La spesa è coperta nel bilancio pluriennale 2009/2011, mediante utilizzo di una corrispondente somma già iscritta nello stesso bilancio. È inoltre autorizzata la Giunta regionale ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio.

Decorrenza degli effetti finanziari e utilità attuale

L’unico limite temporale espresso nel testo riguarda la decorrenza dell’onere finanziario, che opera dal 2011. Poiché la legge interviene su una disciplina del 1997 con effetti già consolidati e riferimenti finanziari a un triennio ormai concluso, l’atto ha oggi prevalente rilievo storico e sistematico, più che applicativo.

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