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Risoluzione

Risoluzione n. 83 del 17/08/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’agevolazione si applica sia al compenso ordinario sia alla maggiorazione per lavoro notturno, anche per turnisti e non turnisti, e anche a nuovi schemi di turnazione se collegati a incrementi di produttività/efficienza. Conferma inoltre l’applicabilità al lavoro straordinario connesso ai medesimi obiettivi e indica come recuperare la tassazione ordinaria già applicata negli anni passati.

Imposta sostitutiva del 10% su lavoro notturno, straordinario e turni

Imposta sostitutiva su lavoro notturno, turni e straordinario

La risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010 fornisce chiarimenti sul regime di tassazione agevolato previsto dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126/2008, con particolare riguardo alle somme erogate per lavoro notturno, lavoro a turni e prestazioni di straordinario. Il documento affronta i dubbi interpretativi sollevati da una confederazione datoriale e conferma un’interpretazione estensiva dell’agevolazione, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

Quesiti posti dall’istante

L’istante chiede chiarimenti su tre profili principali:

  • se, per il lavoro notturno svolto in regime di turnazione, l’agevolazione riguardi solo la maggiorazione o anche l’intero compenso, comprensivo della retribuzione ordinaria;
  • se il beneficio sia limitato ai casi in cui l’organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta, oppure se si applichi anche a nuovi schemi di turnazione che aumentino il numero dei dipendenti coinvolti;
  • se le somme corrisposte per lavoro straordinario possano godere dell’imposta sostitutiva quando siano riconducibili a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e altri elementi legati alla competitività e redditività dell’impresa. Viene inoltre chiesto come trattare le prestazioni di lavoro notturno che, nei periodi d’imposta precedenti, non siano state interamente assoggettate a detassazione.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia delle Entrate ricorda che:

  • l’articolo 2 del D.L. n. 93 del 2008 ha introdotto, per il secondo semestre 2008, un’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per prestazioni di lavoro straordinario e per incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività;
  • il regime è stato prorogato per il 2009 dall’art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • per il 2010 la proroga è stata disposta dall’articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, limitatamente agli elementi retributivi premiali. Il documento richiama inoltre le circolari n. 49/E dell’11 luglio 2008 e n. 59/E del 22 ottobre 2008, emanate congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro.

Lavoro a turni e lavoro notturno

In base alla circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, rientrano nel regime agevolato anche le indennità o maggiorazioni di turno, o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato su turni, poiché l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa.

La risoluzione precisa che il beneficio non è limitato ai casi in cui il sistema di turnazione venga introdotto per la prima volta dall’impresa. Esso si applica anche quando l’impresa adotti un nuovo e più ampio schema di turnazione, purché tale organizzazione dia luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Viene richiamato, a sostegno, il chiarimento già espresso nella circolare n. 49, secondo cui gli elementi di produttività ed efficienza non devono necessariamente essere nuovi o innovativi rispetto al passato.

Portata dell’agevolazione sul lavoro notturno

La risoluzione afferma che, per il lavoro notturno ordinario, l’agevolazione riguarda le somme erogate in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate, a condizione che tali prestazioni siano collegate a incrementi di produttività, competitività dell’impresa o ad altri elementi connessi all’andamento economico aziendale.

In tale ipotesi, il regime speciale si applica:

  • non soltanto alle indennità o maggiorazioni corrisposte per il lavoro notturno;
  • ma anche al compenso ordinario riferito a quella stessa prestazione.

La motivazione si fonda sull’interpretazione della locuzione “somme erogate per prestazioni di lavoro notturno”, letta in analogia con quanto già chiarito per il lavoro straordinario, per il quale la circolare aveva specificato che sono soggette all’imposta sostitutiva le somme complessivamente erogate, comprensive di retribuzione ordinaria e maggiorazione. L’assenza di indicazioni contrarie conferma tale soluzione, anche perché in altre ipotesi la circolare aveva invece precisato espressamente che il regime agevolato riguarda solo le maggiorazioni retributive.

La distinzione operata è la seguente:

  • se il turno ricade durante l’orario diurno, il lavoratore turnista beneficia dell’agevolazione solo sulle indennità o maggiorazioni di turno;
  • se il lavoratore presta attività notturna, l’agevolazione opera sull’intero compenso percepito, ossia retribuzione ordinaria più maggiorazione.

La stessa regola si estende, per coerenza logico-sistematica, anche:

  • ai lavoratori non turnisti che svolgono il loro normale lavoro giornaliero nel periodo notturno;
  • ai lavoratori che occasionalmente svolgono prestazioni rientranti nella nozione di lavoro notturno, come definita dalla contrattazione collettiva.

Lavoro straordinario riconducibile a produttività e competitività

La risoluzione conferma che il regime agevolativo è applicabile anche alle erogazioni relative a prestazioni di lavoro straordinario, purché siano riconducibili a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008.

In questo ambito il documento ribadisce che l’agevolazione spetta nel rispetto dei requisiti e dei limiti di legge.

Limiti economici e requisiti soggettivi

La risoluzione richiama i limiti massimi dell’agevolazione e le soglie reddituali previste dalla normativa:

  • importo massimo di 3.000 euro per l’anno 2008;
  • importo massimo di 6.000 euro per gli anni 2009 e 2010.

L’agevolazione spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente che non abbiano superato, nell’anno precedente, determinati limiti di reddito lordo:

  • non superiore a 30.000 euro lordi per il 2007;
  • non superiore a 35.000 euro lordi per il 2008;
  • non superiore a 35.000 euro lordi per il 2009.

Trattamento delle somme già tassate ordinariamente

Per le retribuzioni degli anni passati sottoposte a tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10%, il documento indica che i lavoratori possono recuperare il beneficio fiscale più favorevole:

  • in sede di dichiarazione dei redditi;
  • mediante dichiarazione integrativa per gli anni passati;
  • oppure tramite istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.

Ai fini del recupero, il datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non è stata applicata la tassazione sostitutiva.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude in senso favorevole a un’applicazione ampia dell’imposta sostitutiva del 10%:

  • al lavoro notturno, comprensivo di compenso ordinario e maggiorazione, se connesso ai presupposti di produttività/efficienza;
  • al lavoro a turni, anche in presenza di nuovi schemi organizzativi;
  • al lavoro straordinario se collegato agli incrementi richiesti dalla norma. Resta fermo il rispetto dei limiti quantitativi e delle soglie di reddito previste dalla disciplina agevolativa.

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