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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20165/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia nata da una aggiudicazione all'asta (verbale 27/09/1989) di immobili in Roma. Il ricorrente chiese l'esecuzione specifica (art. 2932 c.c.) per ottenere il trasferimento della proprietà e il versamento del residuo prezzo; i venditori contestarono inadempimenti dell'aggiudicatario e, in riconvenzionale, chiesero la risoluzione del contratto e il diritto a trattenere il deposito cauzionale sostenendo che l'acquirente si sarebbe rifiutato di stipulare il rogito e di versare il saldo nei termini. Centrale è la questione se, alla data di instaurazione del giudizio (25/09/1991), il pagamento del residuo prezzo fosse già esigibile, considerata la mancata formale comunicazione del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori e la convocazione per la stipula del rogito del 27/12/1991; inoltre si discute la responsabilità risarcitoria delle parti e la decorrenza degli interessi sul residuo prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (error in iudicando) ritenendo errata la statuizione della Corte d'appello che aveva fatto decorrere gli interessi legali sul residuo prezzo dalla data della domanda (25/09/1991), nonostante fosse stato accertato che il pagamento non era ancora esigibile a quella data. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ha ritenuto assorbito il terzo motivo e ha rigettato il ricorso incidentale proposto dall'Ospedale Israelitico e dalla Casa di Riposo. La sentenza impugnata è cassata nei punti indicati e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In sostanza la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, quando il pagamento è dovuto solo al momento della stipula del contratto definitivo, l'obbligo nasce solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva; gli interessi decorrono quindi dal passaggio in giudicato e non dalla proposizione della domanda.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Regola l'azione di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare; la Corte interpreta che, se il pagamento del prezzo è dovuto solo al momento della stipula del definitivo, l'obbligo di pagamento (e quindi la decorrenza degli interessi in caso di mancato saldo) sorge con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla responsabilità contrattuale: applicato per valutare l'addebito di inadempimento e la relativa responsabilità risarcitoria delle parti.

  • art. 1224 c.c.

    Riferito rispetto alla liquidazione degli interessi e al risarcimento del danno, nelle censure sulla decorrenza degli interessi legali sul residuo prezzo.

  • art. 1282 c.c.

    Citato nella doglianza sulla corretta applicazione delle norme in tema di obbligazioni e dei rimedi in caso di inadempimento.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato la loro applicazione con riferimento a vizio di diritto, carenza di motivazione e omesso esame di fatto decisivo, dichiarando inammissibili o assorbiti alcuni motivi secondo i requisiti formali e sostanziali.

  • art. 325 c.p.c.

    Termine breve di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato la tardività del ricorso incidentale ma ne ha comunque ammesso l'esame alla luce della giurisprudenza che consente l'impugnazione incidentale tardiva quando l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi risultante dalla sentenza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Disposizione sulla 'doppia conforme': la Corte ha precisato che tale norma si applica solo alla sentenza d'appello conforme alla pronuncia di primo grado e non trova applicazione nel caso di decisione del giudice del rinvio.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti formali del ricorso per cassazione (obbligo di indicare le norme di diritto su cui si fondano i motivi); la Corte ha dichiarato alcuni profili inammissibili per carenza di tali indicazioni.

  • artt. 1362, 1363, 1366 c.c.

    Norme sull'interpretazione del contratto richiamate dal ricorso incidentale; la Corte ha ritenuto che le conclusioni richieste dai venditori fossero incompatibili con le risultanze già acquisite e con la pronuncia di rinvio.

  • art. 1453 e art. 1457 c.c.

    Richiamati in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte ha valutato che le condizioni di esigibilità del prezzo e la loro temporalità fossero decisive per l'eventuale risoluzione e che tali aspetti erano già stati oggetto di precedente decisione di legittimità.

Massime di principio

  • Se, in un preliminare, il pagamento del prezzo (o una sua parte) è dovuto solo al momento della stipula del contratto definitivo, l'obbligo di pagare e la conseguente decorrenza degli interessi non sorgono alla proposizione dell'azione ex art. 2932 c.c., ma con il passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva.
  • La mancata comunicazione formale del mancato esercizio del diritto di prelazione può rendere non esigibile il pagamento del residuo prezzo al momento dell'introduzione della causa; la valutazione temporale della esigibilità è decisiva per interesse e addebiti.
  • L'impugnazione incidentale tardiva può essere ammessa se l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi risultante dalla sentenza e quindi crea un interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione anche fuori termine.
  • Le doglianze per carenza motivazionale in cassazione richiedono la sussistenza di un deficit argomentativo che integri un vulnus del 'minimo costituzionale'; mere divergenze valutative o motivazioni che soddisfano il minimo non sono sufficienti per la cassazione.
  • La richiesta di risarcimento per inadempimento contrattuale può essere limitata o esclusa dalla clausola di limitazione di responsabilità prevista nel regolamento d'asta (es. limitazione a dolo o colpa grave); occorre verificare la portata della clausola accettata dall'aggiudicatario.
  • In sede di rinvio il giudice di merito deve attenersi ai principi di diritto già enunciati dalla Cassazione; non può riformulare valutazioni fattuali contrarie a quanto stabilito con efficacia vincolante nella decisione di legittimità.

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