Cassazione Penale, Sentenza n. 18090/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari (che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Trani assolvendo Forlin dal reato di appropriazione indebita perché il fatto non costituisce reato) esclusivamente agli effetti della responsabilità civile. Ha dedotto due motivi principali: 1) vizio di motivazione per travisamento della prova e mancato rispetto dell'obbligo di "motivazione rafforzata", sostenendo che la Corte d'appello non ha valutato correttamente che la promessa di acquisto non era sottoscritta dal proprietario della macchina (Sbisà persona fisica), che la promessa era solo obbligatoria e il contratto a formazione progressiva non si era concretizzato (ultimo atto di vendita mai intervenuto), e che quindi il rapporto reale era un comodato e non una vendita; 2) carenza e contraddittorietà nella valutazione dell'elemento soggettivo (dolo), posto che varie risultanze probatorie (testimonianze, natura del contratto di comodato, assenza di fatture, finanziamenti, comunicazioni tra società, mancata rivendicazione della proprietà) indicherebbero che Forlin era consapevole del possesso in comodato e non di una proprietà, e dunque che la condotta non poteva essere qualificata senza dolo. In sostanza si contesta l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla clausola n.5 della promessa di acquisto e si lamenta il mancato confronto con la motivazione di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della parte civile, ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'assoluzione in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, avendo ricostruito plausibilmente — sul piano valutativo di merito — la portata della clausola contrattuale (n.5) e l'interpretazione complessiva dell'accordo, deducendo dubbi sufficienti a escludere il dolo. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione della volontà contrattuale è quaestio facti, sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione di merito sia assente, apparente, contraddittoria o manifestamente illogica; nel caso concreto tali aporie non sono emerse. Inoltre la Corte ha precisato che l'onere della cosiddetta "motivazione rinforzata" non si atteggia allo stesso modo quando il giudice d'appello sovverte una condanna riformandola in assoluzione (è sufficiente sostanziare dubbi fondati e plausibili ancorati alle risultanze processuali). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
Usato per valutare il vizio di motivazione per manifesta illogicità: la Cassazione richiede che l'interpretazione della motivazione di merito presenti un salto logico evidente (ictu oculi) per poter essere annullata in questa sede; nel caso non sussiste tale livello di illogicità.
art. 606, lett. c ed e, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai vizi di legge e motivazionali: la Corte ha valutato i profili di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e li ha ritenuti non sussistenti.
Principio della presunzione di innocenza e standard "beyond any reasonable doubt" (B.A.R.D.)
Richiamato per spiegare l'asimmetria dell'onere motivazionale in caso di overturning: il giudice che trasforma un'assoluzione in condanna deve fornire motivazione più rigorosa (per superare il dubbio oltre ogni ragionevole dubbio), mentre quando il giudice d'appello trasforma una condanna in assoluzione è sufficiente far emergere dubbi plausibili ancorati alle risultanze processuali.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua)
La Cassazione ha richiamato orientamenti consolidati secondo cui l'interpretazione della volontà contrattuale è di merito e sindacabile in Cassazione solo per aporie logiche gravi; inoltre la giurisprudenza è stata usata per precisare il diverso trattamento dell'obbligo motivazionale a seconda della direzione del ribaltamento della decisione di merito.
Massime di principio
- L'interpretazione della volontà contrattuale (valutazione della natura di un rapporto - es. vendita vs comodato) è questione di merito: la Cassazione non ritraduce la prova, ma verifica se la motivazione di merito sia assente, apparente, contraddittoria o manifestamente illogica.
- Per impugnare con successo in Cassazione una decisione di merito che ha dato un'interpretazione fattuale diversa, il ricorrente deve dimostrare in modo inequivoco che la motivazione contiene aporie logiche tali da essere manifestamente illogiche; il mero dissenso interpretativo o la diversa valutazione delle prove non sono sufficienti.
- L'onere della "motivazione rafforzata" varia in funzione del verso del ribaltamento: è più stringente quando l'appello vuole trasformare un'assoluzione in condanna (deve superare il dubbio oltre ogni ragionevole dubbio); è meno gravoso quando l'appello trasforma una condanna in assoluzione (al giudice d'appello è sufficiente prospettare ricostruzioni alternative plausibili e ancorate alle prove).
- In giudizi per appropriazione indebita, l'esistenza del dolo dipende anche dall'interpretazione delle clausole contrattuali e dalle risultanze probatorie: clausole contrattuali oscure o ambigue possono fondare ragionevoli dubbi sull'intenzionalità, conducendo all'assoluzione.
- Chi impugna per travisamento della prova in Cassazione deve indicare specificamente quali atti o risultanze sono stati trasposti in modo errato nella motivazione e dimostrare la decisività di tali travisamenti per la decisione; argomentazioni generiche non bastano.
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