Sentenza del 06/02/2017 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - redditometro - applicazione retroattiva "nuovo redditometro" - non sussiste - onere della prova - distribuzione - a carico del contribuente - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento sintetico mediante redditometro relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. Ha contestato, tra l’altro, l’applicazione dei criteri del redditometro, la legittimità costituzionale dell’art. 22 del D.L. n. 78/2010, la mancata applicazione retroattiva del nuovo redditometro, la ricostruzione dei movimenti bancari, la valorizzazione di beni indice e alcuni errori di calcolo. In particolare, ha sostenuto che diverse somme provenissero da restituzioni di finanziamenti soci, disinvestimenti, rimborsi assicurativi o redditi esenti e che alcuni beni, tra cui un’imbarcazione e un’abitazione secondaria, fossero stati erroneamente considerati o valorizzati.
La decisione
La Commissione ha escluso l’applicazione retroattiva del nuovo redditometro introdotto dall’art. 22 del D.L. n. 78/2010, ritenendo che esso costituisca uno strumento fondato su criteri e metodologie nuove e non una mera evoluzione del precedente sistema. Pertanto, per gli anni 2007 e 2008, l’Ufficio poteva applicare il precedente redditometro. È stato inoltre affermato che, una volta formulate le presunzioni sulla base dei beni indice e dei movimenti bancari, spettava al contribuente fornire prova documentale certa delle diverse fonti delle somme, del mancato possesso dei beni o degli errori di calcolo. La maggior parte delle contestazioni è stata respinta, poiché la documentazione prodotta non dimostrava con sufficiente certezza l’effettiva disponibilità delle somme indicate come restituzioni o disinvestimenti. È stata però accolta parzialmente la contestazione relativa all’abitazione secondaria in Friuli Venezia Giulia: la superficie è stata ridotta da 94 a 50 mq, con conseguente ricalcolo dell’imposta per entrambi gli anni. Gli avvisi sono stati quindi confermati nel resto e le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 22 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010
Le nuove disposizioni hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.
La norma introduce il nuovo redditometro con efficacia, secondo la decisione, per i redditi dal 2009 in avanti e non consente l’applicazione retroattiva ai periodi d’imposta 2007 e 2008.
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva.
L’Amministrazione può ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente utilizzando beni, servizi, spese e altri elementi indicativi della capacità contributiva, salvo prova contraria del contribuente.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La Commissione ha ritenuto che la diversa disciplina applicabile a periodi d’imposta differenti non violi il principio di capacità contributiva, poiché il legislatore può modificare gli strumenti di accertamento fissandone una specifica decorrenza.
Art. 3 della Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
La decorrenza del nuovo redditometro dal 2009 non è stata ritenuta irragionevolmente discriminatoria, trattandosi di una normale modifica normativa applicabile ai periodi successivi alla sua entrata in vigore.
Art. 23 della Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La questione relativa al rinvio a decreti ministeriali per la definizione dei criteri del redditometro non è stata accolta; il rinvio regolamentare è stato considerato compatibile con la riserva di legge.
Artt. 15, 35 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Sono richiamati per la disciplina del processo tributario e per la pronuncia finale di parziale riforma delle sentenze impugnate.
Massime di principio
- Il nuovo redditometro, se fondato su criteri e metodologie sostanzialmente diversi dal precedente, non può essere applicato retroattivamente ai periodi d’imposta anteriori alla sua decorrenza normativa.
- Nel procedimento di accertamento sintetico, gli elementi indice e i movimenti bancari possono fondare presunzioni a carico del contribuente; quest’ultimo deve fornire una prova concreta, analitica e documentata della provenienza delle somme, della loro natura esente o già tassata, oppure dell’inesistenza o dell’errata valorizzazione dei beni.
- Le mere scritture contabili societarie, ricevute o dichiarazioni prive di riscontri bancari, date certe e corrispondenza con i flussi finanziari possono essere ritenute insufficienti a superare le presunzioni dell’Amministrazione.
- Quando il contribuente dimostra un errore oggettivo nella superficie, nel possesso o nella valorizzazione di un bene indice, l’accertamento può essere annullato o ridotto limitatamente a quell’elemento, senza necessariamente travolgere l’intera pretesa fiscale.
- Per i beni ceduti, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un mandato o di una procura a vendere: occorre provare la data dell’effettiva cessione e dell’incasso del corrispettivo.
- In presenza di numerosi conti correnti e di trasferimenti tra società amministrate dal contribuente, è necessario ricostruire in modo unitario e tracciabile tutti i flussi finanziari, distinguendo i redditi personali dai movimenti societari.
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