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Sentenza

Sentenza del 06/02/2017 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - redditometro - applicazione retroattiva "nuovo redditometro" - non sussiste - onere della prova - distribuzione - a carico del contribuente - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento sintetico mediante redditometro relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. Ha contestato, tra l’altro, l’applicazione dei criteri del redditometro, la legittimità costituzionale dell’art. 22 del D.L. n. 78/2010, la mancata applicazione retroattiva del nuovo redditometro, la ricostruzione dei movimenti bancari, la valorizzazione di beni indice e alcuni errori di calcolo. In particolare, ha sostenuto che diverse somme provenissero da restituzioni di finanziamenti soci, disinvestimenti, rimborsi assicurativi o redditi esenti e che alcuni beni, tra cui un’imbarcazione e un’abitazione secondaria, fossero stati erroneamente considerati o valorizzati.

La decisione

La Commissione ha escluso l’applicazione retroattiva del nuovo redditometro introdotto dall’art. 22 del D.L. n. 78/2010, ritenendo che esso costituisca uno strumento fondato su criteri e metodologie nuove e non una mera evoluzione del precedente sistema. Pertanto, per gli anni 2007 e 2008, l’Ufficio poteva applicare il precedente redditometro. È stato inoltre affermato che, una volta formulate le presunzioni sulla base dei beni indice e dei movimenti bancari, spettava al contribuente fornire prova documentale certa delle diverse fonti delle somme, del mancato possesso dei beni o degli errori di calcolo. La maggior parte delle contestazioni è stata respinta, poiché la documentazione prodotta non dimostrava con sufficiente certezza l’effettiva disponibilità delle somme indicate come restituzioni o disinvestimenti. È stata però accolta parzialmente la contestazione relativa all’abitazione secondaria in Friuli Venezia Giulia: la superficie è stata ridotta da 94 a 50 mq, con conseguente ricalcolo dell’imposta per entrambi gli anni. Gli avvisi sono stati quindi confermati nel resto e le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 22 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010

    Le nuove disposizioni hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.

    La norma introduce il nuovo redditometro con efficacia, secondo la decisione, per i redditi dal 2009 in avanti e non consente l’applicazione retroattiva ai periodi d’imposta 2007 e 2008.

  • Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva.

    L’Amministrazione può ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente utilizzando beni, servizi, spese e altri elementi indicativi della capacità contributiva, salvo prova contraria del contribuente.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    La Commissione ha ritenuto che la diversa disciplina applicabile a periodi d’imposta differenti non violi il principio di capacità contributiva, poiché il legislatore può modificare gli strumenti di accertamento fissandone una specifica decorrenza.

  • Art. 3 della Costituzione

    Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.

    La decorrenza del nuovo redditometro dal 2009 non è stata ritenuta irragionevolmente discriminatoria, trattandosi di una normale modifica normativa applicabile ai periodi successivi alla sua entrata in vigore.

  • Art. 23 della Costituzione

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

    La questione relativa al rinvio a decreti ministeriali per la definizione dei criteri del redditometro non è stata accolta; il rinvio regolamentare è stato considerato compatibile con la riserva di legge.

  • Artt. 15, 35 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    Sono richiamati per la disciplina del processo tributario e per la pronuncia finale di parziale riforma delle sentenze impugnate.

Massime di principio

  • Il nuovo redditometro, se fondato su criteri e metodologie sostanzialmente diversi dal precedente, non può essere applicato retroattivamente ai periodi d’imposta anteriori alla sua decorrenza normativa.
  • Nel procedimento di accertamento sintetico, gli elementi indice e i movimenti bancari possono fondare presunzioni a carico del contribuente; quest’ultimo deve fornire una prova concreta, analitica e documentata della provenienza delle somme, della loro natura esente o già tassata, oppure dell’inesistenza o dell’errata valorizzazione dei beni.
  • Le mere scritture contabili societarie, ricevute o dichiarazioni prive di riscontri bancari, date certe e corrispondenza con i flussi finanziari possono essere ritenute insufficienti a superare le presunzioni dell’Amministrazione.
  • Quando il contribuente dimostra un errore oggettivo nella superficie, nel possesso o nella valorizzazione di un bene indice, l’accertamento può essere annullato o ridotto limitatamente a quell’elemento, senza necessariamente travolgere l’intera pretesa fiscale.
  • Per i beni ceduti, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un mandato o di una procura a vendere: occorre provare la data dell’effettiva cessione e dell’incasso del corrispettivo.
  • In presenza di numerosi conti correnti e di trasferimenti tra società amministrate dal contribuente, è necessario ricostruire in modo unitario e tracciabile tutti i flussi finanziari, distinguendo i redditi personali dai movimenti societari.

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