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Sentenza

Sentenza n. 258/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 280/2025 in data 16 maggio 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, quanto alla Carta docente, della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 280/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 280/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta docente, secondo le regole previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per l’importo complessivo di 1.000 euro oltre interessi. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 21 maggio 2025, il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva eseguito la pronuncia quanto all’attribuzione della Carta docente. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, l’accredito dell’importo dovuto secondo le modalità della Carta docente e la nomina preventiva di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’inadempimento dell’amministrazione, che non si è costituita e non ha contestato l’omessa esecuzione. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione, quanto alla Carta docente, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 280/2025 e di compiere gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il termine di 60 giorni dalla comunicazione della richiesta della ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione delle decisioni giurisdizionali ineseguite.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione istitutiva del beneficio economico della Carta docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione dell’ottemperanza.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità di utilizzo della Carta docente, richiamate per l’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione che non abbia dato esecuzione a una pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato, quando il giudicato imponga specifici adempimenti amministrativi e sia comprovato l’inadempimento.
  • La notificazione della pronuncia all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale nei confronti dello Stato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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