Sentenza n. 9035/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stata rigettata la sua richiesta di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. Nel corso del giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato l'avvio del riesame della domanda originaria e del provvedimento impugnato, riesame posto in essere dall'Ambasciata d'Italia in Iraq – Sezione Consolare di Erbil. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese, sul presupposto che il giudizio si era reso necessario per ottenere il riesame della domanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva avviato il riesame della domanda originaria e del provvedimento di rigetto, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione. La richiesta di condanna alle spese formulata dal ricorrente è stata respinta, poiché il Collegio ha ritenuto di compensare integralmente le spese del giudizio. La sentenza dispone inoltre l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio impugnatorio, l'amministrazione avvia il riesame della domanda originaria e del provvedimento contestato e viene meno l'interesse del ricorrente alla decisione, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: il giudice può disporne la compensazione secondo la valutazione compiuta sulle circostanze del giudizio.
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