Sentenza del 19/05/2015 n. 1105 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRAP - Dottore commercialista - Svolgimento dell'attività senza dipendenti e con beni strumentali di modico valore - Studio professionale condotto in locazione ed utilizzato congiuntamente ad altri colleghi - Soggettività passiva - Insussistenza. - Domiciliazione di società clienti presso il proprio studio professionale - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta infondata. I costi per la locazione e la gestione dello studio, se non eccessivi e riferiti a locali condivisi con altri professionisti, non dimostrano di per sé l'esistenza di un'autonoma organizzazione. È stata ritenuta irrilevante anche la domiciliazione di società clienti presso lo studio, non essendo tale circostanza sufficiente a integrare il presupposto dell'IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo di svolgere l'attività professionale senza dipendenti o collaboratori, con beni strumentali di modico valore e utilizzando uno studio condotto in locazione insieme ad altri colleghi. L'Amministrazione aveva valorizzato i costi sostenuti per la locazione e la gestione dello studio e la domiciliazione, presso quei locali, di società clienti.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività sia autonomamente organizzata. La verifica richiede, in particolare, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività oppure l'impiego non occasionale di collaboratori.
Massime di principio
- Il semplice sostenimento di spese per uno studio professionale in locazione non prova, da solo, l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- L'utilizzo condiviso dei locali con altri professionisti e la presenza di beni strumentali di modico valore sono elementi che depongono contro l'assoggettamento all'IRAP.
- L'assenza di dipendenti o collaboratori costituisce un indice rilevante dell'assenza di autonoma organizzazione, salvo che emergano altri elementi organizzativi significativi.
- La domiciliazione di società clienti presso lo studio del professionista è, di per sé, irrilevante ai fini IRAP e non dimostra l'esistenza di una struttura organizzata autonoma.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: occorre verificare se i beni e le risorse utilizzati eccedano il minimo necessario e siano idonei ad accrescere l'attività professionale oltre il mero apporto personale del titolare.
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