Cassazione Civile, Ordinanza n. 13105/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dalla notifica di una cartella di pagamento per euro 5.589,98, emessa a seguito di un ruolo formatosi su un avviso di accertamento notificato a una società estera indicata come debitore principale. La società destinataria della cartella ha contestato, nei gradi di merito, la propria carenza di legittimazione passiva, l’insufficiente motivazione dell’atto e la nullità della notifica via PEC. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della contribuente rilevando che nella cartella non comparivano riferimenti all’atto di cessione d’azienda, alla solidarietà fiscale invocata e persino al nominativo del debitore principale, con conseguente impossibilità di comprendere la ragione giuridica della pretesa. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 212/2000, dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 6 d.m. 321/1999, sostenendo che la cartella era conforme al modello ministeriale e sufficientemente motivata perché conteneva gli elementi essenziali previsti dalla legge; inoltre richiamava il principio per cui non è necessaria l’allegazione degli atti prodromici quando l’atto richiamato sia comunque conosciuto o ricevuto dal destinatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, pur essendo in generale sufficiente, per la validità della cartella e del ruolo, un riferimento univoco all’atto presupposto e non essendo indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento, nel caso di specie la cartella era carente del riferimento essenziale alla cessione d’azienda e alla responsabilità solidale del cessionario ex art. 14 d.lgs. 472/1997. Poiché la cartella non conteneva neppure il nominativo del debitore principale e non consentiva di comprendere la ragione della pretesa, è stata confermata la decisione di merito che aveva annullato l’atto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione della contribuente.
Norme richiamate
art. 7 l. 212/2000
La cartella deve contenere una motivazione adeguata e gli elementi essenziali che consentano al destinatario di comprendere la pretesa e di controllarne la legittimità; il riferimento al precedente atto può essere anche sintetico, ma deve essere idoneo a rendere riconoscibile la ragione della richiesta.
art. 25 d.P.R. 602/1973
Per la validità della cartella di pagamento sono richieste specifiche indicazioni essenziali; non è necessaria, in via generale, l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedente, se la pretesa risulta comunque individuabile tramite circostanze univoche.
art. 6 d.m. 3 settembre 1999 n. 321
Il contenuto minimo della cartella coincide con gli elementi che devono essere riportati nel ruolo, con l’eccezione della data di consegna del ruolo, ma resta necessario che l’atto permetta di individuare la base della pretesa.
art. 14 d.lgs. 472/1997
Nel caso di responsabilità solidale del cessionario d’azienda, la cartella notificata al cessionario deve indicare la ragione della pretesa, ossia l’estensione solidale del debito fiscale del cedente e il titolo che la giustifica.
art. 47 d.lgs. 546/1992
La doglianza relativa alla mancata preventiva escussione del cedente non integra un vizio proprio della cartella, ma una questione attinente alla fase esecutiva che può giustificare al più una richiesta di sospensione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge posto a fondamento dell’unico motivo di ricorso.
art. 1, comma 2, d.m. 3 settembre 1999 n. 321
Le indicazioni del ruolo e della cartella vanno lette in coordinamento con le norme primarie sopravvenute, che ne hanno ridotto l’onere motivazionale agli elementi essenziali.
art. 8, comma 1, lett. a) d.lgs. 32/2001
Ha modificato la disciplina del d.P.R. 602/1973, imponendo per ruoli e cartelle solo il riferimento al precedente atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa.
Massime di principio
- In tema di riscossione coattiva, la cartella di pagamento non richiede necessariamente l’indicazione analitica degli estremi o della data dell’atto presupposto, purché contenga elementi univoci che consentano al destinatario di individuare la pretesa e di verificarne la legittimità.
- Quando la pretesa è rivolta al cessionario d’azienda in base alla responsabilità solidale, la motivazione della cartella deve rendere percepibile il titolo della solidarietà e il collegamento con il debito del cedente; la sola intestazione al cessionario non basta se non è possibile comprendere la ragione giuridica dell’addebito.
- L’omissione, nell’atto di riscossione, del riferimento alla cessione d’azienda e al debitore principale può determinare il difetto di motivazione della cartella, perché impedisce al contribuente di comprendere quale delle ipotesi normative sia posta a fondamento della pretesa.
- Le questioni relative alla preventiva escussione del cedente, nella responsabilità solidale del cessionario, non attengono alla validità intrinseca della cartella ma semmai alla fase esecutiva o alla sospensione della riscossione.
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