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Ordinanza

Ordinanza n. 2/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - dell'art. 7 e/o dell'art. 13 del Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 1 del 25/1/2018, con conseguenziale accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'adozione del provvedimento di assegnazione di un alloggio ERP ex art. 31 L.R. 32/96, richiesto con istanza del 18/10/2025;

Giustizia amministrativa202500687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 7 e/o art. 13 del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi ERP in emergenza abitativa, unitamente al diniego o alla mancata assegnazione dell'alloggio richiesto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le disposizioni del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 25 gennaio 2018, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre domandato l'accertamento del diritto o, secondo la qualificazione prospettata nel ricorso, dell'interesse legittimo all'adozione del provvedimento di assegnazione di un alloggio ERP ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 32/1996, richiesto con istanza del 18 ottobre 2025. L'ordinanza non espone nel dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti contro le disposizioni regolamentari, rilevando soltanto la presenza di plurime domande e il riferimento all'interesse legittimo della ricorrente all'adozione dell'atto richiesto.

La decisione

Il TAR non ha definito né la qualificazione delle plurime domande né il merito delle censure rivolte al regolamento comunale e alla mancata assegnazione dell'alloggio. Quanto alla domanda cautelare, ha esaminato esclusivamente il periculum in mora e ha ritenuto che le esigenze prospettate potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, fissata al 10 giugno 2026. Non è quindi stata disposta la sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate. Le spese della fase cautelare sono state lasciate a carico di ciascuna parte, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione comunale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sufficiente, in luogo della sospensione, la fissazione celere dell'udienza di merito.

  • art. 31 c.p.a.

    interesse legittimo della ricorrente all’adozione dell’atto richiesto ai sensi dell’art. 31 CPA

    Il riferimento è utilizzato per rilevare che il ricorso contiene plurime domande, la cui qualificazione è stata riservata alla decisione di merito.

  • art. 31 L.R. Calabria n. 32/1996

    È indicato quale base normativa della richiesta di assegnazione di un alloggio ERP in emergenza abitativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando il periculum in mora può essere adeguatamente fronteggiato mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può non concedere la sospensione dell'atto impugnato e disporre la trattazione celere della causa.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può costituire una misura cautelare satisfattiva delle esigenze temporanee prospettate dal ricorrente, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle domande e senza definire la qualificazione giuridica delle pretese azionate.
  • In presenza di plurime domande, il giudice può riservare alla fase di merito la qualificazione delle azioni proposte, anche quando il ricorso contenga riferimenti non univoci alla titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaRegolamenti e atti amministrativi generaliTutela cautelare
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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