L.R. Veneto 16/2021
Modifiche della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 16/2021 aggiorna la l.r. 10/2018 sui distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi in Veneto, ampliando il riferimento ai comuni interessati e alle associazioni finalizzate al sostegno dei distaccamenti. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.
Modifiche alla disciplina veneta di sostegno ai distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco
Modifiche alla disciplina di sostegno dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco in Veneto
La legge regionale del Veneto n. 16 del 25 maggio 2021 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10, che disciplina il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nel territorio regionale. L’intervento non riscrive la materia, ma aggiorna alcuni riferimenti della disciplina vigente.
Aggiornamento della rubrica e del perimetro soggettivo
La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale n. 10/2018 viene sostituita per evidenziare che l’oggetto della disposizione riguarda la promozione e il funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Sul piano dei soggetti coinvolti, viene modificato il riferimento alle associazioni: non si tratta più genericamente delle “Associazioni dei volontari”, ma delle “associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari”. La formulazione risulta così più ampia e coerente con la finalità di supporto ai distaccamenti.
Coinvolgimento dei comuni e gestione dei bandi
La legge precisa inoltre che, nell’ambito delle attività previste dalla disciplina del 2018, sono coinvolti anche i comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti. Viene altresì specificato che la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate secondo quanto previsto dal comma interessato, rafforzando il raccordo tra Regione e enti locali nella gestione degli interventi.
Regime finanziario
L’attuazione della legge del 2021 è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La modifica opera quindi in regime di invarianza della spesa, senza previsione di stanziamenti aggiuntivi.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non sono previsti ulteriori regimi transitori o limiti temporali di efficacia.
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