L.R. Veneto 15/2021
Disposizioni in materia di durata della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali. Modifiche degli articoli 32, 49 e 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11: "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 15/2021 modifica la disciplina turistica regionale: la classificazione di strutture ricettive e sedi congressuali dura 7 anni, con rinnovo entro la scadenza; introduce sanzioni e sospensione per mancato rinnovo, proroga di 2 anni le classificazioni in scadenza o rilasciate/modificate/rinnovate nel 2020-2021 e adegua la classificazione provvisoria. In vigore dal 26 maggio 2021.
Durata della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali nel Veneto
Durata della classificazione di strutture ricettive e sedi congressuali
La legge regionale del Veneto n. 15 del 25 maggio 2021 interviene sulla disciplina del turismo veneto per regolare in modo più puntuale la durata della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, nonché gli effetti del mancato rinnovo e alcune proroghe straordinarie legate al periodo 2020-2021.
Modalità di presentazione della domanda di classificazione
La disciplina consente la presentazione della domanda anche tramite la procedura informatica prevista dalla Giunta regionale, oltre che secondo il modello regionale. È inoltre precisato che, per il rinnovo, la domanda va presentata entro la data di scadenza della classificazione.
Durata della classificazione e decorrenza
La validità della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali è fissata in sette anni. La decorrenza varia a seconda del tipo di procedimento:
- dalla data del provvedimento di rilascio della prima classificazione, oppure dalla formazione del silenzio-assenso se manca un provvedimento espresso;
- dalla data del provvedimento di modifica della classificazione, oppure dalla formazione del silenzio-assenso se manca un provvedimento espresso;
- dalla data immediatamente successiva alla scadenza della precedente classificazione, in caso di rinnovo;
- per la classificazione provvisoria prevista dall’articolo 50, comma 6 ter, dalla data stessa della classificazione provvisoria.
Mancato rinnovo e segnalazione al Comune
Se il titolare non presenta, entro il termine di scadenza, la comunicazione di chiusura definitiva oppure la domanda di rinnovo, la Giunta regionale segnala il caso al Comune territorialmente competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale.
Sanzioni e sospensione dell’attività
Per il titolare che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva, non presenti la domanda di rinnovo entro la scadenza della classificazione, sono previste:
- una sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro, salvo il diverso regime richiamato dalla norma;
- la sospensione dell’attività dalla data di scadenza fino al rinnovo, e comunque per un massimo di dieci mesi successivi alla scadenza.
Decorso tale termine senza presentazione della domanda di rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la cessazione dell’attività. In caso di cessazione, per proseguire l’esercizio occorre presentare una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei requisiti vigenti al momento della nuova istanza.
Classificazione provvisoria
La disciplina della classificazione provvisoria viene coordinata con la Giunta regionale, che interviene anche nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi o alla scadenza della validità della classificazione provvisoria.
Proroga straordinaria per gli anni 2020 e 2021
Per effetto della modifica all’articolo 50, la durata di validità:
- delle classificazioni in scadenza nel corso degli anni 2020 e 2021;
- delle classificazioni rilasciate, modificate o rinnovate nel corso degli anni 2020 e 2021; è aumentata di due anni.
Profili finanziari ed entrata in vigore
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi dal 26 maggio 2021.
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