Prescrizioni del Garante n. 430 del 17/07/2025
Provvedimento del 17 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa individuale tramite un impianto di videosorveglianza composto da tre telecamere, rilevato dalla Guardia di finanza presso l’unità locale di Verona. L’impianto era attivo e funzionante ma privo di idonei cartelli informativi e, per la telecamera interna idonea a riprendere lavoratori e clienti, mancava anche la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, richiamato dall’art. 114 del Codice privacy. Il provvedimento richiama i principi di trasparenza e liceità del GDPR e dispone la pubblicazione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno delle violazioni.
Usman Travels di Sarwar Usman: videosorveglianza attiva senza informative adeguate e senza autorizzazione ex art. 4 l. 300/1970
Usman Travels: videosorveglianza illecita per mancata informativa e assenza di autorizzazione lavoristica
Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali effettuato da un’impresa individuale tramite un impianto di videosorveglianza installato presso l’unità locale di Verona. Il procedimento è nato da una segnalazione della Guardia di finanza, che ha trasmesso i verbali di accertamento relativi a tre telecamere, di cui una interna in grado di riprendere anche i lavoratori.
Origine del procedimento e fatti accertati
Dagli atti ispettivi è emerso che l’impianto era attivo e funzionante. In particolare, la telecamera interna era mobile, dotata di zoom, manovrabile da remoto tramite applicazione sul telefono del titolare e idonea a riprendere in tempo reale lavoratori e clienti. Il titolare ha poi sostenuto, negli scritti difensivi, che le telecamere esterne non sarebbero state funzionanti e che la telecamera interna sarebbe stata installata da pochi giorni e successivamente disinstallata; ha inoltre riferito di aver apposto i cartelli informativi e di aver presentato istanza di autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità ha ricordato che l’uso di impianti di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare:
- il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
- l’obbligo informativo di cui all’art. 13 GDPR;
- per i trattamenti in ambito lavorativo, l’art. 88 GDPR e l’art. 114 del Codice privacy, che richiamano l’art. 4 della l. 300/1970.
Il provvedimento richiama anche le indicazioni del Garante e le Linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento tramite dispositivi video, secondo cui l’informativa deve essere resa con cartelli ben visibili e collocati prima dell’accesso all’area sorvegliata.
Violazioni riscontrate
Il Garante ha ritenuto provato che l’impianto fosse privo di idonei cartelli informativi al momento dell’accertamento, con violazione dell’art. 13 GDPR e del principio di trasparenza. Ha inoltre accertato che la telecamera interna, pur idonea a controllare a distanza i lavoratori, era stata installata senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro richiesta dall’art. 4 l. 300/1970, come richiamato dall’art. 114 del Codice privacy e dall’art. 88 GDPR.
Esito del procedimento
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR, per:
- mancata informativa agli interessati;
- mancato rispetto della procedura di garanzia prevista per la videosorveglianza in ambito lavorativo.
Nel testo estratto non risultano una sanzione pecuniaria né misure correttive specifiche ulteriori; il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Garante e l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità.
Punti principali
Origine della segnalazione e accertamenti
La Guardia di finanza ha trasmesso al Garante, nel febbraio 2025, gli atti di un accertamento svolto presso l’unità locale dell’impresa individuale. Dai verbali è emersa la presenza di un impianto di videosorveglianza con tre telecamere, due esterne e una interna, potenzialmente idoneo a riprendere anche i lavoratori. Le dichiarazioni raccolte hanno indicato che la telecamera interna era consultabile da remoto tramite smartphone, mobile, dotata di zoom e capace di riprendere lavoratori e clienti.
Contestazioni iniziali e difese del titolare
L’atto di avvio del procedimento ha contestato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, nonché degli artt. 114 Codice privacy e 88 GDPR, per difetto di informativa e per mancato rispetto della disciplina lavoristica applicabile alla videosorveglianza. Nelle difese il titolare ha sostenuto che le telecamere esterne non sarebbero state funzionanti, che i cartelli informativi erano stati poi apposti e che per la telecamera interna aveva presentato istanza di autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro, affermando inoltre che la telecamera interna era stata rimossa dopo il controllo.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama che l’uso di sistemi di videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali e deve rispettare il principio di trasparenza e l’obbligo di informazione ex art. 13 GDPR. Richiama inoltre le indicazioni del Garante e le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati sui cartelli di primo livello, da collocare in modo visibile prima dell’accesso all’area videosorvegliata. Per i trattamenti in ambito lavorativo, il provvedimento richiama l’art. 88 GDPR, l’art. 114 Codice privacy e l’art. 4 l. 300/1970, che impongono, in presenza di controllo a distanza, accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Valutazione del Garante
L’Autorità ha ritenuto accertato che l’impianto era attivo e funzionante, ma privo di idonei cartelli informativi, con violazione dell’art. 13 GDPR e del principio di trasparenza ex art. 5, par. 1, lett. a). Ha inoltre accertato che l’impianto era sprovvisto della necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, integrando la violazione del principio di liceità ex art. 5, par. 1, lett. a), in combinato disposto con art. 88 GDPR, art. 114 Codice privacy e art. 4 l. 300/1970.
Esito e misure disposte
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR per le violazioni sopra indicate. Non risultano irrogate nel testo estratto una sanzione pecuniaria o misure correttive specifiche ulteriori; il provvedimento dispone però la pubblicazione sul sito istituzionale e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.
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