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Circolare

Circolare numero 132 del 20-10-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione, dal 1° maggio 2010, delle nuove disposizioni europee in materia di prestazioni di disoccupazione e di rimborso tra istituzioni. Vengono trasmessi i documenti portatili U1, U2 e U3, rispettivamente per attestare i periodi assicurativi/lavorativi, la conservazione del diritto alle prestazioni in caso di spostamento in altro Stato membro e le circostanze che possono incidere sul diritto. La circolare chiarisce inoltre gli adempimenti di INPS e Centri per l’impiego nei casi di lavoratore comunitario disoccupato che si sposta tra Italia e altri Stati membri per cercare lavoro.

Nuovi regolamenti comunitari su disoccupazione e formulari U1, U2 e U3

Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3

La circolare aggiorna le istruzioni operative in materia di coordinamento europeo delle prestazioni di disoccupazione, a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° maggio 2010, delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009. L’obiettivo è disciplinare l’utilizzo dei nuovi documenti portatili U1, U2 e U3 e definire i compiti di INPS e Centri per l’impiego nei casi di mobilità del lavoratore disoccupato tra Italia e altri Stati membri dell’Unione europea.

Quadro normativo e finalità della circolare

La circolare si pone in continuità con le precedenti nn. 82 e 85 del 1° luglio 2010 e richiama, in particolare, le norme europee sulla totalizzazione dei periodi, sulla conservazione del diritto alle prestazioni e sui rimborsi tra istituzioni. Viene precisato che i nuovi formulari comunitari, denominati anche "documenti portatili", consentono alla persona interessata di dimostrare direttamente all’istituzione dell’altro Stato membro i periodi o le circostanze attestati dall’istituzione competente.

Documento portatile U1: periodi da prendere in considerazione per la disoccupazione

L’U1 sostituisce il precedente modello E301 ed è il documento con cui si certificano i periodi di assicurazione, occupazione e attività autonoma maturati in uno Stato membro. La persona interessata, quando sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi, può presentarlo insieme alla domanda di prestazione di disoccupazione.

Per la compilazione del formulario, le sedi INPS devono:

  • indicare al punto 2.1 i periodi di assicurazione effettivamente fatti valere in Italia;
  • indicare al punto 2.2 gli eventuali periodi di attività, anche autonoma, non coperti dall’assicurazione contro la disoccupazione;
  • acquisire dall’interessato, se i dati non sono già in possesso dell’Istituto, la documentazione necessaria.

Documento portatile U2: conservazione del diritto alle prestazioni

L’U2 disciplina il caso del disoccupato che si sposta in un altro Stato membro per cercare occupazione e intende conservare il diritto alle prestazioni. Prima della partenza, l’interessato deve informare l’istituzione competente e richiedere il rilascio dell’U2.

L’istituzione competente rilascia il documento, di regola, se il lavoratore è rimasto a disposizione del mercato del lavoro locale per il periodo prescritto di quattro settimane, salvo deroga. Nel documento devono essere riportati:

  • il periodo concesso per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato di destinazione;
  • il periodo massimo di mantenimento del diritto alle prestazioni;
  • i fatti che possono modificare il diritto.

La persona disoccupata deve quindi iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, rispettando modalità e termini previsti, e presentare l’U2 all’istituzione di tale Stato.

Documento portatile U3: circostanze che possono modificare il diritto

L’U3 è il documento con cui vengono comunicate all’interessato le circostanze che possono incidere sul diritto alle prestazioni di disoccupazione durante il periodo di conservazione del diritto. Il regolamento di applicazione prevede che l’istituzione dello Stato membro in cui la persona si è recata informi l’istituzione competente, mediante PAPER SED U010, e la persona stessa, tramite U3, dei fatti rilevanti che si verifichino in tale periodo.

La circolare specifica che, per il lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione, il Centro per l’impiego deve informare l’istituzione estera erogatrice con il PAPER SED U010 e l’interessato con l’U3. L’istituzione estera, se del caso, può sospendere la prestazione e comunicarlo con PAPER SED U011 al Centro per l’impiego.

Adempimenti dei Centri per l’impiego in Italia

Per il disoccupato comunitario che si reca in Italia alla ricerca di lavoro, il Centro per l’impiego svolge un ruolo centrale di raccordo informativo con l’istituzione estera e con l’INPS. In particolare, se la persona non presenta l’U2, il Centro per l’impiego deve attivarsi presso l’istituzione estera competente (PAPER SED U007) per ottenere i dati necessari (PAPER SED U008) e trasmetterne copia alla sede INPS competente, affinché questa valuti l’eventuale applicazione dell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004 nei casi di lavoratore non frontaliero.

Il Centro per l’impiego deve inoltre:

  • trasmettere all’istituzione competente le informazioni sulla data di iscrizione e sul nuovo indirizzo del lavoratore (PAPER SED U009);
  • informare istituzione competente e interessato dei fatti che possono incidere sul diritto alle prestazioni (PAPER SED U010 e U3);
  • trasmettere mensilmente, su richiesta dell’istituzione competente (PAPER SED U012), le informazioni sulla situazione del disoccupato (PAPER SED U013), precisando se sia ancora iscritto e se rispetti le procedure di controllo.

Adempimenti della sede INPS e del lavoratore che si trasferisce all’estero

Il lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia e diretto in un altro Stato membro deve, prima della partenza, informare la sede INPS competente e richiedere il rilascio dell’U2; deve poi iscriversi come persona in cerca di occupazione nello Stato di destinazione e presentare il documento all’istituzione locale.

La circolare ricorda anche che la persona, prima della partenza, deve essere stata iscritta come persona in cerca di lavoro presso il competente Centro per l’impiego e resa disponibile allo stesso, di norma, per almeno quattro settimane. Tuttavia, in base al richiamo alla prassi citata, è sufficiente anche un solo giorno di iscrizione presso il Centro per l’impiego affinché, ferme restando le altre condizioni, le prestazioni di disoccupazione possano essere esportate all’estero.

La sede INPS:

  • rilascia il documento portatile U2;
  • rilascia, su richiesta, anche l’U1 relativo ai periodi di assicurazione.

Scambio di informazioni e poteri decisionali dell’INPS

L’ufficio del lavoro o l’istituzione dello Stato estero deve comunicare tempestivamente all’INPS la data di iscrizione del lavoratore e il nuovo indirizzo (PAPER SED U009), nonché informare l’INPS e l’interessato dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni (PAPER SED U010 e U3).

La sede INPS che eroga la prestazione valuta i fatti ricevuti e, se necessario, dispone la sospensione della prestazione, comunicandola all’ufficio estero con PAPER SED U011. Inoltre, informa con PAPER SED U014 l’ufficio o l’istituzione estera dell’eventuale rientro in Italia della persona disoccupata.

Elementi di sintesi operativa

La circolare definisce, in sostanza, un sistema di cooperazione amministrativa tra INPS, Centri per l’impiego e istituzioni degli altri Stati membri, fondato sui documenti portatili U1, U2 e U3 e sui corrispondenti flussi PAPER SED. In questo modo vengono regolati sia la certificazione dei periodi utili alla disoccupazione, sia la conservazione o la possibile sospensione del diritto quando il lavoratore si sposta all’interno dell’Unione europea alla ricerca di occupazione.

Punti principali

Premessa e quadro normativo

La circolare richiama le precedenti nn. 82 e 85 del 1° luglio 2010 e precisa che dal 1° maggio 2010 sono operative le nuove regole comunitarie in materia di disoccupazione, fondate sugli articoli 61-65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e sugli articoli 54-57 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Documento portatile U1

L’U1 sostituisce il precedente E301 ed è il documento utile per certificare periodi di assicurazione, occupazione e attività autonoma maturati in uno Stato membro. In caso di totalizzazione, il lavoratore può presentarlo all’istituzione competente insieme alla domanda di disoccupazione. Le sedi INPS, nella compilazione, devono indicare al punto 2.1 i periodi di assicurazione fatti valere in Italia e al punto 2.2 gli eventuali periodi di attività non coperti da assicurazione contro la disoccupazione, acquisendo se necessario la documentazione dall’interessato.

Documento portatile U2

L’U2 riguarda la conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione quando la persona disoccupata si reca a cercare lavoro in un altro Stato membro. Prima della partenza l’interessato deve informare l’istituzione competente e chiedere il rilascio dell’U2. L’istituzione lo rilascia, di regola, se il lavoratore è rimasto a disposizione del mercato del lavoro locale per quattro settimane, salvo deroga. Nel documento devono risultare il periodo concesso per l’iscrizione nel nuovo Stato, il periodo massimo di mantenimento del diritto e i fatti che possono modificarlo.

Documento portatile U3

L’U3 serve a comunicare alla persona interessata le circostanze che possono incidere sul diritto alle prestazioni di disoccupazione. L’istituzione dello Stato membro in cui la persona si è recata informa, tramite PAPER SED U010, l’istituzione competente e, tramite U3, l’interessato. Se sorgono contestazioni, quest’ultimo è invitato a contattare senza indugio l’istituzione che eroga la prestazione. Per il lavoratore che viene in Italia in cerca di occupazione, tali comunicazioni sono curate dal Centro per l’impiego.

Adempimenti per il lavoratore comunitario che viene in Italia

Se il disoccupato comunitario entra in Italia in cerca di occupazione, il Centro per l’impiego deve, in assenza del documento U2, rivolgersi all’istituzione estera competente (PAPER SED U007) per ottenere le informazioni necessarie (PAPER SED U008), trasmettere copia dell’U008 alla sede INPS competente, comunicare all’istituzione estera la data di iscrizione e il nuovo indirizzo del lavoratore (PAPER SED U009), informare istituzione e interessato dei fatti rilevanti tramite PAPER SED U010 e U3, e inviare mensilmente, su richiesta (U012), le informazioni sulla situazione del disoccupato (PAPER SED U013), indicando iscrizione e rispetto delle procedure di controllo.

Adempimenti per il lavoratore disoccupato in Italia che si reca all’estero

Il lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si trasferisce in un altro Stato membro deve, prima di partire, informare la sede INPS competente, richiedere l’U2 e iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato estero entro i termini previsti. Deve inoltre presentare il documento U2 all’istituzione del nuovo Stato. La sede INPS rilascia l’U2 e, su richiesta, anche l’U1 relativo ai periodi di assicurazione.

Flussi informativi tra istituzioni e decisioni sulla prestazione

L’ufficio del lavoro o l’istituzione dello Stato estero deve comunicare senza indugio all’INPS la data di iscrizione e il nuovo indirizzo del lavoratore (PAPER SED U009) e informare INPS e interessato dei fatti che possono incidere sul diritto alle prestazioni (PAPER SED U010 e U3). La sede INPS che eroga la disoccupazione valuta i fatti, adotta eventualmente la decisione di sospensione e la comunica con PAPER SED U011 all’ufficio estero; inoltre, comunica con PAPER SED U014 l’eventuale rientro in Italia della persona disoccupata.

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