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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01457/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso affidato a due motivi. 1) Violazione del diritto di difesa per presunta nullità dell'interrogatorio di garanzia: Skiri aveva nominato avv. Emanuela Manna quale difensore di fiducia (verbale del 12/01/2025), ma all'interrogatorio del 14/06/2025 era stato avvisato e aveva partecipato l'avv. Andrea Bianchi, difensore d'ufficio; si deduceva violazione degli artt. 178 e 294 c.p.p., con richiesta di declaratoria di nullità dell'interrogatorio e conseguente inefficacia della misura cautelare. Contestata la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto la revoca della nomina fiduciaria per facta concludentia e la motivazione ritenuta «vacua», illogica e contraddittoria (citata giurisprudenza su impossibilità di rinuncia/revoca tacita). 2) Illogicità e insufficiente motivazione circa la scelta della custodia cautelare in carcere: omissione di valutare misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico e divieto di comunicazione) e contraddittorietà delle ragioni addotte dal Tribunale che, pur invocando la necessità di contenimento dei contatti con i sodali, non avrebbe adeguatamente motivato l'inidoneità di misure alternative (richiamati artt. 275, 292 c.p.p.).

La decisione

Il 10/11/2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando di trovarsi agli arresti domiciliari presso la struttura "Casa Paci" in Pesaro e di non avere più interesse all'impugnazione. Perciò la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Poiché la rinuncia è avvenuta per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non ha comportato condanna al pagamento delle spese né di somme a favore della cassa delle ammende (richiamata giurisprudenza in materia).

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) e c)

    art. 606, comma 1, lett. b) e/o c)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a inosservanza o errata applicazione di norme e a motivazione illogica; usato dai ricorrenti per censurare nullità dell'interrogatorio e contraddittorietà della motivazione

  • Codice di procedura penale - artt. 178, comma 1, lett. c) e 294, comma 4

    art. 178, comma 1, lett. c) e art. 294, comma 4 c.p.p.

    Tutele del diritto di difesa e cause di nullità degli atti quando l'indagato non ha avuto l'assistenza del difensore scelto; i ricorrenti invocano queste norme per sostenere la nullità dell'interrogatorio di garanzia

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione per motivazione illogica o insufficiente; invocato per criticare la scelta motivazionale del Tribunale in ordine alla custodia cautelare

  • Codice di procedura penale - artt. 275, commi 3 e 3-bis; 292, comma 2, lett. c)

    artt. 275, commi 3 e 3-bis; art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Norme che richiedono la considerazione e la motivazione circa misure cautelari alternative e le ragioni per escluderle; i ricorrenti contestavano la mancata valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico)

  • Codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. d)

    art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinunzia, motivo invocato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso dopo la rinuncia del 10/11/2025

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 6, n. 41965 del 10/09/2019 (Caruson); Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 (Storti); Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019 (Cristallo)

    Riferimenti utilizzati in motivazione: la prima per sostenere il principio secondo cui non è ammessa la rinuncia o revoca tacita del mandato fiduciario (contestata dai ricorrenti), le ultime due per confermare che la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente determina, di regola, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591(1)(d) c.p.p.; se la rinuncia è dovuta a sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente, non segue condanna alle spese
  • La mancata partecipazione del difensore di fiducia all'interrogatorio può integrare motivo di nullità ai sensi degli artt. 178 e 294 c.p.p., ma la nullità non è automatica: il giudice valuta se vi sia stata effettiva e opponibile revoca del mandato o comportamenti idonei a dimostrarla (revoca per facta concludentia), sempre nel rispetto del principio che la rinuncia tacita non è normalmente ammessa
  • La dizione di «revoca tacita» del mandato difensivo è scrutinabile e richiede elementi concreti: la semplice presenza di un difensore d'ufficio non è automaticamente prova di rinuncia al difensore di fiducia; occorre verificare notifiche, atti successivi e comportamento dell'indagato
  • In tema di misure cautelari, il giudice deve motivare anche perché le misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico, divieti di comunicazione) risultino inidonee; la mera affermazione della necessità di "contenimento" non basta se non adeguatamente correlata agli elementi fattuali
  • Quando si contesta la legittimità di atti processuali per violazione del diritto di difesa, è essenziale documentare l'effettivo pregiudizio e l'evento processuale conseguente (ad es. dichiarazione di nullità e impatto sulla misura cautelare)
  • In situazioni analoghe è consigliabile: conservare copia dei verbali di nomina del difensore di fiducia, attestare tempestivamente la mancata notifica al difensore di fiducia, chiedere contestualmente la sospensione dell'efficacia degli atti compiuti senza il difensore e proporre i rimedi nei termini processuali opportuni

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