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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10870/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per rapina aggravata confermata dal Tribunale e dalla Corte d'appello. Il ricorso denunciava: (i) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo al riconoscimento delle persone offese; (ii) vizi nella modalità di riconoscimento/individuazione di persona (presunta violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p., assenza di descrizione fisiognomica e di garanzie procedimentali, mancata presenza del difensore) e incostituzionalità di tale regime; (iii) insufficiente prova del contributo causale dell'imputata alla rapina (la sua condotta sarebbe stata neutra e solo temporale); (iv) errata valutazione delle circostanze attenuanti e nella determinazione della pena (non considerati lo stato di incensuratezza, le condizioni economiche, il tempo trascorso e la successiva condotta di vita). Sono state inoltre richiamate indagini sui tabulati e celle telefoniche che avrebbero escluso la presenza della Zih nel luogo della rapina.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici e manifestamente infondati, osservando che la Corte territoriale aveva fornito motivazione congrua e non viziata: il riconoscimento ritenuto attendibile (anche in considerazione della segnalazione da parte della persona offesa e dell'individuazione in casa circondariale), la non decisività della cicatrice e dei denti d'oro e la possibilità che il telefono non fosse nella disponibilità della ricorrente al momento del fatto. La Corte ha distinto correttamente tra individuazione di persona (strumento investigativo) e ricognizione di persona (mezzo di prova in dibattimento), rilevando la validità dell'individuazione compiuta nelle indagini preliminari e applicando il principio tempus regit actum rispetto alla normativa successiva (legge n.103/2017). Il motivo sulla causalità è stato ritenuto aspecifico e inammissibile; quello sulle attenuanti è manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha motivato il diniego con riferimento alla reiterazione delinquenziale della ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle motivazioni di ricorso in cassazione (lett. e) e lett. c) richiamate per vizio di motivazione o violazione di norme). La Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e non correlati alla motivazione impugnata.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Regole sulla ricognizione di persona (descrizione fisiognomica, omogeneità delle persone presentate, formalità). La Corte ha osservato che tali regole disciplinano la ricognizione dibattimentale e non l'individuazione investigativa.

  • art. 214 cod. proc. pen.

    Ulteriori norme procedurali sulla ricognizione di persona; richiamate nel quadro del dedotto vizio, ma la Corte ha distinto ricognizione e individuazione.

  • art. 361 cod. proc. pen.

    Previsione dell'individuazione di persona da parte del pubblico ministero senza formalità quando necessaria per le indagini. La Corte ha confermato la validità dell'individuazione svolta nelle indagini preliminari.

  • art. 364 cod. proc. pen.

    Elenco di atti garantiti per i quali è prevista la presenza del difensore; la legge n.103/2017 ha esteso garanzie. La Corte ha richiamato il principio tempus regit actum: atti anteriori alla novella sono regolati dalla previgente disciplina.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha attuato la direttiva 2013/48/UE introducendo tutele difensive (presenza del difensore) per alcuni atti; la Corte ha ritenuto non applicabile retroattivamente all'individuazione del 2013.

  • Direttiva 2013/48/UE

    Normativa UE sulla tutela dei diritti della difesa; richiamata in relazione all'attuazione con la legge n.103/2017.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di sanzioni accessorie (Cassa delle ammende) se ravvisata colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.

  • artt. 62-bis, 114 e 133 cod. pen.

    Norme richiamate in tema di recidiva/reiterazione e determinazione della pena e delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa della personalità e il diniego delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra 'individuazione di persona' (atto investigativo ex art.361 c.p.p.) e 'ricognizione di persona' (mezzo probatorio disciplinato dagli artt.213-214 c.p.p.): vizi nella ricognizione non colpiscono automaticamente una individuazione regolare.
  • Per contestare un riconoscimento giudiziale è necessario articolare criticità specifiche e correlate alla motivazione del giudice; motivi generici o mera riproposizione dell'appello sono aspecifici e possono rendere il ricorso inammissibile.
  • La mancata corrispondenza tra tabulati/celle telefoniche e presenza fisica non è sempre decisiva: va dimostrato in modo concreto che il telefono fosse effettivamente utilizzato dalla persona e che questa non potesse essere altrove (es. telefonino non nella sua disponibilità).
  • Questioni di violazione del diritto alla difesa relative a norme introdotte successivamente (es. legge n.103/2017) possono essere escluse per i fatti anteriori alla riforma (principio tempus regit actum).
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a menzionare tutti gli elementi favorevoli: è sufficiente che indichi i fattori ritenuti rilevanti per giustificare il diniego.
  • Le impugnazioni in Cassazione devono indicare specificamente il vizio e dimostrare la sua incidenza sulla decisione; altrimenti sono considerate aspecifiche e inammissibili.

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