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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2 della Commissione del 21 dicembre 2022 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32023R0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento abroga il precedente atto del 2014 che classificava una preparazione in gel per la pulizia di pelle e capelli nel codice 3401 30 00 della nomenclatura combinata. La Commissione motiva l'intervento con l'adozione, da parte del comitato del sistema armonizzato dell'OMD, di un parere di classificazione che conduce invece al codice 3305 10 00. L'obiettivo è garantire uniformità nell'interpretazione del sistema armonizzato a livello internazionale e coerenza della normativa doganale dell'Unione.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 sulla classificazione tariffaria di talune merci nella nomenclatura combinata, per adeguarla a un parere di classificazione del sistema armonizzato.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici, alle autorità doganali e, in generale, all'interpretazione e applicazione della nomenclatura combinata dell'Unione in relazione alla classificazione di una preparazione tensioattiva in gel/shampoo per la pulizia della pelle e dei capelli, condizionata per la vendita al minuto. Ha effetto in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile. Non introduce esclusioni espresse, ma interviene solo sulla classificazione del prodotto descritto e sull'abrogazione dell'atto precedente.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento interviene in materia di classificazione doganale nell'ambito della nomenclatura combinata dell'Unione. La Commissione abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 perché la classificazione in esso prevista per una preparazione tensioattiva in gel per la pulizia della pelle e dei capelli non è più coerente con un successivo parere di classificazione del sistema armonizzato approvato dall'OMD.

Contesto e ragioni dell'intervento

Nei considerando la Commissione ricostruisce la vicenda classificatoria del prodotto. Il regolamento del 2014 aveva collocato la preparazione nel codice 3401 30 00 della NC, in quanto preparazione per la pulizia della pelle condizionata per la vendita al minuto. Tuttavia il prodotto presenta caratteristiche riconducibili sia alla voce 3305, relativa ai prodotti per la pulizia dei capelli, sia alla voce 3401, relativa ai prodotti per la pulizia della pelle. Poiché non era possibile individuare quale componente attribuisse al prodotto il carattere essenziale, nel 2014 si era applicata la regola generale 3 c) della NC, cioè la classificazione nella voce che figura per ultima in ordine di numerazione.

Successivamente, nella 69a sessione del settembre 2022, il comitato del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane ha approvato il parere di classificazione 3305.10/5, relativo a uno shampoo in gel per la pulizia dei capelli e della pelle contenente vari ingredienti attivi e condizionato per la vendita al minuto in bottiglia da 250 ml. Tale parere ha portato alla classificazione nella voce 3305, sulla base della nota 1 c) del capitolo 34 del SA, che esclude dal capitolo gli shampoo contenenti sapone o agenti di superficie organici.

Effetti sulla classificazione tariffaria

La Commissione osserva che il prodotto oggetto del regolamento del 2014 è identico o molto simile a quello esaminato dal CSA e che, pertanto, la classificazione tariffaria allora adottata non è conforme al nuovo parere di classificazione. Per garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale, e poiché il parere 3305.10/5 è considerato coerente con la formulazione della nota 1 c) del capitolo 34 della nomenclatura combinata e della sottovoce 3305 10 del SA, si rende necessario abrogare l'atto precedente.

Dispositivo

L'articolo 1 abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, fissandola al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievi per la pratica doganale

Per gli operatori e i professionisti, il regolamento segnala che la classificazione tariffaria di merci con caratteristiche analoghe dovrà essere allineata al nuovo orientamento del sistema armonizzato. La modifica incide sull'interpretazione del codice doganale dell'Unione e sull'uniformità applicativa delle voci NC pertinenti, in particolare della voce 3305 e della sottovoce 3305 10.

Disposizioni principali

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014

L'articolo 1 dispone l'abrogazione integrale del regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014, eliminando la precedente classificazione tariffaria della merce descritta nell'allegato di tale atto.

Motivazione della modifica classificatoria

I considerando chiariscono che il prodotto interessato è una preparazione per la pulizia sia dei capelli, sia della pelle. Alla luce delle sue caratteristiche oggettive, e in considerazione del parere di classificazione 3305.10/5 approvato nella 69a sessione del comitato del sistema armonizzato dell'OMD, la classificazione precedente non è più conforme. Il nuovo orientamento conduce alla voce 3305 e alla sottovoce 3305 10, corrispondente al codice 3305 10 00 della NC.

Fondamento giuridico e coerenza con il sistema armonizzato

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, come base giuridica. È inoltre richiamata la decisione 87/369/CEE, che rende l'Unione parte contraente della convenzione sul sistema armonizzato; i pareri del CSA sono considerati strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell'Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinatacommercio internazionale

Testo integrale

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