Regolamento (UE) 2023/138
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione del 21 dicembre 2022 che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento individua quali serie di dati pubblici dell’Unione hanno natura di "elevato valore" e impone che siano rese disponibili per il riutilizzo con restrizioni giuridiche e tecniche minime, in linea di principio gratuitamente. Per ciascuna categoria tematica definisce contenuti minimi, granularità, metadati, formati, modalità di accesso tramite API e, quando previsto, download in blocco. Introduce inoltre regole comuni su licenze aperte, aggiornamento delle serie, obblighi informativi degli Stati membri e coordinamento con la normativa su protezione dei dati, statistiche, ambiente e infrastrutture dati già esistenti.
Stabilisce l’elenco delle serie di dati di elevato valore detenute dagli enti pubblici e ne disciplina modalità uniformi di pubblicazione, accesso e riutilizzo, incluse specifiche tecniche per API, download in blocco, formati aperti e licenze aperte.
Ambito di applicazione
Si applica alle serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie tematiche dell’allegato I della direttiva (UE) 2019/1024 e detenute dagli enti pubblici, tra i documenti esistenti cui si applica tale direttiva. Il regolamento riguarda sei ambiti: dati geospaziali, osservazione della terra e ambiente, dati meteorologici, dati statistici, dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese, e dati relativi alla mobilità. Restano fermi gli atti dell’Unione e nazionali che prevedano prescrizioni più elevate; non si applica ai dati detenuti dalle imprese pubbliche, che sono richiamati solo per la possibile esenzione dall’obbligo di gratuità se il riutilizzo comporta distorsione della concorrenza. Sono previste esclusioni o attenuazioni specifiche per biblioteche, biblioteche universitarie, musei e archivi, nonché per singoli enti pubblici esentati per un massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il trattamento di dati personali connesso al riutilizzo deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e la normativa nazionale di attuazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione: dati di elevato valore
Il regolamento dà attuazione all’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/1024, individuando le serie di dati pubblici considerate di "elevato valore" e stabilendo condizioni armonizzate per la loro pubblicazione e il loro riutilizzo. La ratio, richiamata nei considerando, è favorire la nascita di servizi e applicazioni transfrontaliere basati su dati pubblici, con restrizioni minime, elevata interoperabilità e, di regola, gratuità.
Contesto e principi generali
La Commissione collega il regolamento ai principi FAIR e all’obiettivo di rendere i dati pubblici con maggior potenziale socioeconomico disponibili in modo standardizzato. Il testo precisa che restano fermi gli atti dell’Unione e degli Stati membri che prevedono requisiti più stringenti, in particolare nella normativa settoriale. È inoltre chiarito che, se il riutilizzo comporta trattamento di dati personali, occorre rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e la normativa nazionale applicabile; gli Stati membri sono invitati a usare tecniche di minimizzazione del rischio, come generalizzazione, aggregazione, soppressione, anonimizzazione, privacy differenziale o casualizzazione.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 delimita l’ambito ai dati di elevato valore detenuti dagli enti pubblici, tra i documenti esistenti soggetti alla direttiva (UE) 2019/1024. L’allegato articola il contenuto in sei categorie tematiche: dati geospaziali, osservazione della terra e ambiente, dati meteorologici, dati statistici, dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese, dati relativi alla mobilità. I dati delle imprese pubbliche non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, ma la direttiva consente l’esenzione dall’obbligo di gratuità quando il riutilizzo possa distorcere la concorrenza; il regolamento richiama questa possibilità senza estenderne l’ambito ai dati detenuti dalle imprese pubbliche.
Modalità di pubblicazione comuni
L’articolo 3 stabilisce un nucleo comune di obblighi per tutte le categorie:
- le serie di dati devono essere messe a disposizione in formati leggibili meccanicamente tramite API adeguate alle ragionevoli esigenze dei riutilizzatori;
- se previsto nell’allegato, devono essere resi disponibili anche download in blocco;
- le condizioni d’uso dell’API e i criteri di qualità del servizio devono essere pubblicati e resi disponibili sia in formato leggibile dall’uomo sia meccanicamente leggibile;
- la documentazione dell’API deve essere aperta e riconosciuta a livello dell’Unione o internazionale;
- va designato un punto di contatto per quesiti e problemi relativi all’API;
- i metadati devono indicare espressamente che si tratta di serie di dati di elevato valore.
Modalità di riutilizzo comuni
L’articolo 4 prevede che le esenzioni eventualmente concesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1024 siano pubblicate online. Inoltre, per favorire la disponibilità di serie storiche, gli obblighi del regolamento si applicano anche alle serie di dati di elevato valore esistenti e leggibili meccanicamente, create prima della data di applicazione.
Sul piano delle licenze, il regolamento richiede che i dati siano resi disponibili:
- con licenza Creative Commons Public Domain Dedication (CC0), oppure
- in alternativa con licenza Creative Commons BY 4.0, oppure
- con altra licenza aperta equivalente o meno restrittiva, secondo quanto indicato nell’allegato.
È ammesso imporre un obbligo di attribuzione. Le modalità specifiche di pubblicazione e riutilizzo per ciascuna categoria sono poi dettagliate nell’allegato.
Reportistica degli Stati membri
L’articolo 5 impone agli Stati membri un obbligo di relazione alla Commissione entro due anni dall’entrata in vigore e, successivamente, su richiesta della Commissione, orientativamente ogni due anni. La relazione deve includere:
- l’elenco delle serie di dati pertinenti a livello nazionale e, se del caso, subnazionale;
- i riferimenti online alle relative condizioni di licenza;
- i collegamenti permanenti alle API;
- eventuali orientamenti nazionali sulla pubblicazione e il riutilizzo;
- eventuali valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679;
- il numero di enti pubblici esentati.
Serie di dati geospaziali
L’allegato include, tra le altre, unità amministrative, nomi geografici, indirizzi, edifici, parcelle catastali, parcelle di riferimento e parcelle agricole. Per ciascuna serie sono specificati granularità, copertura geografica e attributi chiave. La messa a disposizione avviene con licenza Creative Commons BY 4.0 o equivalente, in formato aperto leggibile meccanicamente, tramite API e download in blocco, nella versione più aggiornata. I metadati devono rispettare almeno gli elementi previsti dal regolamento (CE) n. 1205/2008.
Dati su osservazione della terra e ambiente
Questa categoria comprende dati Inspire relativi a idrografia, siti protetti, elevazione, geologia, copertura del suolo, ortoimmagini, zone sottoposte a gestione o regolazione, regioni biogeografiche, risorse energetiche, impianti di monitoraggio ambientale, habitat e biotopi, utilizzo del territorio, risorse minerarie, zone a rischio naturale, elementi geografici oceanografici, produzione e impianti industriali, regioni marine, suolo e distribuzione delle specie. Comprende inoltre i dati generati nel contesto di molteplici atti ambientali e climatici dell’Unione, tra cui direttive su aria, acqua, rumore, rifiuti, biodiversità, responsabilità ambientale e regolamenti in materia di clima ed economia sostenibile.
La disciplina di pubblicazione richiede:
- licenza CC BY 4.0 o equivalente meno restrittiva;
- formato aperto leggibile meccanicamente;
- API e download in blocco;
- metadati conformi al regolamento (CE) n. 1205/2008;
- documentazione online completa sulla struttura e semantica dei dati;
- uso di vocabolari e tassonomie controllati, quando disponibili.
Dati meteorologici
Il regolamento individua come dati meteorologici quelli relativi alle osservazioni delle stazioni meteorologiche, alle osservazioni climatiche validate, alle allerte meteorologiche, ai dati radar e ai modelli numerici di previsione meteorologica (NWP). L’allegato specifica granularità, attributi chiave, formati ammessi e periodicità di aggiornamento:
- osservazioni delle stazioni: ogni 5-10 minuti in tempo reale per stazioni automatizzate e, per le ultime 24 ore, dati non convalidati su base oraria;
- dati climatici: medie orarie e giornaliere, con digitalizzazione dei dati storici;
- allerte: al momento dell’emissione o su base oraria;
- radar: quasi in tempo reale a intervalli di 5 minuti;
- NWP: ogni 6 ore o con migliore risoluzione temporale, con disponibilità almeno delle ultime 24 ore.
I formati indicati comprendono BUFR, NetCDF, ASCII, CSV, JSON, HDF5, GRIB. Per i dati NWP è prevista la sola API. Sono richiesti metadati completi, disponibili sul web in formato aperto, e documentazione online della struttura e semantica.
Dati statistici
La categoria statistica è la più ampia e copre serie su turismo, popolazione, fertilità, mortalità, conti nazionali, finanza pubblica, conti ambientali, povertà, disuguaglianza, occupazione, disoccupazione e forza lavoro potenziale, con esclusione dei microdati connessi agli obblighi di comunicazione. L’allegato rinvia a numerosi regolamenti settoriali per definire variabili principali, disaggregazioni, frequenze e serie storiche.
Sul piano delle modalità di pubblicazione, le serie devono essere disponibili:
- con la frequenza prevista dalla normativa statistica pertinente;
- con licenza CC BY 4.0 o equivalente meno restrittiva;
- in formato CSV, XML (SDMX), JSON o altro formato aperto e leggibile meccanicamente;
- tramite API e download in blocco.
Devono inoltre essere corredate da metadati statistici completi, comprendenti almeno descrizione dei dati, concetti, metodologie e qualità, oltre a documentazione online e uso di vocabolari e tassonomie controllati.
Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese
L’allegato include i dati di base dell’impresa e i documenti e conti aziendali a livello di singola impresa. Tra gli attributi chiave figurano ragione sociale, stato dell’impresa, data di registrazione, sede legale, forma giuridica, numero di registrazione, Stato membro di registrazione e attività economica (NACE). Sono inclusi bilanci, relazioni di revisione, dichiarazioni non finanziarie, relazioni di esercizio e relazioni finanziarie annuali.
La pubblicazione deve avvenire senza indebito ritardo dopo l’ultimo aggiornamento, con licenza CC BY 4.0 o equivalente, con eventuali condizioni supplementari sui dati personali, in formato aperto leggibile meccanicamente e riconosciuto a livello UE o internazionale. Per i documenti ESEF è richiesto XHTML; per altri documenti valgono i formati previsti dalla normativa UE applicabile. Sono richiesti API, download in blocco, documentazione online e vocabolari controllati, incluso il Core Business Vocabulary.
Dati relativi alla mobilità
La categoria comprende le reti di trasporto Inspire fino alla scala 1:5 000, o alla migliore risoluzione disponibile, con attributi chiave come codice di identificazione nazionale, posizione geografica e collegamenti transfrontalieri. Per gli Stati membri soggetti alla direttiva 2005/44/CE sono compresi anche i dati sulle vie navigabili interne, distinti in dati statici, dinamici/urgenti e carte nautiche elettroniche.
Per le reti di trasporto la messa a disposizione deve avvenire immediatamente dopo l’ultimo aggiornamento, con licenza CC BY 4.0 o equivalente, formato aperto, API e download in blocco, nella versione più aggiornata. I metadati devono includere gli elementi previsti dal regolamento (CE) n. 1205/2008.
Per le vie navigabili interne l’allegato richiede:
- licenza CC BY 4.0 o equivalente;
- formato definito dalla direttiva 2005/44/CE;
- API e download in blocco;
- attribuzione del codice ISRS;
- frequenze di aggiornamento differenziate per dati statici, dinamici/urgenti e carte nautiche elettroniche;
- documentazione conforme alla direttiva 2005/44/CE e alle misure di attuazione correlate.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dopo 16 mesi dalla sua entrata in vigore. Per i professionisti, il dato pratico essenziale è che gli obblighi tecnici e di riutilizzo diventano operativi solo al termine di tale periodo transitorio, ma le serie esistenti e leggibili meccanicamente rientrano già nel perimetro oggettivo della futura applicazione.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce l’elenco delle serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie tematiche della direttiva (UE) 2019/1024 e detenute dagli enti pubblici, nonché le modalità di pubblicazione e riutilizzo. Le modalità comprendono le condizioni di riutilizzo e le prescrizioni minime per la diffusione tramite API.
Definizioni e rinvii normativi
L’articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva (UE) 2019/1024 e, per alcune categorie, alle definizioni delle direttive 2007/2/CE e 2005/44/CE. Introduce inoltre le nozioni autonome di "attributo chiave", "granularità", "API" e "download in blocco".
Obblighi di pubblicazione per tutte le categorie
L’articolo 3 impone agli enti pubblici di mettere a disposizione le serie di dati in formati leggibili meccanicamente tramite API corrispondenti alle ragionevoli esigenze dei riutilizzatori, e, se indicato nell’allegato, anche mediante download in blocco. Devono essere pubblicate le condizioni d’uso dell’API e i criteri di qualità del servizio; l’API va documentata in formato aperto e deve essere previsto un punto di contatto. I metadati devono indicare espressamente che si tratta di serie di dati di elevato valore.
Licenze, gratuità e applicazione alle serie esistenti
L’articolo 4 prevede che le esenzioni concesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/1024 siano pubblicate online. Stabilisce che gli obblighi si applicano anche alle serie di dati di elevato valore esistenti e leggibili meccanicamente, create prima della data di applicazione. Le serie devono essere rese disponibili con licenza CC0, in alternativa CC BY 4.0 o altra licenza aperta equivalente o meno restrittiva, con possibile obbligo di attribuzione. Le condizioni specifiche di pubblicazione e riutilizzo sono quelle dell’allegato.
Obblighi di reporting degli Stati membri
L’articolo 5 impone agli Stati membri di trasmettere entro due anni dall’entrata in vigore una relazione sulle misure di attuazione e di aggiornarla su richiesta della Commissione, indicativamente ogni due anni. La relazione deve includere l’elenco delle serie di dati a livello nazionale e, se del caso, subnazionale, i link permanenti alle condizioni di licenza e alle API, gli eventuali orientamenti nazionali, le valutazioni d’impatto GDPR e il numero di enti pubblici esentati.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere da 16 mesi dopo tale data. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Allegato: serie di dati geospaziali
Per i dati geospaziali sono incluse, tra le altre, unità amministrative, nomi geografici, indirizzi, edifici, parcelle catastali, parcelle di riferimento e parcelle agricole. Sono fissati livelli di granularità, copertura geografica e attributi chiave; la pubblicazione avviene in formato aperto, meccanicamente leggibile, via API e download in blocco, con licenza CC BY 4.0 o equivalente e metadati conformi al regolamento (CE) n. 1205/2008.
Allegato: dati su osservazione della terra e ambiente
La categoria copre dati Inspire e dati prodotti nell’ambito di una lunga serie di atti settoriali su aria, clima, emissioni, biodiversità, rumore, rifiuti, acqua e legislazione orizzontale. Le serie devono essere rese disponibili con licenza CC BY 4.0 o equivalente, in formato aperto, tramite API e download in blocco; sono richieste documentazione online, metadati completi e uso di vocabolari controllati.
Allegato: dati meteorologici
Sono ricompresi dati di osservazione delle stazioni meteorologiche, dati climatici validati, allerte meteorologiche, dati radar e dati NWP. L’allegato specifica granularità, attributi chiave, formati accettati (tra cui BUFR, NetCDF, ASCII, CSV, JSON, HDF5, GRIB), frequenze di aggiornamento e modalità di accesso; i dati NWP sono resi disponibili solo tramite API.
Allegato: dati statistici
La categoria include serie statistiche, con esclusione dei microdati relativi agli obblighi di comunicazione, per ambiti quali turismo, popolazione, fertilità, mortalità, conti nazionali, finanza pubblica, conti ambientali, povertà, disuguaglianza, occupazione, disoccupazione e forza lavoro potenziale. L’allegato dettaglia per ciascuna serie variabili principali, disaggregazioni obbligatorie o facoltative e, per la pubblicazione, richiede formati aperti (CSV, XML/SDMX, JSON o equivalenti), API, download in blocco, metadati statistici completi e documentazione online.
Allegato: dati sulle imprese e sulla proprietà delle imprese
Sono inclusi dati di base dell’impresa e documenti/conti aziendali a livello di singola impresa, coerentemente con le direttive 2013/34/UE e 2004/109/CE. Devono essere pubblicati senza indebito ritardo dall’ultimo aggiornamento, in formato aperto meccanicamente leggibile, con licenza aperta, tramite API e download in blocco, con eventuali condizioni supplementari per i dati personali e con metadati completi; per i documenti ESEF si richiama il formato XHTML.
Allegato: dati relativi alla mobilità
La categoria comprende le reti di trasporto Inspire e, per gli Stati membri interessati, le serie di dati sulle vie navigabili interne della direttiva 2005/44/CE. Per le reti di trasporto è previsto aggiornamento immediato, formato aperto, API e download in blocco; per le vie navigabili interne sono specificate tipologie di dati statici e dinamici, granularità, frequenze di aggiornamento e documentazione conforme alla direttiva 2005/44/CE.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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