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Ordinanza

Ordinanza n. 150/2026 - Catania, Sezione 2

per la declaratoria di illegittimità dell'occupazione e della manipolazione del fondo di proprietà dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202600641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: occupazione e manipolazione del fondo di proprietà dei ricorrenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso volto alla declaratoria di illegittimità dell’occupazione e della manipolazione del loro fondo da parte del Comune. Il Comune, intimato, non si è costituito in giudizio e non ha depositato il provvedimento eventualmente impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento dell’attività amministrativa, quelli richiamati nel provvedimento o comunque utili alla decisione.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all’Amministrazione intimata di depositare, entro il termine di legge e in vista dell’udienza di merito fissata al 10 settembre 2026, il provvedimento impugnato eventualmente adottato, gli atti e i documenti posti a fondamento dello stesso, quelli in esso citati e ogni altro atto utile al giudizio. Il giudice ha precisato che la nozione di atti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza. Non è stata definita la domanda principale.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a suo fondamento, quelli richiamati e quelli utili alla decisione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti

    In caso di mancato deposito da parte dell’Amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti necessari o utili al giudizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La documentazione utile al giudizio comprende anche gli atti rilevanti per valutare l’eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali non invalidanti.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione non deposita tempestivamente il provvedimento impugnato e gli atti e documenti rilevanti, il giudice amministrativo può ordinarne l’esibizione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., in applicazione dell’obbligo previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a.
  • L’espressione “atti e documenti utili al giudizio” comprende qualsiasi elemento documentale idoneo a influire sulla decisione della controversia, inclusi quelli necessari a valutare l’eventuale applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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