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Ordinanza

Ordinanza n. 3256/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 (“OM Supplenze”), nella parte in cui ammette con riserva nella prima fascia GPS esclusivamente i docenti che conseguono in Italia l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, escludendo invece i docenti che stanno completando un analogo percorso all’estero come i ricorrenti (All.1). I ricorrenti, sono docenti che hanno intrapreso un percorso di specializzazione per il sostegno didattico all’estero (in corso di completamento (All. 2), esclusi dalla possibilità di inserimento con riserva nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l’a.s. 2026/2027.

Giustizia amministrativa202604918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui non consente l'inserimento con riserva nella prima fascia GPS ai docenti che stanno completando all'estero un percorso di specializzazione sul sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, docenti che frequentano all'estero percorsi di specializzazione sul sostegno destinati a concludersi entro il 30 giugno 2026, hanno impugnato l'Ordinanza Ministeriale n. 27/2026 e chiesto la sospensione cautelare della sua efficacia. Hanno dedotto una disparità di trattamento, sostenendo che l'ordinanza consente l'iscrizione con riserva nella prima fascia delle GPS ai candidati che conseguano in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, ma non ai candidati che conseguano entro la stessa data un analogo titolo all'estero, ancora privo del riconoscimento richiesto dalla normativa italiana.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l'art. 7, commi 3 e 4, dell'O.M. n. 27/2026 stabilisce il termine del 16 marzo 2026 per la presentazione delle domande e per la dichiarazione dei titoli di accesso, prevedendo, per i titoli esteri già conseguiti, l'indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento. L'iscrizione con riserva riguarda fattispecie differenti: da un lato, il conseguimento in Italia del titolo di abilitazione o specializzazione entro il 30 giugno 2026; dall'altro, il titolo estero già conseguito ma ancora privo del riconoscimento italiano, purché la domanda di riconoscimento sia stata presentata entro il 16 marzo 2026. Secondo il giudice, la disciplina non è irragionevole, poiché le posizioni di chi conseguirà entro il 30 giugno un titolo italiano e di chi conseguirà entro la stessa data un titolo estero non ancora riconosciuto non sono equiparabili. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 3 e 4, O.M. n. 27/2026

    qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dall’Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo

    La disposizione distingue tra titoli esteri già conseguiti e riconosciuti, titoli esteri già conseguiti ma ancora privi di riconoscimento — per i quali è possibile l'iscrizione con riserva se la domanda di riconoscimento è stata presentata entro il 16 marzo 2026 — e titoli italiani da conseguire entro il 30 giugno 2026.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare, che è stata respinta dal TAR.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    È richiamato quale base normativa delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e del conferimento delle supplenze.

Massime di principio

  • Una disciplina di iscrizione con riserva nelle graduatorie per il conferimento di supplenze può differenziare tra il conseguimento futuro, entro una determinata data, di un titolo italiano e il conseguimento futuro di un titolo estero ancora privo del riconoscimento previsto dall'ordinamento nazionale, poiché le due posizioni non sono necessariamente equiparabili.
  • La previsione di un termine uniforme per la dichiarazione dei titoli e per la presentazione della domanda di riconoscimento dei titoli esteri non è irragionevole quando consente all'amministrazione di verificare tempestivamente i requisiti di accesso alle graduatorie.
  • Il titolo estero non ancora riconosciuto non può essere trattato, ai fini dell'iscrizione con riserva, come un titolo italiano destinato a essere conseguito entro il termine fissato dalla disciplina della graduatoria, se l'ordinamento richiede uno specifico procedimento di riconoscimento e la relativa domanda non è stata presentata entro il termine previsto.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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