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Legge

L.R. Valle d'Aosta 34/2004

Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 34/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Valle d'Aosta, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate ai sensi della l.r. 21/2003, con focus sulla Casa di riposo G.B. Festaz/ Maison de repos J.B. Festaz, organizzata come azienda pubblica di servizi alla persona. Regola organi, controlli, bilancio, patrimonio, personale, finanziamenti e abroga la l.r. 18/1996. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Disciplina della Casa di riposo G.B. Festaz come azienda pubblica di servizi alla persona e delle altre IPAB trasformate

Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate

La legge regionale disciplina, nel territorio della Valle d'Aosta, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate e riordinate ai sensi della l.r. 21/2003, con particolare attenzione alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, qualificata come azienda pubblica di servizi alla persona. Il provvedimento ne definisce inserimento nel sistema dei servizi, assetto organizzativo, controlli, bilancio, patrimonio, personale e finanziamento.

Ambito di applicazione e inserimento nel sistema dei servizi

Gli enti pubblici e privati ricompresi nell'ambito della legge partecipano al sistema regionale di erogazione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari ed educativi e agli organismi di programmazione delle attività regionali nei medesimi settori. La Casa di riposo G.B. Festaz è inoltre inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000, nel rispetto delle proprie finalità statutarie e specificità. La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità di collaborazione e cooperazione con l'Azienda USL, le unità di valutazione multidimensionale, le strutture regionali competenti e il terzo settore, per costruire reti territoriali e individuare interventi prioritari.

Natura giuridica e principi di funzionamento dell'azienda

La Casa di riposo trasformata è un ente pubblico dotato di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, finanziaria e gestionale. La sua attività deve rispettare criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio, nel quadro del pareggio di bilancio e dell'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti regionali. Il funzionamento è improntato alla distinzione tra funzioni di indirizzo e programmazione e funzioni di organizzazione e gestione.

Statuto, regolamenti e organizzazione interna

Il funzionamento è disciplinato dallo statuto deliberato dal consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente, della legge regionale e delle finalità originarie dell'ente, nonché degli obblighi derivanti da eredità, legati o donazioni. Il consiglio adotta anche un regolamento di organizzazione che disciplina l'assetto interno, i requisiti e le modalità di assunzione del personale, i criteri di cessazione del rapporto di lavoro e i principi generali di condotta dei dipendenti. Statuto e regolamenti, e loro modifiche, sono approvati dalla Giunta regionale.

Organi dell'azienda, durata e nomina

Gli organi sono presidente, consiglio di amministrazione e organo di revisione contabile. Il presidente è scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento, le funzioni sono svolte secondo quanto previsto dallo statuto, in mancanza dal consigliere delegato o, in ulteriore difetto, dal consigliere più anziano di nomina o di età. Il consiglio di amministrazione dura cinque anni ed è composto da tre membri designati rispettivamente dalla Giunta regionale, dal Comune di Aosta e dalla Diocesi di Aosta; il componente designato dalla Giunta esercita le funzioni di presidente. Le designazioni regionali seguono la disciplina sulle nomine regionali e i componenti devono possedere specifici requisiti di formazione ed esperienza, alternativi tra laurea con esperienza almeno triennale in organismi di dimensioni comparabili oppure diploma secondario con esperienza almeno quinquennale in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

Incompatibilità, decadenza e compensi degli organi

Sono previste incompatibilità con la carica di sindaco, assessore comunale, presidente o assessore di comunità montana, nonché con incarichi di amministrazione o direzione in enti con rapporti patrimoniali o consulenziali con l'azienda o concorrenti con essa. Le incompatibilità vanno rimosse entro trenta giorni dalla nomina, pena decadenza automatica. Se viene meno la maggioranza dei componenti del consiglio, l'intero collegio decade e la Giunta regionale nomina un commissario per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti necessari alla ricostituzione degli organi. Al presidente e ai consiglieri spetta un'indennità stabilita dalla Giunta regionale, a carico dell'azienda. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato dal consiglio di amministrazione.

Competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo: definisce obiettivi e programmi in coerenza con la programmazione regionale e verifica i risultati della gestione. In particolare approva statuto e regolamenti, i bilanci preventivi pluriennali triennali e annuali e il bilancio di esercizio, i piani e programmi, gli acquisti e le cessioni di beni immobili, l'accettazione di eredità, legati e donazioni, la dotazione organica, le convenzioni e i rappresentanti dell'azienda presso altri enti. Le sedute sono valide con la maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità. Per la cessione o l'acquisto, anche gratuito, di immobili, eredità e legati è richiesta l'unanimità dei presenti. È prevista astensione obbligatoria in caso di interesse proprio o di coniuge, parenti fino al quarto grado o affini entro il secondo grado.

Direttore e coordinatore sanitario

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione secondo i criteri statutari ed è scelto tra soggetti con laurea, comprovata esperienza professionale o gestionale almeno quinquennale e conoscenza della lingua francese; nei casi di esperienza maturata in strutture socio-sanitarie residenziali è sufficiente il diploma secondario. Il rapporto è a tempo pieno ed esclusivo, di diritto privato e a termine, per durata non superiore a quella del consiglio, con possibile rinnovo. Il direttore resta in carica fino alla nomina del successore; il trattamento economico è stabilito dal consiglio. L'incarico è incompatibile con altre attività lavorative, salvo aspettativa senza retribuzione per i dipendenti. Il consiglio può dichiarare la decadenza e recedere dal contratto in caso di incompatibilità o esclusioni non rimosse entro trenta giorni, oppure per valutazione negativa dei risultati di gestione. In tal caso le funzioni direttive possono essere affidate a un altro dipendente per un periodo non superiore a sei mesi. La Regione e l'Azienda USL disciplinano con convenzione il ruolo del coordinatore sanitario, senza oneri aggiuntivi per la Casa di riposo; il coordinatore è un dirigente medico dell'Azienda USL e contribuisce all'integrazione del sistema e al governo clinico dell'azienda.

Compiti del direttore

Il direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e deve assicurare la conformità agli obiettivi e agli indirizzi del consiglio. Cura inoltre la corretta tenuta dei libri amministrativi, la conservazione dell'archivio e compie tutti gli atti non riservati ad altri organi, compresi gli atti negoziali verso l'esterno e quelli relativi alla gestione del personale.

Controlli interni ed esterni

L'azienda deve dotarsi di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in linea con i principi regionali di bilancio e contabilità. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie sono demandati alla normativa regionale sulla programmazione dei servizi. Le analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità sono pubblicate annualmente all'albo dell'azienda insieme alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio. Sono soggetti ad approvazione esterna statuto, regolamento di organizzazione e contabilità, bilanci preventivi triennale e annuale e bilancio di esercizio, nonché la dotazione organica. Gli atti sono trasmessi alla struttura regionale competente entro dieci giorni; la struttura formula osservazioni entro trenta giorni e trasmette proposta alla Giunta. In mancanza di diniego motivato entro quarantacinque giorni dalla trasmissione o dal ricevimento delle integrazioni richieste, l'atto si intende approvato. La Giunta può sciogliere il consiglio di amministrazione per gravi violazioni, irregolarità, irregolare costituzione, impossibilità di funzionamento, mancato perseguimento delle finalità statutarie o gravi inefficienze, nominando contestualmente un commissario.

Bilancio e contabilità

L'azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale secondo il codice civile e si dota di un regolamento di contabilità che disciplina ripartizione delle competenze, controlli interni, attività contrattuale ed eventuale economato. L'anno finanziario coincide con l'anno solare. Il consiglio approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo pluriennale triennale e il budget annuale; il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di mancato adempimento, la Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario per la predisposizione e approvazione del budget e del bilancio di esercizio.

Patrimonio e finanziamento

Il patrimonio comprende i beni immobili e mobili di proprietà inventariati alla trasformazione e quelli successivamente acquisiti, anche per liberalità. Per i servizi socio-assistenziali la Regione assicura un finanziamento annuale definito secondo il sistema di finanziamento delle strutture per anziani gestite dagli enti locali. Per i servizi sanitari e socio-sanitari accreditati e convenzionati con l'Azienda USL, la Regione corrisponde le risorse previste dai rapporti contrattuali sulla base delle tariffe regionali. Sono inoltre previsti contributi annuali: fino al 30% dei costi di esercizio per i servizi socio-assistenziali e fino al 35% dei costi per i servizi sanitari e socio-sanitari accreditati e convenzionati. L'importo è calcolato sui costi del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, determinato con deliberazione della Giunta regionale, con eventuale conguaglio l'anno successivo sulla base del bilancio di esercizio; l'azienda presenta entro il 30 settembre di ogni anno una stima previsionale dei costi dell'anno seguente. I contributi sono erogati rispettivamente dalla struttura regionale competente e dall'Azienda USL. Contributi straordinari possono essere disposti con legge regionale.

Personale

Il rapporto di lavoro è privatistico ed è regolato da contratti collettivi stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali in rappresentanza dell'azienda, sulla base delle direttive del Presidente della Regione sentito il consiglio di amministrazione. Fino al nuovo contratto si applica il contratto collettivo regionale vigente e la disciplina del comparto unico regionale. Il nuovo contratto deve garantire il mantenimento del trattamento economico e giuridico in godimento, compresa l'anzianità, mediante assegno ad personam non riassorbibile. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge conserva il diritto, a domanda, di transitare nei ruoli degli enti del comparto unico regionale e degli altri enti strumentali regionali, nei limiti dei posti vacanti di pari profilo; tali enti coprono prioritariamente i posti vacanti con tale personale.

Disposizioni transitorie

Le designazioni del consiglio di amministrazione dovevano essere effettuate entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge; il presidente in carica convocava la seduta di insediamento entro quindici giorni dall'ultimo provvedimento di designazione e l'organo precedente era prorogato fino al nuovo insediamento. Il nuovo consiglio doveva adottare lo statuto entro tre mesi dal proprio insediamento; nel frattempo restava applicabile lo statuto vigente. Fino alla nuova deliberazione sui finanziamenti, i rapporti economici con la Regione restavano disciplinati dalla convenzione già in essere ai sensi della l.r. 18/1996; fino al nuovo regolamento di contabilità si applicavano le precedenti disposizioni contabili. Il direttore in carica alla data di entrata in vigore restava prorogato fino alla scadenza naturale del contratto.

Abrogazione e decorrenza

È abrogata la l.r. 12 luglio 1996, n. 18. La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

Profili economico-finanziari

La copertura degli oneri è quantificata in euro 2.120.000 annui a decorrere dal 2005 e imputata agli stanziamenti del bilancio regionale, nell'ambito del Fondo regionale per le politiche sociali e secondo le modalità richiamate dalla normativa finanziaria regionale vigente al momento dell'approvazione.

Attualità della disciplina

La legge contiene ancora una disciplina utile per l'assetto dell'azienda pubblica di servizi alla persona G.B. Festaz e per i rapporti con Regione, Comune di Aosta, Diocesi di Aosta e Azienda USL. Tuttavia alcune parti sono riferite a termini transitori ormai scaduti e a esercizi finanziari conclusi; resta comunque una normativa di struttura, non abrogata nel complesso.

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