L.R. Valle d'Aosta 37/2004
Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel territorio regionale, la dispersione e la conservazione delle ceneri da cremazione di defunti, resti mortali e resti ossei. Stabilisce chi autorizza e chi manifesta la volontà, i luoghi consentiti per dispersione e conservazione, le regole per trasporto e affidamento, l’adeguamento dei regolamenti comunali e una sanzione amministrativa. Prevede l’applicazione anche alle ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore.
Destinazione delle ceneri da cremazione
Destinazione delle ceneri da cremazione
La legge disciplina, nell’ambito regionale, la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nonché dei resti mortali e ossei cremati, in coerenza con i principi della legge statale n. 130 del 2001. L’impostazione generale tutela dignità, libertà di scelta e convinzioni culturali e religiose.
Autorizzazione e soggetto competente
La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto o, in mancanza, dei soggetti legittimati dalla legge.
Destinazioni possibili delle ceneri
Le ceneri possono essere:
- disperse secondo le modalità previste dalla legge;
- conservate in un’urna sigillata, con tre alternative ammesse:
- tumulazione in cimitero;
- interramento in cimitero;
- affidamento personale. L’urna deve restare sigillata e consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.
Manifestazione della volontà
La volontà del defunto può risultare da:
- disposizione testamentaria, salvo dichiarazione autografa successiva e contraria resa dai familiari;
- dichiarazione autografa resa ad associazioni riconosciute aventi tra i propri fini la cremazione dei propri associati, con indicazione sia della volontà di essere cremato sia della destinazione delle ceneri.
In mancanza di una manifestazione diretta del defunto, la volontà è espressa:
- dal coniuge;
- in difetto, dal parente più prossimo secondo il codice civile;
- in caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
Per minori e interdetti decide il legale rappresentante. Se manca ogni indicazione sulla destinazione, le ceneri vanno nel cinerario comune.
Consegna e trasporto
Le ceneri sono consegnate ai soggetti individuati nella volontà del defunto; in mancanza, ai soggetti legittimati o a persona da essi delegata. La consegna avviene con un documento in triplice copia, che funge anche da documento di accompagnamento per il trasporto. Il trasporto delle ceneri non richiede le misure precauzionali previste per le salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
Dispersione: luoghi e limiti
La dispersione è eseguita dai soggetti indicati dalla volontà del defunto o, in mancanza, dai soggetti legittimati; in alternativa, nei soli luoghi consentiti, da personale autorizzato dal Comune.
La dispersione è ammessa:
- nel cinerario comune;
- in area verde appositamente destinata all’interno dei cimiteri;
- in natura, a oltre 200 metri da insediamenti abitativi;
- in laghi, torrenti e fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- in aree private.
È vietata nei centri abitati. Nelle aree private la dispersione deve avvenire all’aperto, con consenso del proprietario e senza fini di lucro. Se manca la volontà sul luogo di dispersione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.
Conservazione e affidamento personale
La conservazione in urna sigillata è effettuata dai soggetti designati dal defunto o, in loro mancanza, dai soggetti legittimati dalla legge. Nel caso di affidamento personale, l’ufficiale dello stato civile annota in apposito registro i dati dell’affidatario e del defunto. Se l’affidatario o i suoi eredi rinunciano all’affidamento, l’urna è conferita nel cinerario comune previa autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile.
Ceneri da cremazione di resti mortali e resti ossei
Per le ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali e ossei, la destinazione segue le stesse modalità previste per le altre ceneri ed è rimessa alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo. Se tali soggetti sono irreperibili, le ceneri di salme interrate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti anni sono conservate nel cinerario comune.
Regolamenti comunali e sanzioni
I Comuni devono adeguare i regolamenti di polizia mortuaria entro un anno dall’entrata in vigore della legge, tenendo conto in particolare di:
- dimensioni delle urne;
- caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati;
- sicurezza contro la profanazione;
- ulteriori prescrizioni igienico-sanitarie.
La violazione dei regolamenti di polizia mortuaria è punita con sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, secondo la legge n. 689 del 1981.
Commemorazioni e informazione ai cittadini
Per preservare il senso comunitario della morte, nei casi di affidamento personale o dispersione i dati anagrafici del defunto possono figurare su una targa, individuale o collettiva, all’interno del cimitero. Possono inoltre svolgersi forme rituali di commemorazione al momento della dispersione. I Comuni promuovono infine l’informazione ai cittadini sulle pratiche funerarie, anche sotto il profilo economico, con specifica attenzione alla cremazione e alla destinazione delle ceneri.
Disposizione finale
Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della legge possono essere disperse o conservate secondo le modalità introdotte dalla stessa.
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