L.R. Valle d'Aosta 33/2004
Disposizioni integrative della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 (Estensione a tutti i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e all’articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell’integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta n. 33/2004 rende applicabile dal 7 agosto 2002 l’estensione dell’integrazione regionale al trattamento pensionistico prevista dalla l.r. 15/2003. Prevede il pagamento d’ufficio delle maggiori somme per chi già percepiva l’assegno e stanzia 200.000 euro per il 2004 con relativa copertura di bilancio.
Estensione retroattiva dell'integrazione pensionistica regionale agli ex combattenti e assimilati
Estensione dell’integrazione pensionistica regionale agli ex combattenti
La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla disciplina dell’integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti, anticipando la decorrenza dell’estensione già prevista dalla legge regionale n. 15 del 2003. L’effetto è quello di rendere applicabile la misura a partire dal 7 agosto 2002, data di entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 2002.
Decorrenza e beneficiari interessati
La norma stabilisce che la disposizione dell’articolo 1 della l.r. 15/2003 si applica con decorrenza dal 7 agosto 2002. In concreto, l’estensione riguarda i soggetti individuati dalla disciplina richiamata, ossia i destinatari dell’integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti e assimilati.
Per i soggetti che già beneficiavano dell’assegno integrativo reversibile ai sensi della l.r. 15/2003, la struttura regionale competente in materia deve provvedere d’ufficio all’erogazione delle maggiori somme dovute in conseguenza della nuova decorrenza.
Aspetti finanziari
L’onere derivante dall’applicazione della legge è quantificato in 200.000 euro per l’anno 2004. La copertura è assicurata nel bilancio regionale 2004, nell’ambito dell’obiettivo programmatico 2.2.3.03 relativo ad assistenza sociale e beneficenza pubblica, sul capitolo 61250 dedicato all’integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti ed assimilati.
La copertura avviene mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto nel capitolo 69300, relativo alla quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre, nell’obiettivo programmatico 3.2 concernente altri oneri non ripartibili. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio e finanze, le variazioni di bilancio necessarie.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
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