L.R. Valle d'Aosta 35/2004
Regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza per il solo anno 2004 una spesa di 6,5 milioni di euro per regolare i rapporti patrimoniali e finanziari con la Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent, già posta in liquidazione. Stabilisce la copertura nel bilancio regionale 2004 e consente alla Giunta le necessarie variazioni di bilancio. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione
Regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent
La legge regionale disciplina un intervento finanziario una tantum della Regione Valle d’Aosta per chiudere i rapporti patrimoniali e finanziari con la Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent, già posta in liquidazione. Si tratta di una misura riferita espressamente all’anno 2004 e collegata a un contesto ormai esaurito.
Contenuto dell’intervento
Per l’anno 2004 è autorizzata una spesa di euro 6.500.000 finalizzata alla regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent, istituita dalla legge regionale n. 88/1993 e successivamente modificata, poi posta in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 36/2001.
Copertura finanziaria e bilancio
L’onere è coperto nel bilancio regionale per l’anno finanziario 2004, nell’ambito dell’obiettivo programmatico relativo agli interventi su beni patrimoniali. La copertura avviene mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nel capitolo 69300, destinato alla quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre.
Variazioni di bilancio e attuazione
Per dare applicazione alla legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. L’efficacia sostanziale dell’intervento è limitata all’esercizio finanziario 2004 e a una situazione già definita e non più attuale.
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