Sentenza n. 1431/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 251/2022 del 3.11.2022 emesso dal Comune di Alessandria in data 8.3.2024; - nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al predetto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 251/2022
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società immobiliare ha impugnato il provvedimento del Comune di Alessandria dell’8 marzo 2024, con cui era stato annullato in autotutela il Permesso di Costruire n. 251/2022 del 3 novembre 2022, chiedendo anche l’annullamento degli atti presupposti, consequenziali e connessi. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla trattazione del ricorso e ha chiesto la condanna del Comune alle spese e al rimborso del contributo unificato. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità, rilevando che il provvedimento impugnato era stato già annullato dal TAR con sentenza n. 1179 del 18 novembre 2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento impugnato era stato già annullato con una precedente sentenza dello stesso Tribunale e la ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla trattazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, ritenendo sussistenti giusti motivi connessi alle peculiari ragioni che avevano determinato la sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata accolta la richiesta della ricorrente di condanna alle spese e di rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’atto impugnato viene annullato e il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite quando il giudice ravvisi ragioni peculiari connesse alle circostanze che hanno determinato l’improcedibilità.
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