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Interpello

Risposta n. 468 del 22/09/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Redditi di lavoro dipendente - Tassazione separata (art. 51 e art.17, co.1, lett. b) Tuir) - emolumenti corrisposti nell'anno successivo alla maturazione per effetto di CCNI e regolamenti aziendali

Il quesito

Se gli emolumenti maturati nel 2020 e 2021 e corrisposti nel 2022 per effetto di CCNI sottoscritto il 25/10/2021 (biennale 2020-2021), gli acconti trimestrali pagati a marzo e gli onorari degli avvocati dipendenti debbano essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art.17, co.1, lett. b) Tuir; e come recuperare ritenute operate su emolumenti del 2018/2019 erroneamente assoggettati a tassazione ordinaria.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'Istante sostiene che la stipula del CCNI costituisce causa giuridica sopravvenuta che legittima la tassazione separata per gli emolumenti riferiti a periodi precedenti e corrisposti nel 2022; ritiene applicabile un termine di 120 giorni per valutare la fisiologicità del ritardo; ritiene altresì che il quarto acconto di marzo e gli onorari legali rientrino nella tassazione separata e propone la restituzione al lordo delle somme erroneamente assoggettate a tassazione ordinaria e la loro successiva erogazione come arretrati soggetti a tassazione separata.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricostruisce il quadro normativo: la tassazione separata si applica quando l'erogazione è dovuta per effetto di norme, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti; in tali ipotesi non occorre indagare sul ritardo. Tuttavia, se il pagamento posticipato è fisiologico per la natura dell'emolumento (es. premi legati a risultati annuali) o previsto dal contratto sottoscritto nello stesso anno di maturazione, la tassazione separata non si applica. Applicando tale principio al caso: le somme relative al 2020 (CCNI sottoscritto nel 2021) sono assoggettate a tassazione separata; le retribuzioni accessorie riferite al 2021 (contratto sottoscritto nello stesso anno) sono assoggettate a tassazione ordinaria; il quarto acconto di marzo e gli onorari professionali pagati secondo il regolamento non rientrano nella tassazione separata. Il parametro dei 120 giorni non può essere assunto come criterio generale. Quanto agli importi già tassati ordinariamente, è possibile la restituzione e la successiva erogazione con regime di tassazione separata; le modalità fiscali seguono le disposizioni dell'art.10 (lettera d-bis) Tuir) e relative norme sulla restituzione e sulla certificazione (CU).

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