Circolare numero 103 del 17-12-2024
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 12 dicembre 2024, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 18 dicembre 2024, è pari al 3,15%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione della BCE del 12 dicembre 2024 ha fissato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali a 3,15% dal 18 dicembre 2024. Ciò incide sul calcolo dell'interesse di dilazione e di differimento e sulla misura delle sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388/2000, tenendo conto delle modifiche introdotte dal decreto‑legge n.19/2024 (effetti anche dal 1° settembre 2024 per alcune fattispecie di ravvedimento). Vengono altresì riepilogate le regole di riduzione delle sanzioni in caso di procedure concorsuali.
Effetti della riduzione del tasso BCE (ex TUR) sul calcolo di interessi di dilazione/differimento e sulle sanzioni civili
Punti principali
Premessa
La BCE ha ridotto il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali a 3,15% con decorrenza 18/12/2024; tale variazione incide su interessi applicabili a dilazione/differimento e sulle sanzioni civili previste dall'art.116 legge 388/2000, anche alla luce delle modifiche del d.l. n.19/2024 in vigore dal 1/9/2024
Interesse di dilazione e differimento
L'interesse di dilazione per rateazioni presentate dal 18/12/2024 è pari al 9,15% annuo; i piani già emessi non vengono modificati. L'interesse per il differimento del termine di versamento dei contributi, applicabile dalla contribuzione di dicembre 2024, è anch'esso del 9,15% annuo.
Sanzioni civili - omissione (art.116, comma 8, lett. a)
In caso di mancato o ritardato pagamento la sanzione è pari all'8,65% annuo (3,15% + 5,5%). Per il ravvedimento operoso, se il pagamento è effettuato spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza la maggiorazione di 5,5 punti non si applica e la sanzione è pari al 3,15% annuo. La sanzione non può superare il 40% dell'importo dovuto.
Sanzioni civili - evasione (art.116, comma 8, lett. b)
La sanzione per evasione è del 30% annuo, fino al 60% massimo dell'importo non versato. Per denuncia spontanea entro 12 mesi: se il versamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia la sanzione è ridotta all'8,65% annuo (3,15%+5,5%); se entro 90 giorni la sanzione è del 10,65% annuo (3,15%+7,5%). In caso di rateazione l'applicazione delle misure agevolate è subordinata al pagamento della prima rata.
Comma 10 art.116 - incertezze giurisprudenziali
Nei casi di mancato/ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze giuridiche, purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali (art.1284 c.c.).
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Secondo la deliberazione del CdA (1/8.1.2002) le sanzioni ridotte sono calcolate sul tasso ex TUR: per la lett. a) il tasso è il TUR (3,15% dal 18/12/2024); per la lett. b) il TUR maggiorato di 2 punti (5,15%). La riduzione è subordinata al pagamento integrale di contributi e spese e non può scendere al di sotto dell'interesse legale.
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