Ordinanza n. 36/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del Decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato tramite “decreto flussi” di cui al prot. n. 69/2025 emesso dalla Questura di Lucca il 20 agosto 2025 e notificato al domicilio eletto il 23 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato tramite decreto flussi
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Lucca che ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato tramite decreto flussi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il Tribunale ha rilevato che il nulla osta originariamente rilasciato in favore del ricorrente era stato revocato poiché fondato su un'istanza disconosciuta dal soggetto indicato quale datore di lavoro. Inoltre, il rapporto lavorativo non risultava instaurato. Il ricorso è stato quindi valutato privo, allo stato degli atti e secondo la cognizione sommaria propria della fase cautelare, del necessario fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del decreto impugnato. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il nulla osta era stato revocato in ragione del disconoscimento dell'istanza da parte del soggetto indicato quale datore di lavoro e non risultava instaurato alcun rapporto di lavoro. Ha pertanto escluso la ricorrenza dei presupposti per la tutela cautelare previsti dall'art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La sospensione cautelare del provvedimento amministrativo presuppone la sussistenza dei requisiti cautelari, incluso il fumus boni iuris; in assenza di una ragionevole apparenza di fondatezza della domanda, la tutela cautelare deve essere respinta.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, motivata dal disconoscimento dell'istanza da parte del soggetto indicato quale datore di lavoro, e la mancata instaurazione del rapporto lavorativo escludono, allo stato della cognizione sommaria, il necessario fumus boni iuris per sospendere il diniego del permesso di soggiorno tramite decreto flussi.
- La tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. non può essere concessa quando gli elementi essenziali posti a fondamento del titolo di soggiorno per lavoro subordinato risultino venuti meno, in particolare per la revoca del nulla osta e l'assenza del rapporto lavorativo.
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