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Circolare

Circolare numero 58 del 28-03-2011

Vengono illustrate le modalità di regolarizzazione della posizioni previdenziali dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare. 1) GENERALITA’ 2) PRESSIONE CONTRIBUTIVA 3) INTEGRAZIONE DELLA QUOTA RESIDUA RISPETTO ALLA CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA VERSATA A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE AUTOMATICA O PROGRESSIVA. 4) MISURA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE RELATIVA AI PERIODI OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI EMERSIONE 5) RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE PREGRESSA DEL LAVORATORE A) Premessa B) Domanda - termini di presentazione C) Onere di riscatto D) Durata e individuazione degli anni pregressi da ammettere a riscatto E) Modalità e termini di versamento F) Efficacia e accredito dei periodi riscattati 6) ISTRUZIONI CONTABILI

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’attuazione della legge n. 383/2001 in materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, alla luce del D.M. 12 novembre 2009. Vengono chiariti i limiti alla riduzione della pressione contributiva, la misura dell’integrazione della contribuzione sostitutiva versata, le modalità di calcolo della pensione per i periodi emersi, nonché la ricostruzione della posizione previdenziale pregressa tramite riscatto. Sono inoltre indicati termini, requisiti soggettivi, criteri di calcolo e istruzioni contabili per la gestione degli oneri a carico dei lavoratori e della quota posta a carico del fondo statale.

Disposizioni applicative sulla emersione dei rapporti di lavoro non regolari e sui relativi effetti contributivi e pensionistici

Emersione del lavoro irregolare, contribuzione e ricostruzione previdenziale

La circolare fornisce le disposizioni applicative della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dei rapporti di lavoro svolti in violazione delle norme fiscali e previdenziali, con particolare riguardo agli effetti contributivi e pensionistici previsti dal D.M. 12 novembre 2009. Il documento chiarisce il funzionamento della contribuzione sostitutiva, della sua integrazione a carico del fondo statale, della determinazione del trattamento pensionistico e della ricostruzione della posizione previdenziale pregressa dei lavoratori che abbiano aderito al programma di emersione.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

La legge n. 383/2001, agli articoli 1 e 1-bis, ha introdotto uno strumento per favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, distinguendo tra emersione automatica e progressiva. La circolare richiama inoltre il D.M. 12 novembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 2010 e vigente dal 9 marzo 2010, che disciplina:

  • la misura della pressione contributiva;
  • l’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostitutiva;
  • il concorso alla copertura degli oneri di ricostruzione della posizione previdenziale pregressa;
  • il trattamento previdenziale relativo ai periodi oggetto di emersione.

Pressione contributiva

In relazione alla pressione contributiva, il decreto ministeriale chiarisce che non sono possibili interventi di riduzione, in ragione dell’entità delle risorse affluite al Fondo di cui all’art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Viene quindi esclusa l’applicazione del secondo capoverso del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 383/2001 nella parte in cui ipotizza una riduzione della pressione contributiva.

Integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostitutiva

La circolare riepiloga il meccanismo originario previsto dalla legge n. 383/2001:

  • l’emersione automatica doveva essere dichiarata entro il 30 novembre 2002;
  • l’emersione progressiva richiedeva un piano individuale e la successiva dichiarazione da presentare entro il 15 maggio 2003.

Sui maggiori imponibili previdenziali dichiarati si applicava una contribuzione sostitutiva a carico dell’imprenditore, pari a:

  • 7% per il primo periodo d’imposta;
  • 9% per il secondo;
  • 11% per il terzo.

Il D.M. 12 novembre 2009 ha stabilito che l’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostitutiva è pari al 45% ed è a carico del Fondo di cui all’art. 5 della legge n. 388/2000. La circolare riporta le aliquote integrabili per le diverse categorie di lavoratori e annualità, precisando che il beneficio spetta solo se:

  • il rapporto di lavoro presso l’azienda che ha presentato la dichiarazione è iniziato prima del 25 ottobre 2001;
  • il lavoratore era in forza alla data della dichiarazione di emersione;
  • il lavoratore ha aderito al programma di emersione, circostanza attestata dal datore di lavoro nella dichiarazione e dalla sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione.

Effetti sul trattamento pensionistico dei periodi oggetto di emersione

L’art. 1, comma 8, della legge n. 383/2001 prevede che il decreto ministeriale determini la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il D.M. 12 novembre 2009 stabilisce che, in conseguenza dell’integrazione del 45%, la retribuzione utile alla pensione deve essere ridotta in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

La circolare distingue tra i diversi sistemi di calcolo pensionistico:

  • nel sistema contributivo, si riduce proporzionalmente l’ammontare annuo dei contributi;
  • nel sistema retributivo, si riduce in proporzione l’anzianità contributiva.

Viene anche ricordato che i periodi interessati da contribuzione sostitutiva sono rilevabili nella Sezione 2 della denuncia annuale, con codice "EG" in caso di emersione parziale e codice "EN" in caso di emersione totale.

Pensioni liquidate con sistema contributivo o misto

Per le pensioni calcolate con sistema contributivo o misto, il montante contributivo deve essere determinato individuando, per ciascun anno di emersione, la base imponibile annua corrispondente ai periodi coperti da contribuzione sostitutiva. La base imponibile va poi trasformata in retribuzione pensionabile applicando i rapporti tra l’aliquota complessiva e l’aliquota ordinaria:

  • 18,57/32,70 per il 2001;
  • 18,57/32,70 per il 2002;
  • 19,67/32,70 per il 2003;
  • 20,77/32,70 per il 2004.

Sulla retribuzione pensionabile annua si calcolano i contributi applicando l’aliquota del 33%, con successiva rivalutazione annuale al tasso di capitalizzazione determinato sulla variazione media quinquennale del PIL nominale rilevata dall’Istat. Le istruzioni valgono sia per i lavoratori totalmente regolarizzati sia per quelli parzialmente regolarizzati, per i quali il montante così determinato si somma a quello già maturato secondo le regole ordinarie.

Pensioni liquidate con sistema retributivo

Per il sistema retributivo, la retribuzione pensionabile è:

  • quella dichiarata nella denuncia di emersione per i "lavoratori in nero";
  • la somma tra retribuzione dichiarata e retribuzione già assoggettata a contribuzione ordinaria per i "lavoratori in grigio".

L’anzianità contributiva va poi ridotta secondo criteri distinti.

Per i "lavoratori in nero":

  • le settimane relative al 2001 e 2002 sono moltiplicate per 18,57/32,7;
  • quelle del 2003 per 19,67/32,7;
  • quelle del 2004 per 20,77/32,7.

Per i "lavoratori in grigio":

  • una quota di anzianità è riconosciuta per la contribuzione versata secondo le regole generali, in proporzione tra retribuzione ordinaria e retribuzione complessiva;
  • la quota residua, riferita alla contribuzione sostitutiva, è ridotta applicando i medesimi rapporti previsti per gli anni 2001-2004.

La circolare fornisce anche un esempio di calcolo per l’anno 2002, nel quale a fronte di 10.000 euro di retribuzione complessiva e 52 settimane accreditate, l’anzianità viene ripartita in 31 settimane per la quota ordinaria e 12 settimane per la quota sostitutiva, per un totale di 43 settimane.

Ricostruzione della posizione previdenziale pregressa e riscatto

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, e dell’art. 1-bis, comma 11, della legge n. 383/2001, i lavoratori che aderiscono ai programmi di emersione possono chiedere la ricostruzione della posizione pensionistica per i periodi di lavoro pregressi svolti presso l’impresa che ha presentato la dichiarazione di emersione. Anche in questo caso, il rapporto di lavoro deve essere iniziato prima del 25 ottobre 2001 e il lavoratore deve risultare in forza alla data del 30 novembre 2002.

La domanda di ricostruzione va presentata entro 90 giorni dal 9 marzo 2010. La circolare precisa che può essere presentata anche dai superstiti del lavoratore e che la facoltà riguarda i lavoratori impiegati in violazione totale o parziale delle regole fiscali e previdenziali.

La ricostruzione avviene mediante riscatto, con onere determinato secondo i criteri del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 2, commi 4 e 5, e in base al sistema pensionistico applicabile:

  • nel sistema retributivo si usano i coefficienti delle tabelle attuative dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
  • nel sistema contributivo si applicano le aliquote contributive vigenti nel regime in cui opera il riscatto, prendendo come base la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda.

Il D.M. 12 novembre 2009 fissa inoltre nel 44% la misura del concorso agli oneri di ricostruzione a carico del Fondo statale, con conseguente riduzione del 44% dell’onere posto a carico dell’interessato.

Durata dei periodi riscattabili e criteri di individuazione

La ricostruzione può coprire fino a 60 mesi di periodi contributivi, nella misura di 20 mesi ogni 12 mesi di lavoro successivi al 30 novembre 2002 svolti presso l’impresa che ha presentato la dichiarazione di emersione. Non è consentito un riscatto proporzionale in presenza di frazioni inferiori o superiori ai 12 mesi: la ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo annuale.

La circolare riporta esempi illustrativi:

  • 7 mesi: nessun riscatto;
  • 12 mesi: fino a 20 mesi;
  • 14 mesi: fino a 20 mesi;
  • 24 mesi: fino a 40 mesi;
  • 27 mesi: fino a 40 mesi;
  • 36 mesi: fino a 60 mesi.

I periodi riscattabili devono essere anteriori al triennio di emersione:

  • per le dichiarazioni presentate dal 25 aprile 2002, il periodo da ricostruire è anteriore all’1 gennaio 2002;
  • per le dichiarazioni presentate prima del 25 aprile 2002, il periodo è anteriore all’1 gennaio 2001 o, se il rapporto è iniziato nel corso del 2001, a quella diversa data di costituzione.

Sono ammesse solo le annualità interessate al programma di emersione cui il lavoratore ha aderito, indicate nel Quadro A, sezione II, della dichiarazione di emersione, con il relativo costo del lavoro irregolare. Per ciascuna annualità, l’interessato deve rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestando durata e modalità del rapporto; non è però richiesta ulteriore documentazione sulla sussistenza del rapporto, poiché la dichiarazione di emersione del datore di lavoro ne garantisce la veridicità.

Modalità di versamento ed effetti del riscatto

L’onere di riscatto può essere versato:

  • in un’unica soluzione;
  • oppure in 60 rate mensili, con interessi al tasso legale vigente.

Per quanto non disciplinato, si applicano le regole generali in materia di riscatti. I periodi riscattati sono utili sia ai fini del diritto sia ai fini della misura di tutte le prestazioni pensionistiche. Ai periodi valutati con sistema retributivo va accreditata la retribuzione pensionabile su cui è stata calcolata la riserva matematica; per quelli valutati con sistema contributivo va accreditata la retribuzione imponibile su cui è stato effettuato il calcolo percentuale.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli importi a carico dei soggetti interessati, la procedura ripartisce le somme affluite al conto GPA 54/061 imputandole al conto FPR 22/171; nei casi di versamento rateale, la quota interessi va imputata al conto FPR 24/010.

Ai fini della rifusione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’importo pari al 44% dell’onere di riscatto posto a carico dello Stato, la procedura predispone la scrittura in partita doppia:

  • GAW 32/121 a FPR 22/121.

Le strutture territoriali devono inoltre trasmettere alla Direzione generale, entro il termine fissato per la chiusura contabile, l’elenco delle posizioni assicurative ricostruite nell’anno secondo lo schema allegato. La circolare segnala infine che la rilevazione a carico dello Stato dell’integrazione della contribuzione sostitutiva relativa al periodo di emersione è gestita direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La legge 18 ottobre 2001, n. 383, agli articoli 1 e 1-bis, introduce misure per favorire l’emersione di rapporti di lavoro intrattenuti in violazione delle norme fiscali e previdenziali. Il D.M. 12 novembre 2009, in attuazione dell’art. 1, comma 8, fissa la misura della pressione contributiva, dell’integrazione della quota residua della contribuzione sostitutiva, del concorso alla ricostruzione della posizione previdenziale e del trattamento pensionistico dei periodi oggetto di emersione.

Integrazione della contribuzione sostitutiva

Il decreto stabilisce un’integrazione del 45% della quota residua rispetto alla contribuzione sostitutiva versata nel triennio agevolato. La circolare riporta le aliquote integrate per lavoratori dipendenti non agricoli, operai agricoli e operai agricoli con processi produttivi di tipo industriale, distinguendo per annualità 2001-2004. Il beneficio spetta solo se il rapporto è iniziato prima del 25 ottobre 2001, il lavoratore è ancora in forza alla data della dichiarazione e ha aderito al programma di emersione.

Calcolo della pensione per i periodi emersi

Per i periodi oggetto di emersione, il trattamento previdenziale è determinato in proporzione alle quote contributive versate. Nei sistemi contributivo o misto, il montante va calcolato riducendo la base imponibile annua secondo il rapporto tra aliquota complessiva e aliquota ordinaria, applicando l’aliquota del 33% e la rivalutazione annuale. Nei sistemi retributivi, invece, si riduce l’anzianità contributiva secondo criteri specifici per "lavoratori in nero" e "lavoratori in grigio".

Ricostruzione della posizione previdenziale pregressa

I lavoratori che hanno aderito ai programmi di emersione possono chiedere il riscatto dei periodi di lavoro pregressi svolti presso l’impresa che ha presentato la dichiarazione di emersione. La domanda va presentata entro 90 giorni dal 9 marzo 2010; il termine è perentorio. Il riscatto riguarda periodi precedenti il triennio di emersione e può coprire fino a 60 mesi, in ragione di 20 mesi ogni 12 mesi di lavoro successivi al 30 novembre 2002. Il costo è ridotto del 44%, con la quota a carico del fondo statale.

Modalità di versamento e istruzioni contabili

L’onere di riscatto può essere pagato in unica soluzione oppure in 60 rate mensili con interessi al tasso legale. I periodi riscattati sono utili ai fini del diritto e della misura di tutte le prestazioni pensionistiche. La circolare fornisce anche le scritture contabili e i conti da utilizzare per la rilevazione degli importi a carico dei soggetti interessati e dello Stato.

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