Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 61 del 31-03-2011

In base alle previsioni dell’articolo 3, comma 18, del decreto legge 203 del 2005 restano ferme le disposizioni relative al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377. Pertanto l’iscrivibilità al Fondo predetto continua ad essere regolata dalle previsioni di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come, a seguito delle riforme del sistema nazionale di riscossione, debba essere interpretata l’iscrizione obbligatoria al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione. Viene ribadito che il Fondo continua a essere disciplinato dalla legge n. 377/1958, letta però alla luce del nuovo assetto introdotto dal D.L. n. 203/2005. Sono quindi indicati i soggetti tenuti all’iscrizione, le aziende incluse o escluse, e le modalità di gestione contributiva per i lavoratori non iscritti per la natura eccezionale o temporanea dell’attività svolta.

Iscrivibilità al Fondo esattoriali dopo la riforma della riscossione

Iscrivibilità al Fondo esattoriali dopo la riforma della riscossione

La circolare interviene per chiarire il perimetro di iscrizione al "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici" alla luce delle riforme che hanno trasformato il sistema nazionale di riscossione. In particolare, viene ribadito che la disciplina del Fondo resta quella della legge n. 377/1958, ma la sua applicazione deve essere letta nel contesto del nuovo assetto introdotto dal D.L. n. 203/2005.

Evoluzione normativa del servizio di riscossione

La circolare ricostruisce le principali tappe normative. Il Fondo era stato istituito originariamente dall’art. 110 del R.D. n. 1401/1922 ed è stato poi ridefinito dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, successivamente modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587. In base all’art. 2 della legge n. 377/1958, il Fondo eroga due prestazioni:

  • una prestazione integrativa del trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti;
  • un capitale da corrispondere alla cessazione del rapporto di lavoro o in caso di morte.

Successivamente, il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 aveva già riorganizzato il sistema di riscossione, sostituendo esattorie comunali ed esattori privati con il sistema della concessione. L’art. 125 del medesimo decreto aveva rinominato il Fondo e ribadito l’iscrizione obbligatoria per il personale dei concessionari. Tale assetto è stato poi superato dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, che ha abrogato il D.P.R. n. 43/1988 senza introdurre una disciplina di raccordo specifica per il Fondo.

Il nuovo modello introdotto dal D.L. n. 203/2005

Con l’art. 3 del D.L. n. 203/2005, convertito nella L. n. 248/2005, è stato soppresso, dal 1° ottobre 2006, il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione, con l’obiettivo di ricondurre l’attività interamente in mano pubblica. Dal medesimo giorno, la riscossione nazionale dei tributi è affidata all’Agenzia delle Entrate, che esercita le funzioni tramite Riscossione S.p.A., oggi Equitalia S.p.A., società a partecipazione pubblica totalitaria.

La circolare evidenzia che il comma 18 dell’art. 3 del decreto-legge mantiene ferme le disposizioni del Fondo di cui alla legge n. 377/1958. Ne consegue che l’iscrizione al Fondo continua a essere regolata da quella legge, ma le sue disposizioni devono essere interpretate alla luce della nuova struttura del sistema di riscossione.

Soggetti e aziende rientranti nel Fondo

La circolare precisa che, in questo nuovo contesto, il riferimento dell’art. 8 della legge n. 377/1958 ai dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette deve intendersi come riferito ai dipendenti delle società che esercitano attività di riscossione delle imposte dirette.

Rientrano nel campo di applicazione del Fondo:

  • le società partecipate da Equitalia che svolgono attività di riscossione;
  • fino al 31 dicembre 2010, anche le imprese che svolgevano attività di riscossione per gli enti locali sulla base del regime transitorio previsto dall’art. 3, comma 24, del D.L. n. 203/2005, purché in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.

Per tali imprese è corretto l’inquadramento con il C.S.C. 6.03.01 e l’assenza del codice autorizzazione "1L".

Aziende escluse dal campo di applicazione

Non sono invece soggette al Fondo le imprese che non svolgono direttamente attività di riscossione, ma solo attività ausiliarie o di servizio. La circolare richiama, in tale ambito, anche alcune società partecipate da Equitalia e la holding stessa.

Per queste aziende, quando siano inquadrate con il C.S.C. 6.03.01, è corretto attribuire il codice di autorizzazione "1L".

Lavoratori obbligatoriamente iscritti e casi di esclusione

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 377/1958, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione e dopo il superamento del periodo di prova, i dipendenti impiegati o subalterni delle aziende che svolgono attività di riscossione.

La circolare precisa inoltre che sono compresi anche i lavoratori con incarichi permanenti che prestano servizio intermittente, salvo che il servizio risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale.

Sono invece esclusi:

  • i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

La circolare richiama anche l’orientamento già espresso in precedenza: ai fini dell’iscrivibilità al Fondo occorre guardare alla natura dell’attività lavorativa che il dipendente è tenuto a svolgere per contratto, e non alla forma contrattuale adottata. Non rileva quindi il fatto che il contratto sia a termine, se l’attività non presenta un carattere eccezionale o temporaneo.

Adempimenti contributivi per i lavoratori esclusi

Per i lavoratori che, pur dipendendo da imprese che svolgono attività di riscossione, non sono iscritti al Fondo per il carattere eccezionale o temporaneo dell’attività svolta, le imprese devono richiedere una separata posizione contributiva (matricola) dotata del codice autorizzazione "1L".

Riferimenti interpretativi richiamati

La circolare richiama anche un orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione in merito all’art. 9 della legge n. 377/1958, precisando che, per i dipendenti di istituti di credito adibiti a mansioni promiscue di credito ed esattoria, la norma utilizza un criterio contrattualistico e non mansionistico. Viene inoltre ricordata la disciplina transitoria contenuta nell’art. 51 della stessa legge per i dipendenti degli istituti di credito già iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della legge.

Punti principali

Premessa e riforma del sistema di riscossione

Negli ultimi anni la riscossione ha subito una profonda trasformazione: con l’art. 3 del D.L. n. 203/2005, convertito nella L. n. 248/2005, è stato soppresso dal 1° ottobre 2006 il sistema di concessione del servizio nazionale di riscossione, ricondotto a un modello pubblico affidato all’Agenzia delle Entrate tramite Riscossione S.p.A. (oggi Equitalia S.p.A.), società a capitale interamente pubblico.

Disciplina del Fondo esattoriali

Il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici è stato istituito dall’art. 110 del R.D. n. 1401/1922 ed è oggi regolato dalla L. n. 377/1958, come modificata dalla L. n. 587/1971. Il Fondo riconosce una prestazione integrativa della pensione obbligatoria e un capitale da corrispondere alla cessazione del rapporto o in caso di morte.

Soggetti obbligatoriamente iscritti secondo la L. n. 377/1958

L’iscrizione obbligatoria riguarda, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge, i dipendenti delle esattorie e ricevitorie con qualifica impiegatizia, compreso il personale subalterno dopo il periodo di prova, nonché i dipendenti di istituti di credito addetti a servizi cumulativi di credito ed esattoria, purché il rapporto sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

Effetti delle riforme del 1988 e del 1999

Il D.P.R. n. 43/1988 aveva già riorganizzato il sistema di riscossione, rinominando il Fondo e confermando l’iscrizione per il personale delle nuove concessionarie. Successivamente, il D.Lgs. n. 112/1999 ha abrogato quel decreto, senza però introdurre norme di adattamento del Fondo al nuovo assetto, cosicché l’iscrizione è tornata a dipendere dalle sole disposizioni della L. n. 377/1958.

Iscrivibilità al Fondo dopo il D.L. n. 203/2005

La circolare afferma che il comma 18 dell’art. 3 del D.L. n. 203/2005, mantenendo ferme le disposizioni del Fondo, impone di interpretare la legge del 1958 alla luce del nuovo sistema. Pertanto il riferimento ai dipendenti delle esattorie e ricevitorie va ora inteso come riferito ai dipendenti delle società che esercitano attività di riscossione delle imposte dirette.

Aziende che effettuano attività di riscossione

Sono incluse nel campo di applicazione del Fondo le società partecipate da Equitalia che svolgono attività di riscossione e, fino al 31 dicembre 2010, anche le imprese che operano in base a concessione degli enti locali nel regime transitorio previsto dall’art. 3, comma 24, del D.L. n. 203/2005. Per tali imprese è corretto l’inquadramento con C.S.C. 6.03.01 e senza codice autorizzazione 1L.

Aziende che non effettuano attività di riscossione

Non rientrano nel Fondo le imprese che svolgono solo attività ausiliarie o di servizio e non la riscossione diretta, inclusa in alcuni casi la stessa holding Equitalia e alcune società partecipate. Per queste aziende, se inquadrate con C.S.C. 6.03.01, è corretto il codice di autorizzazione 1L.

Lavoratori iscritti ed esclusioni

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, dalla data di assunzione e dopo il superamento del periodo di prova, i dipendenti impiegati o subalterni delle aziende che svolgono attività di riscossione. Sono compresi anche i lavoratori con incarichi permanenti che prestano servizio intermittente, salvo che il servizio sia inferiore alla media annua di 180 giorni a orario normale. Sono invece esclusi i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di contratto collettivo o di legge.

Adempimenti contributivi per i lavoratori esclusi

Per i lavoratori dipendenti da imprese di riscossione ma esclusi dal Fondo per il carattere eccezionale o temporaneo dell’attività, le aziende devono richiedere una separata posizione contributiva (matricola) con codice autorizzazione 1L.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.