Circolare numero 60 del 30-03-2011
Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica del 1,6 per cento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per l'anno 2011, l'indice definitivo di perequazione automatica delle pensioni è pari all'1,6 per cento, come accertato dall'ISTAT, mentre resta fermo che il conguaglio con quanto già applicato in via provvisoria all'1,4 per cento sarà effettuato nel 2012. In conseguenza di ciò vengono aggiornati diversi valori pensionistici e contributivi: trattamento minimo, massimale di retribuzione pensionabile, fasce pensionabili con aliquote di rendimento decrescenti, minimale retributivo per l'accredito contributivo, limiti di reddito per pensioni ai superstiti e assegni di invalidità, nonché il massimale di retribuzione imponibile per il contributo di solidarietà. Sono inoltre richiamate le modalità di adeguamento dei limiti di reddito per integrazione al minimo e pensioni sociali, e si informa dell'aggiornamento delle procedure di calcolo e delle tabelle allegate.
Rideterminazione degli importi pensionistici per il 2011 sulla base della perequazione automatica definitiva dell'1,6 per cento
Perequazione automatica delle pensioni per il 2011
La circolare interviene per aggiornare gli importi pensionistici e contributivi applicabili all'anno 2011, in seguito alla determinazione definitiva dell'indice di perequazione automatica comunicata dall'ISTAT. Il documento distingue tra la misura provvisoria già applicata e la percentuale definitiva, e chiarisce gli effetti operativi sui principali parametri previdenziali.
Quadro normativo e misura della perequazione
Viene richiamato il decreto del 19 novembre 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010, che aveva fissato in via previsionale l'aumento di perequazione automatica nella misura dell'1,4 per cento per il 2011. Successivamente, con nota del 17 gennaio 2011, l'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, tra gennaio-dicembre 2009 e gennaio-dicembre 2010 è risultata pari all'1,6 per cento. Tale valore è assunto come indice definitivo di perequazione da attribuire alle pensioni per il 2011.
Conguaglio della perequazione
La circolare precisa che, nonostante l'accertamento della misura definitiva dell'1,6 per cento, il conguaglio della perequazione spettante per il 2011 sarà effettuato in sede di perequazione per il 2012, in conformità a quanto previsto dal citato decreto ministeriale. Pertanto, per il 2011 resta in vigore l'applicazione provvisoria dell'1,4 per cento, con successivo riallineamento.
Aggiornamento dei principali importi pensionistici
Sulla base della perequazione definitiva, vengono rideterminati diversi valori di riferimento. In particolare, viene aggiornato il trattamento minimo di pensione per il 2011, indicato in euro 468,35 mensili a seguito dell'applicazione dell'1,6 per cento. Su tale base viene altresì ricalcolato il minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, richiamando l'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e l'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Resta comunque fermo che, ai fini dell'erogazione, il trattamento minimo per il 2011 continua a essere corrisposto secondo la misura risultante dal coefficiente provvisorio dell'1,4 per cento, salvo conguaglio in occasione della perequazione del 2012.
Massimali, fasce pensionabili e limiti di reddito
La circolare dispone la rideterminazione del massimale di retribuzione pensionabile soggetto all'aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con aliquote di rendimento decrescenti previste dalla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Vengono inoltre rideterminati i limiti di reddito per l'anno 2011 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, ai sensi dell'articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Massimale di retribuzione imponibile e contributo di solidarietà
È altresì aggiornato il massimale di retribuzione imponibile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, valore utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà disciplinato dall'articolo 67 della legge n. 488 del 1999.
Limiti di reddito per integrazione al minimo e pensioni sociali
La circolare chiarisce che i limiti di reddito rilevanti per l'integrazione al minimo e per le pensioni sociali non vengono adeguati immediatamente con il presente aggiornamento, ma soltanto in occasione dell'aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale, operazione che avviene normalmente al rinnovo delle pensioni per l'anno successivo. In tale sede viene effettuato anche il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.
Aggiornamento delle procedure applicative e delle tabelle
Infine, viene comunicato che le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l'applicazione della perequazione automatica dell'1,6 per cento accertata dall'ISTAT. In allegato sono trasmesse nuove tabelle aggiornate, che sostituiscono le tabelle F, G, O, R, S e T già inviate con la circolare n. 167 del 30 dicembre 2010.
Punti principali
Perequazione automatica 2011: misura provvisoria e definitiva
La circolare richiama il decreto ministeriale 19 novembre 2010, che aveva fissato in via previsionale l'aumento di perequazione automatica per il 2011 nella misura dell'1,4 per cento. Successivamente, l'ISTAT ha comunicato con nota del 17 gennaio 2011 che la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, è risultata pari all'1,6 per cento, valore assunto come indice definitivo di perequazione per l'anno 2011.
Conguaglio della perequazione
Pur essendo stato accertato l'indice definitivo dell'1,6 per cento, la circolare precisa che il conguaglio della perequazione spettante per il 2011 sarà effettuato in sede di perequazione per il 2012, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale richiamato.
Aggiornamento del trattamento minimo e del minimale contributivo
Sulla base del trattamento minimo di pensione per il 2011, rideterminato applicando l'aumento dell'1,6 per cento ed attestato in euro 468,35 mensili, viene aggiornato anche il minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tuttavia, il trattamento minimo per il 2011 continua a essere erogato nella misura derivante dal coefficiente provvisorio dell'1,4 per cento, salvo conguaglio nel 2012.
Rivalutazione dei massimali e delle fasce pensionabili
Vengono rideterminati il massimale di retribuzione pensionabile soggetto all'aliquota del 2 per cento annuo e le fasce pensionabili con aliquote di rendimento decrescenti previste dalla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, utilizzando la percentuale definitiva di perequazione dell'1,6 per cento.
Limiti di reddito per pensioni ai superstiti e assegni di invalidità
La circolare segnala la rideterminazione dei limiti di reddito per l'anno 2011 rilevanti ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, in applicazione dell'articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Massimale di retribuzione imponibile e contributo di solidarietà
È aggiornato anche il massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 67 della legge n. 488 del 1999.
Limiti di reddito per integrazione al minimo e pensioni sociali
La circolare precisa che i limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell'aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale, operazione che avviene normalmente al rinnovo delle pensioni per l'anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.
Aggiornamento delle procedure e delle tabelle
Le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l'applicazione della perequazione automatica dell'1,6 per cento accertata dall'ISTAT. Inoltre, sono trasmesse in allegato 1 le tabelle aggiornate, in sostituzione delle tabelle F, G, O, R, S e T già allegate alla circolare n. 167 del 30 dicembre 2010.
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