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Circolare

Circolare numero 57 del 28-03-2011

Gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 9 luglio 2010 per il rinnovo del C.C.N.L. per l’industria tessile/abbigliamento/moda (Euro 40,00 lordi per il periodo 01.04.2010 - 31.05.2010) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il trattamento dell’importo forfettario di 40 euro lordi previsto dall’accordo del 9 luglio 2010 per il rinnovo del C.C.N.L. tessile/abbigliamento/moda. Vengono indicati i criteri di maturazione, le riduzioni per il part-time, i casi di esclusione e le ricadute sulle prestazioni previdenziali e sulle integrazioni salariali. Sono richiamate inoltre precedenti circolari INPS per le modalità di calcolo e conguaglio.

Riflessi dell’una tantum prevista dal rinnovo del C.C.N.L. tessile/abbigliamento/moda

Riflessi dell'una tantum prevista dall'accordo 9 luglio 2010 per il C.C.N.L. tessile/abbigliamento/moda

La circolare disciplina gli effetti amministrativi e previdenziali dell'una tantum di 40,00 euro lordi prevista dall'accordo di rinnovo del C.C.N.L. del settore tessile/abbigliamento/moda. Il documento chiarisce chi ne ha diritto, come va riproporzionata e quali effetti produce su prestazioni previdenziali e integrazioni salariali.

Ambito di applicazione e misura dell'emolumento

L'accordo del 9 luglio 2010 riconosce ai lavoratori in forza alla data del 21 maggio 2010 un importo forfettario lordo di 40,00 euro a titolo di arretrati retributivi. L'importo è da corrispondere con la retribuzione di giugno 2010 e deve essere rapportato all'anzianità di servizio maturata nel periodo compreso tra il 1° aprile 2010 e il 31 maggio 2010.

Riduzione per il lavoro part-time e natura dell'importo

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, l'una tantum è ridotta in proporzione al minore orario concordato. La somma non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto contrattuale o legale e non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

Condizioni di spettanza e periodi esclusi

La circolare precisa che l'una tantum non compete per i mesi nei quali la prestazione lavorativa sia stata sospesa senza diritto alla retribuzione, richiamando esemplificativamente servizio militare, aspettativa, congedo parentale e cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali.

Sono invece considerati utili ai fini della maturazione i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale e donazione di sangue verificatisi nel periodo 1° aprile 2010 - 31 maggio 2010, purché abbiano dato luogo a trattamenti economici previdenziali a carico dell'Istituto competente e, ove previsto, all'integrazione a carico del datore di lavoro.

Trattamenti di integrazione salariale e altre prestazioni previdenziali

Per i lavoratori che, nel periodo interessato, abbiano fruito di Cassa integrazione guadagni, riduzione dell'orario di lavoro nell'ambito di contratti di solidarietà o altre prestazioni economiche previdenziali, l'una tantum deve essere corrisposta secondo le disposizioni vigenti in materia.

Incidenza su malattia, maternità e prestazioni conguagliabili

La circolare richiama i principi già espressi con la circolare n. 127 del 17 maggio 1991 per i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e maternità, sui riposi orari post-partum, sulle retribuzioni dei donatori di sangue e sulle altre prestazioni INPS conguagliabili con i contributi. Tali emolumenti non vanno considerati nel periodo di paga in cui sono materialmente corrisposti, ma devono essere imputati pro quota al mese di riferimento secondo le regole applicabili alle mensilità aggiuntive o ai premi, con rinvio alle modalità di conguaglio già indicate nelle precedenti istruzioni.

Decorrenza rilevante per gli eventi assicurati

Con riguardo al sistema di calcolo delle prestazioni economiche di malattia e maternità, la corresponsione dell'emolumento può incidere solo sugli eventi iniziati tra maggio e giugno 2010; per la malattia è fatta salva l'ipotesi della ricaduta.

Effetti sulle integrazioni salariali e sulla solidarietà

Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie riferite al periodo di spettanza dell'una tantum, cioè dal 1° aprile 2010 al 31 maggio 2010, devono essere applicate le istruzioni in materia di ricalcolo delle prestazioni già fornite con la circolare n. 58 del 5 marzo 1991.

Le quote di una tantum relative ai periodi integrati nel medesimo arco temporale possono essere poste in pagamento nei limiti dei massimali mensili vigenti, i quali, secondo il richiamo alla circolare n. 25 del 27 gennaio 1996, si applicano anche alle integrazioni salariali ordinarie.

Infine, per gli effetti sull'ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, il cui importo per gli anni 2009, 2010 e 2011 è pari all'80 per cento della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro, nonché sull'assegno per congedo matrimoniale, la circolare rinvia alle disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

Punti principali

Importo e destinatari dell'una tantum

L'accordo del 9 luglio 2010 prevede, per i lavoratori dell'industria tessile/abbigliamento/moda in forza alla data del 21 maggio 2010, un importo forfettario di 40,00 euro lordi a titolo di arretrati retributivi. L'importo deve essere corrisposto con la retribuzione del mese di giugno 2010 e va commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile - 31 maggio 2010.

Riduzione per part-time e natura non utile dell'importo

Per i rapporti di lavoro part-time l'una tantum è ridotta proporzionalmente in base al minore orario pattuito. L'importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale ed è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Periodi esclusi e periodi utili alla maturazione

L'una tantum non spetta per i mesi in cui si sia verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione, come ad esempio servizio militare, aspettativa, congedo parentale o cassa integrazione a zero ore settimanali. Sono invece considerati utili, nel periodo 1° aprile 2010 - 31 maggio 2010, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale e donazione di sangue, purché abbiano dato luogo a prestazioni economiche previdenziali a carico dell'Istituto competente e, se dovuta, all'integrazione aziendale.

Trattamenti di cassa integrazione e altre prestazioni previdenziali

Per i lavoratori che nel periodo considerato fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'una tantum deve essere corrisposta secondo le disposizioni vigenti in materia.

Riflessi su malattia, maternità e altre prestazioni INPS

La circolare ribadisce che, per le prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per i riposi orari post-partum, le retribuzioni ai donatori di sangue e le altre prestazioni INPS conguagliabili con i contributi, gli emolumenti non vanno considerati nel periodo di paga in cui sono effettivamente corrisposti, ma devono essere conteggiati pro quota nel mese considerato secondo le regole delle mensilità aggiuntive o dei premi. Si richiama la circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e le precedenti ivi citate per il calcolo e il conguaglio.

Decorrenza rilevante per gli eventi assicurati

In base al sistema di calcolo delle prestazioni di malattia e maternità, la corresponsione dell'emolumento può rilevare solo per gli eventi iniziati tra maggio e giugno 2010, salvo per la malattia l'ipotesi di ricaduta.

Effetti sulle integrazioni salariali e sulla solidarietà

Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie relative al periodo 1° aprile 2010 - 31 maggio 2010 si applicano le istruzioni sulla rivalutazione delle prestazioni contenute nella circolare n. 58 del 5 marzo 1991. Le quote di una tantum riferite ai periodi integrati possono essere poste in pagamento entro i limiti dei massimali mensili vigenti, che riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie. Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, il cui importo per gli anni 2009, 2010 e 2011 è pari all'80% della retribuzione persa, e per l'assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

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