Circolare numero 55 del 23-03-2011
Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il riconoscimento, per l’anno 2010, del beneficio previdenziale e assistenziale connesso alle aziende agricole colpite da calamità, ai fini della compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli. Indica i requisiti soggettivi e territoriali delle aziende, il numero minimo di giornate lavorate richieste al lavoratore, le modalità e i termini per la trasmissione delle dichiarazioni di calamità da parte delle aziende e per l’istanza cartacea dei piccoli coloni/compartecipanti familiari. Definisce inoltre gli adempimenti delle sedi, che devono validare le domande sulla base dei decreti o delle delibere regionali di delimitazione delle aree calamitose, entro il 22 aprile 2011.
Beneficio per aziende agricole colpite da calamità ai fini degli elenchi nominativi 2010
Beneficio per aziende agricole colpite da calamità ai fini degli elenchi nominativi 2010
La circolare definisce le modalità di riconoscimento del beneficio previdenziale e assistenziale per le aziende agricole colpite da calamità, con effetti sulla compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l’anno 2010. Il documento richiama i precedenti chiarimenti del 2008 e 2009 e precisa requisiti, adempimenti delle aziende e attività di validazione delle sedi.
Quadro normativo e requisiti delle aziende
Il beneficio è collegato agli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e spetta alle aziende che ricadono in aree dichiarate calamitose. Tali aree devono essere delimitate ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tramite delibere o decreti regionali. Inoltre, le avversità atmosferiche devono essere comprese nel Piano assicurativo agricolo.
Contenuto del beneficio per l’anno 2010
Per l’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per il 2010, il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive utili a raggiungere il numero di giornate lavorative effettivamente svolte alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nell’anno precedente alla fruizione del beneficio. Per il 2010 il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 c.c. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate devono dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite intermediari autorizzati. La funzione è disponibile nei "Servizi Online" con la dicitura "dichiarazione di calamità aziende agricole" ed è accessibile con le modalità ordinarie del Dmag-Unico. Le dichiarazioni devono fare riferimento alle aree delimitate dai provvedimenti regionali.
Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato alla circolare come allegato 1.
Termini procedurali
La trasmissione telematica o cartacea deve essere effettuata entro il 15 aprile 2011. Tale termine è funzionale a consentire alle sedi la validazione delle domande entro il 22 aprile 2011. Per la corretta compilazione dell’istanza si rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
Adempimenti delle sedi e validazione
In INTRANET, nel percorso Servizi per l’Agricoltura - SUBORDINATI, è stata riattivata la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni inviate. Dalla funzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", l’operatore abilitato verifica i dati trasmessi e controlla il decreto o la delibera di Giunta regionale di calamità già inseriti in procedura dalle Direzioni regionali.
Ai fini del beneficio, le sedi devono attenersi esclusivamente ai decreti e alle delibere regionali che delimitano i territori ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. L’operatore prende in carico l’istanza e ne dispone l’approvazione o il rigetto tramite il pulsante "Salva e continua"; in caso di reiezione è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto".
Le istanze possono essere consultate dalla voce "Consultazione dichiarazione di calamita", dalla quale è possibile stampare il PDF dell’esito. Le istanze cartacee relative ai concedenti dei terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Tutte le operazioni devono essere completate entro il 22 aprile 2011.
Punti principali
Ambito e requisiti per il beneficio
Il beneficio riguarda le aziende agricole che abbiano fruito degli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e che ricadano in aree dichiarate calamitose. Le aree devono essere delimitate ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante delibere o decreti regionali, e le avversità atmosferiche devono rientrare nel Piano assicurativo agricolo.
Riconoscimento del beneficio per l’anno 2010
Per l’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per il 2010, il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente lavorate, fino al raggiungimento delle giornate di lavoro prestate alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nell’anno precedente alla fruizione del beneficio. Nel 2010 il lavoratore deve risultare occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ex art. 2135 c.c. Il beneficio si estende anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate devono dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo telematicamente la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite intermediari autorizzati, tramite l’applicazione disponibile in "Servizi Online" con la voce "dichiarazione di calamità aziende agricole" e con le usuali modalità di accesso del Dmag-Unico. Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate con atti regionali. Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato (allegato 1).
Termini per la presentazione e validazione
La trasmissione telematica o cartacea deve avvenire entro il 15 aprile 2011, per consentire alle sedi di procedere alla validazione delle domande entro il 22 aprile 2011. Per la compilazione corretta dell’istanza si rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
Adempimenti delle sedi e procedura di validazione
Le sedi devono utilizzare la procedura DDC (Dichiarazioni di Calamità) riattivata in INTRANET, nel percorso Servizi per l’Agricoltura - Subordinati. Dalla funzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", l’operatore verifica i dati trasmessi e controlla la presenza del decreto/delibera di Giunta regionale di calamità già inserito in procedura dalle Direzioni regionali. La validazione deve basarsi esclusivamente sugli atti regionali che delimitano i territori ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. L’operatore approva o respinge l’istanza con il tasto "Salva e continua"; in caso di rigetto è obbligatorio compilare il campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze sono consultabili nella voce "Consultazione dichiarazione di calamita", dalla quale è possibile stampare il PDF dell’esito. Le istanze cartacee dei concedenti per piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente. Tutte le operazioni devono essere concluse entro il 22 aprile 2011.
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