Sentenza del 01/04/2016 n. 6344 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell'Umbria, sostenendo che la pensione di vecchiaia erogata dall'ente previdenziale lussemburghese non fosse tassabile esclusivamente in Lussemburgo. Secondo l'Agenzia, l'art. 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Lussemburgo attribuisce una potestà impositiva concorrente a entrambi gli Stati. L'eventuale doppia imposizione deve essere eliminata mediante il credito d'imposta previsto dall'art. 15 TUIR, a condizione che il contribuente dimostri di avere effettivamente pagato imposte in Lussemburgo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che anche le pensioni di vecchiaia rientrino nella nozione di sicurezza sociale prevista dall'art. 18, paragrafo 2, della Convenzione. Tali pensioni sono imponibili sia in Italia, Stato di residenza, sia in Lussemburgo, Stato di erogazione. La sentenza della CTR, che aveva riconosciuto la tassazione esclusiva in Lussemburgo e disposto il rimborso dell'IRPEF versata in Italia per gli anni 1999 e 2000, è stata cassata. La causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR dell'Umbria, che dovrà verificare anche se il contribuente abbia provato il pagamento dell'imposta in Lussemburgo e determinare l'eventuale credito d'imposta, oltre a regolare le spese.
Norme richiamate
Art. 18, paragrafo 1, Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 747 del 1982
Disciplina in generale pensioni e remunerazioni corrisposte in relazione a un cessato impiego. La previsione dell'imposizione esclusiva opera nel relativo ambito, anche in ragione dell'uso dell'avverbio "soltanto".
Art. 18, paragrafo 2, Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 747 del 1982
Le erogazioni previdenziali, comprese le pensioni di vecchiaia, sono soggette a imposizione concorrente in Italia e in Lussemburgo. L'assenza dell'avverbio "soltanto" esclude che la potestà impositiva spetti esclusivamente a uno dei due Stati.
Art. 15 TUIR
Consente di evitare la doppia imposizione riconoscendo un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero sul medesimo reddito, purché il contribuente alleghi e provi l'effettivo assoggettamento a tassazione nello Stato estero.
Art. 24 della Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni
Prevede il meccanismo convenzionale volto a eliminare o attenuare la doppia imposizione quando entrambi gli Stati esercitano legittimamente la propria potestà impositiva.
Art. 38 della Costituzione
È richiamato per interpretare in senso ampio il concetto di sicurezza sociale, comprendente sia prestazioni assistenziali sia previdenziali, incluse le pensioni di vecchiaia.
Massime di principio
- Quando una convenzione contro le doppie imposizioni attribuisce la tassazione a entrambi gli Stati e non usa formule come "soltanto" o "esclusivamente", la potestà impositiva deve normalmente intendersi concorrente.
- Le pensioni di vecchiaia rientrano, in linea generale, nelle erogazioni di sicurezza sociale e possono essere soggette al regime specifico previsto dalla convenzione applicabile, distinto da quello delle pensioni private derivanti da cessato impiego.
- La tassazione concorrente non comporta necessariamente una doppia imposizione definitiva: lo Stato di residenza deve applicare il meccanismo convenzionale o interno di eliminazione della doppia imposizione, normalmente tramite credito d'imposta.
- Il credito per le imposte estere non è automatico: il contribuente deve dimostrare sia l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato estero sia la riferibilità della stessa al medesimo reddito tassato nello Stato di residenza.
- In presenza di una sentenza favorevole al contribuente fondata sull'errata interpretazione della convenzione, la Cassazione può cassare la decisione con rinvio, lasciando al giudice di merito la verifica dei fatti, dell'imposta estera pagata e dell'eventuale credito spettante.
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