Sentenza del 30/11/2016 n. 2081 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Accertamento di maggior valore di un bene immobile compravenduto - Parte acquirente versa quanto richiesto con l'avviso di rettifica e liquidazione - Cessata materia del contendere sia per la parte acquirente sia per la parte venditrice - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato di un immobile commerciale, aumentandolo da 200.000 euro a 305.000 euro, con conseguente liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre a sanzioni e interessi. La parte acquirente aveva definito l'accertamento mediante adesione e aveva integralmente versato quanto dovuto. La società venditrice, che aveva autonomamente impugnato l'avviso, sosteneva di avere ancora interesse a ottenere una pronuncia sul maggior valore accertato e contestava sia la cessazione della materia del contendere sia la legittimità della rettifica.
La decisione
La Commissione ha ritenuto che il pagamento effettuato da uno dei coobbligati solidali estinguesse l'obbligazione tributaria anche nei confronti dell'altro contraente. Di conseguenza, è cessata la materia del contendere per entrambe le parti e la venditrice non aveva più un interesse attuale a proseguire il giudizio. L'appello è stato rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna della società appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.235 euro.
Norme richiamate
Art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Le parti contraenti di una vendita immobiliare sono solidalmente obbligate al pagamento della relativa imposta di registro.
L'acquirente e il venditore sono coobbligati solidali per l'imposta di registro. L'Amministrazione può chiedere l'intero pagamento indifferentemente a uno qualsiasi dei coobbligati, senza dover prima escutere l'altro.
Art. 100 c.p.c.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'interesse ad agire deve essere attuale e concreto. Una volta estinto il debito tributario per il pagamento integrale da parte di un coobbligato, viene meno l'utilità concreta di una pronuncia sul rapporto tributario nei confronti dell'altro coobbligato.
Art. 28 del D.P.R. n. 546/1992
La norma è stata utilizzata per proporre reclamo contro il decreto presidenziale che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986
La disposizione è stata invocata dalla parte appellante per contestare i criteri e le modalità della rettifica del valore dell'immobile, ma la Commissione non ha esaminato il merito perché ha ritenuto estinto il giudizio.
Art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. n. 131/1986
La disposizione è stata richiamata dalla parte appellante in relazione alla legittimità dell'avviso di rettifica, ma la questione è rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nell'imposta di registro relativa a una compravendita immobiliare, venditore e acquirente rispondono solidalmente dell'intero debito tributario.
- L'Amministrazione finanziaria può pretendere il pagamento totale da uno solo dei coobbligati, senza dover rispettare un ordine di escussione o agire prima contro il debitore ritenuto principale.
- Il pagamento integrale effettuato da uno dei coobbligati estingue il debito tributario anche nei confronti degli altri, compresi quelli con una controversia ancora pendente.
- Quando il debito è integralmente estinto, la causa può diventare priva di oggetto e il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- Il coobbligato che aveva impugnato l'accertamento non può proseguire la causa soltanto per ottenere una pronuncia astratta sul valore accertato, se non dimostra un interesse attuale e concreto residuo.
- In caso di pagamento da parte di un coobbligato, eventuali rapporti interni di rivalsa tra venditore e acquirente restano distinti dal rapporto tributario con l'Amministrazione.
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