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Messaggio

Messaggio numero 21181 del 12-08-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal 1° luglio 2010 il trasferimento delle posizioni assicurative dei lavoratori dei fondi elettrici e telefonici nel FPLD è possibile solo su domanda e a titolo oneroso; per le istanze da tale data non si applica più il trattamento pensionistico più favorevole tra Fondo e FPLD, salvo liquidazione della pensione a carico dei rispettivi Fondi.

Abrogazione trasferimento gratuito posizioni assicurative fondi elettrici e telefonici

Abrogazione delle norme sul trasferimento delle posizioni assicurative e ricongiunzione onerosa

Il documento informa le strutture territoriali che, per effetto dell’art. 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° luglio 2010 sono state abrogate o modificate le disposizioni che consentivano il trasferimento gratuito delle posizioni assicurative dei lavoratori iscritti ai fondi speciali elettrici e telefonici verso l’AGO/FPLD. Ne consegue che le precedenti modalità di costituzione della posizione assicurativa non sono più applicabili alle istanze presentate dalla data indicata in poi.

Riferimenti normativi e modifiche intervenute

Il messaggio richiama tre interventi normativi principali:

  • l’art. 12, comma 12octies, della legge n. 122/2010, che ha abrogato, con decorrenza 1° luglio 2010, l’art. 3, comma 14, del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 562, relativo al trasferimento in AGO delle posizioni assicurative del Fondo Elettrici;
  • l’art. 12, comma 12novies, della medesima legge, che ha abrogato, sempre dal 1° luglio 2010, l’art. 28 della legge n. 1450/1956, che consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione dal Fondo Telefonici all’Assicurazione generale obbligatoria;
  • l’art. 12, comma 12septies, che ha modificato i primi tre commi dell’art. 1 della legge n. 29/1979, rendendo onerosa la ricongiunzione nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO.

Effetti operativi per i lavoratori dei fondi elettrici e telefonici

In conseguenza dell’abrogazione delle norme previgenti e della modifica della legge n. 29/1979, la posizione assicurativa dei lavoratori elettrici e telefonici può essere trasferita nel FPLD soltanto:

  • su domanda degli interessati;
  • a titolo oneroso.

Il documento precisa inoltre che, per le istanze presentate dal 1° luglio 2010, non deve più essere posto in pagamento in favore degli iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici il trattamento pensionistico più favorevole tra quello calcolato secondo le norme del Fondo e quello calcolato secondo le norme del FPLD.

Decorrenza della disciplina

La data del 1° luglio 2010 è riferita espressamente alla data di presentazione della domanda di costituzione della posizione assicurativa nell’AGO, presentata ai sensi delle norme poi abrogate. Tale decorrenza prescinde:

  • dalla data di presentazione della domanda di pensione;
  • dalla data di decorrenza della pensione.

Trattamento pensionistico e liquidazione della prestazione

Per i lavoratori interessati, fino a diversa disciplina, deve essere liquidata la pensione a carico dei rispettivi Fondi. Resta salva la possibilità per gli interessati di ottenere la liquidazione della prestazione a carico del FPLD, ma solo:

  • previa espressa richiesta di trasferimento della posizione assicurativa;
  • previa accettazione del previsto onere di copertura.

Riserva di ulteriori istruzioni

Il documento precisa infine che saranno emanate successive istruzioni sulle nuove modalità di costituzione della posizione assicurativa nell’AGO e di ricongiunzione delle posizioni assicurative ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/1979.

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