Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 21172 del 12-08-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce le prime istruzioni operative sulle modifiche all’art. 35 del d.l. n. 207/2008 introdotte dalla legge n. 122/2010, con particolare riguardo ai criteri di verifica reddituale, alle prime liquidazioni, alle maggiorazioni sociali, alle verifiche su prestazioni già liquidate e alla nuova disciplina della sospensione per omessa dichiarazione dei redditi.

Istruzioni INPS sulle prestazioni collegate al reddito dopo la legge n. 122/2010

Istruzioni operative sulle prestazioni collegate al reddito dopo la legge n. 122/2010

Il documento illustra le conseguenze applicative delle modifiche apportate all’art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dall’art. 13, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Le indicazioni sono rivolte alle sedi territoriali, in attesa dell’aggiornamento delle procedure informatiche, e riguardano il criterio di calcolo dei redditi rilevanti, le verifiche sui trattamenti già in pagamento e la sospensione delle prestazioni in caso di omessa comunicazione reddituale.

Quadro normativo e principio generale

Viene anzitutto richiamato quanto già chiarito con la circolare n. 62 del 22 aprile 2009: il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati con riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione. Resta invariato quanto alle tipologie di reddito rilevanti e alle ipotesi in cui debbano considerarsi anche i redditi di soggetti diversi dal beneficiario.

La legge n. 122/2010 modifica il comma 8 dell’art. 35, incidendo sul periodo di riferimento dei redditi da considerare per la liquidazione e la ricostituzione delle prestazioni collegate al reddito, nonché sulla decorrenza delle eventuali riliquidazioni per motivi reddituali.

Prime liquidazioni di prestazioni collegate al reddito

Per la prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva, in coerenza con quanto già indicato nella circolare n. 62 del 2009.

Criteri di verifica delle situazioni reddituali

Dal 1° gennaio di ogni anno, per il riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, devono essere considerati:

  • i redditi relativi a prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno;
  • i redditi diversi dai precedenti, conseguiti nell’anno precedente.

In altri termini, il documento distingue tra redditi da prestazioni soggette a comunicazione al Casellario, da valutare nell’anno corrente, e tutti gli altri redditi, da valutare con riferimento all’anno precedente.

Prime istruzioni per l’applicazione delle nuove regole

Le nuove regole si applicano alle prestazioni da corrispondersi dal 1° giugno 2010. Le sedi territoriali devono quindi procedere a verifiche manuali e agli adempimenti conseguenti, in attesa del rilascio degli aggiornamenti procedurali.

Assegno sociale e prestazioni di invalidità civile

Per i titolari di assegno sociale oppure di pensione o assegno di invalidità civile, qualora nel corso dell’anno venga liquidata una nuova prestazione soggetta all’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati e incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi devono verificare manualmente il reddito rilevante per il diritto.

Per accertare la permanenza dei requisiti occorre:

  • considerare il reddito dell’anno in corso relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge;
  • sommare i redditi percepiti a titolo diverso, relativi all’anno precedente.

Se il totale supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede:

  • alla revoca della prestazione;
  • al recupero delle rate riscosse e non dovute, a decorrere dall’1.6.2010 oppure dalla decorrenza della nuova prestazione se successiva.

Viene inoltre precisato che:

  • per l’assegno sociale, l’importo della nuova prestazione liquidata al titolare o al coniuge è attribuito per competenza a partire dall’anno di decorrenza della nuova prestazione;
  • per le prestazioni di invalidità civile collegate al reddito, l’importo della nuova pensione liquidata al titolare rileva dall’anno di corresponsione degli arretrati.

Maggiorazioni sociali

In attesa dell’aggiornamento delle procedure, le sedi devono verificare il diritto alla maggiorazione sociale in funzione dei redditi da pensione del titolare e del coniuge secondo i criteri di cui al punto precedente.

Se i redditi risultano incompatibili con il diritto al beneficio, la pensione deve essere ricostituita inserendo la data di cessazione dal diritto nella sezione decorrenza maggiorazioni, campo “Art.1 L.544/88” del pannello MRCAN31, con data non anteriore al 1° giugno 2010.

Verifica delle prestazioni già liquidate soggette a comunicazione al Casellario

Le sedi territoriali devono verificare se, per effetto delle prestazioni già liquidate per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, risultino superati i limiti di reddito previsti per:

  • il diritto all’assegno sociale;
  • le prestazioni di invalidità civile;
  • la maggiorazione sociale.

La lista delle posizioni da esaminare sarà disponibile nella INTRANET, nel percorso: Processo assicurato-pensionato - Pensioni da verificare - Liste per le sedi - ART 35.

All’esito della verifica, le sedi devono eliminare le prestazioni non più interamente dovute. L’eliminazione produce effetti dalla data di decorrenza della nuova prestazione pensionistica previdenziale o assistenziale e comunque non prima di giugno 2010.

Sospensione delle prestazioni per omessa dichiarazione reddituale

Il documento ricorda che l’art. 15, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, aveva abrogato i commi 11, 12 e 13 dell’art. 35 del d.l. n. 207/2008, che disciplinavano le modalità di presentazione del RED e gli effetti dell’omissione.

La legge n. 122/2010, all’art. 13, comma 6, lettera c), reintroduce una disciplina della sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non dichiarino né all’Amministrazione finanziaria né all’INPS i redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in godimento.

Il messaggio precisa però che restano da emanare specifiche istruzioni applicative, anche con riferimento ai tempi e alle modalità del procedimento di comunicazione, che saranno definiti con apposito provvedimento dell’Istituto.

Contenuto dell’art. 13, comma 6, della legge n. 122/2010

L’allegato riporta il testo coordinato della legge n. 122/2010, evidenziando in particolare le modifiche all’art. 35 del d.l. n. 207/2008:

  • soppressione, al comma 8, delle parole che prevedevano il riferimento al 1° luglio di ciascun anno e la validità fino al 30 giugno dell’anno successivo;
  • inserimento nel comma 8 del periodo secondo cui, per le prestazioni collegate al reddito, rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni soggette all’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati;
  • inserimento del comma 10-bis, che disciplina l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali per i titolari che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la propria situazione reddituale.

Il nuovo comma 10-bis prevede che:

  • in caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità stabilite dagli enti, le prestazioni collegate al reddito sono sospese nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa;
  • se entro 60 giorni dalla sospensione non perviene la comunicazione, si procede alla revoca definitiva e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa;
  • se la comunicazione viene presentata entro i 60 giorni, la prestazione sospesa viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del diritto anche per l’anno in corso.

Ambito temporale di applicazione

Il documento indica che, per le prestazioni già in pagamento, le nuove verifiche devono essere effettuate a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, mentre gli effetti operativi delle prime istruzioni riguardano le prestazioni da corrispondersi dal 1° giugno 2010. Per le eliminazioni o revoche conseguenti alle verifiche reddituali, l’efficacia non può essere anteriore a giugno 2010.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.