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Sentenza

Sentenza del 20/09/2016 n. 5338 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Rettifica del reddito del professionista - Contratto stipulato con società - Mancata registrazione - Indeterminata indicazione degli adempimenti - Costo deducibile - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il recupero a tassazione è stato ritenuto legittimo. La mancata registrazione del contratto e l'indeterminatezza delle prestazioni non consentivano di provare in modo certo e preciso l'effettività del costo. La sola imputazione al conto economico, così come la fattura e la registrazione contabile, non sono sufficienti a dimostrare l'effettiva acquisizione del servizio e la sua deducibilità fiscale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il recupero a tassazione di costi sostenuti in base a un contratto stipulato con una società di servizi. Il contratto non risultava registrato e indicava in modo indeterminato gli adempimenti e le prestazioni dovuti dalla società. Secondo il contribuente, la fattura, l'imputazione del costo al conto economico e la relativa annotazione nei registri contabili avrebbero dimostrato la deducibilità della spesa.

Norme richiamate

  • Principio fiscale di certezza e precisione dei costi deducibili

    Ai fini della deducibilità di un costo, non può ritenersi sufficiente la sua imputazione al conto economico, né l'esistenza della fattura certificante l'acquisizione del bene o del servizio, né la connessa annotazione nei registri contabili dell'impresa.

    Il costo deve essere effettivo e adeguatamente documentato mediante elementi certi e precisi. Gli adempimenti contabili e la fattura hanno valore formale, ma non provano da soli l'effettiva esecuzione della prestazione.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. nn. 19489/2010, 12330/2001, 4218/2006, 16115/2007 e 3305/2009

    La giurisprudenza richiamata conferma che la deducibilità fiscale richiede la prova dell'inerenza, dell'effettività e della certezza del costo, che non possono essere desunte esclusivamente dalla contabilizzazione o dalla fattura.

Massime di principio

  • Per dedurre un costo professionale o d'impresa non basta registrarlo in contabilità o disporre di una fattura: occorre dimostrare che la prestazione sia stata realmente eseguita.
  • I contratti con società di servizi devono descrivere in modo specifico le attività, gli adempimenti, i compensi e le modalità di esecuzione; clausole generiche indeboliscono la prova dell'effettività del costo.
  • È opportuno conservare un insieme coerente di documenti, come contratto, prova dei pagamenti, relazioni o risultati dell'attività, corrispondenza, report, ordini e ogni altro elemento idoneo a dimostrare il servizio ricevuto.
  • La registrazione del contratto può costituire un elemento probatorio utile, ma non sostituisce la dimostrazione concreta dell'esecuzione della prestazione e dell'inerenza all'attività professionale.
  • In caso di contestazione, l'onere di provare l'effettività e la certezza del costo ricade sul contribuente che ne chiede la deduzione.

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