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Legge

L.R. FVG 3/2019

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

Normativa regionaleL.R. FVG 3/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 3/2019 modifica la l.r. 13/2018 su diritto allo studio, scuola inclusiva, scuole in ospedale/domicilio, tempo integrato extrascolastico, programmazione della rete scolastica e contributi a scuole e Comuni. Prevede inoltre nuove autorizzazioni di spesa per il 2019-2020 e alcune norme transitorie; le modifiche all’art. 18 producono effetti dal 1° gennaio 2020.

Modifiche alla disciplina regionale friulana su diritto allo studio e offerta formativa

Modifiche alla disciplina regionale sul diritto allo studio e l’offerta formativa

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 22 febbraio 2019, n. 3 interviene in modo ampio sulla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, aggiornandone finalità, destinatari, strumenti di intervento e regole finanziarie. La disciplina resta circoscritta al territorio regionale e, per alcune misure, è espressamente legata agli anni scolastici e agli esercizi finanziari 2019-2020.

Finalità generali e ampliamento degli obiettivi educativi

La legge amplia gli obiettivi della normativa sul diritto allo studio, rafforzando:

  • la dimensione educativa e formativa;
  • la valorizzazione del contesto plurilingue;
  • la creazione di nuovi ambienti di apprendimento e il supporto alle segreterie digitali;
  • l’inclusione di alunni con BES, DSA, disabilità e plusdotazioni;
  • un approccio integrato alla promozione della salute in ambito scolastico.

Vengono inoltre riconosciuti interventi specifici a favore di scuole che promuovono salute e azioni orientate alla mobilità sostenibile e alla sicurezza dei percorsi casa-scuola.

Ambito dei beneficiari e soggetti destinatari

La legge estende e chiarisce i destinatari di vari interventi regionali:

  • gli assegni di studio per le scuole paritarie primarie e secondarie spettano agli alunni residenti in regione;
  • alcuni interventi sono riferiti ai nuclei familiari residenti in regione, non più genericamente al sistema scolastico regionale;
  • gli interventi per BES e DSA sono espressamente ricondotti anche agli alunni con disabilità;
  • per le iniziative sulla memoria storica, i beneficiari possono essere scuole capofila di reti di almeno tre istituti oppure Comuni in collaborazione con istituzioni scolastiche.

Interventi per alunni con bisogni educativi speciali, DSA e disabilità

La disciplina dedicata all’inclusione scolastica viene rafforzata:

  • sono previsti interventi a sostegno di alunni con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento e con disabilità;
  • la finalità non è solo evitare, ma ridurre la dispersione o il disagio educativo;
  • viene valorizzato anche il sostegno a soggetti con plusdotazioni.

La legge introduce inoltre una specifica apertura agli interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio.

Scuole in ospedale e didattica a domicilio

È inserito un nuovo articolo dedicato agli interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio. La Regione può stipulare convenzioni con:

  • l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;
  • scuole regionali singole o in rete;
  • altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze.

Gli interventi sono finalizzati a:

  • sviluppare modelli innovativi di sostegno alla didattica;
  • promuovere la formazione di insegnanti e operatori;
  • realizzare servizi di accoglienza per bambini e alunni ricoverati o domiciliati;
  • agevolare anche eventuali fratelli e sorelle impediti nella frequenza scolastica per tutelare il familiare malato.

La Giunta regionale definisce le linee guida e i termini per le proposte progettuali. I progetti e gli schemi di convenzione sono approvati dalla Giunta, con riparto delle risorse effettuato per il 60% in base al numero degli alunni coinvolti e per il 40% in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. Il contributo non può superare il valore del progetto. Le misure si estendono anche ai bambini della scuola dell’infanzia con particolari cure o patologie invalidanti.

Istruzione paritaria e contributi alle scuole non statali dell’infanzia

La legge modifica la rubrica del capo dedicato alle scuole dell’infanzia non statali e chiarisce che i contributi sono concessi e liquidati secondo le modalità previste dalla legge regionale 13/2018. Viene inoltre introdotta la possibilità di usare risorse assegnate alle associazioni beneficiarie anche per interventi speciali una tantum, previa deliberazione della Giunta regionale, per far fronte a inderogabili esigenze di gestione delle scuole affiliate.

Sono inoltre previsti limiti di rendicontazione: non sono ammissibili spese di rappresentanza, doni e omaggi; spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti previsti per il personale regionale.

Potenziamento dell’offerta formativa, sport, sicurezza e progetti territoriali

La legge amplia e ridefinisce vari strumenti di sostegno all’offerta formativa:

  • vengono ricompresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
  • è autorizzata la stipula di convenzioni con il Comitato regionale CONI e l’Ufficio scolastico regionale per potenziare i licei con sezioni a indirizzo sportivo;
  • sono sostenuti progetti di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro per studenti e lavoratori delle scuole del territorio regionale;
  • è previsto un contributo alla scuola capofila della rete delle scuole polo per la sicurezza, con progetto corredato da preventivo e approvazione entro 60 giorni dalla presentazione;
  • gli interventi possono essere sviluppati anche con convenzioni per tematiche di rilevante interesse scolastico ed educativo.

Valorizzazione della memoria, identità culturale e dimensione internazionale

La legge sostiene iniziative volte alla valorizzazione dell’identità culturale regionale e interculturale e interventi per celebrare i Giorni della Memoria e del Ricordo. In questo ambito:

  • la Regione può finanziare iniziative, incontri e viaggi della memoria per scuole di ogni ordine e grado;
  • possono beneficiarne scuole capofila di reti composte da almeno tre istituti e Comuni in collaborazione con istituzioni scolastiche;
  • le iniziative devono rispettare la legislazione statale sui Giorni della Memoria e del Ricordo.

Viene inoltre rafforzata la dimensione internazionale dell’istruzione e dell’educazione, prevedendo supporto tecnico alle scuole per progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie tramite Informest.

Tempo integrato extrascolastico

La disciplina del tempo integrato extrascolastico sostituisce quella del tempo pieno e prolungato. La Regione sostiene progetti di tempo integrato extrascolastico, con priorità alle scuole e, in prima applicazione, ai Comuni sede di istituzioni scolastiche con popolazione fino a 5.000 abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente.

Le attività finanziabili comprendono anche il potenziamento e il recupero.

Programmazione della rete scolastica e partecipazione territoriale

Viene istituito un nuovo titolo dedicato alla programmazione e partecipazione, con il Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa del Friuli Venezia Giulia. Il Piano:

  • è adottato ogni anno entro il 31 dicembre, sulla base delle linee di indirizzo della Giunta regionale;
  • vale per l’anno scolastico successivo, ma può essere pluriennale;
  • deve coordinarsi con edilizia scolastica, trasporto pubblico locale, salute, politiche sociali, famiglia, sistemi informativi e funzione pubblica.

È istituito anche un tavolo di coordinamento presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di istruzione, con partecipazione di altri Assessori e dell’Ufficio scolastico regionale. La Regione promuove reti territoriali per l’istruzione, coinvolgendo amministrazioni locali, scuole, sindacati, rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e Consulte degli Studenti.

Interventi connessi alla gestione delle scuole e agli investimenti

La legge estende il sostegno a interventi di supporto amministrativo e organizzativo per dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi, riferiti agli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020. Le domande seguono termini specifici, compreso quello del 31 gennaio 2020 per l’anno scolastico 2019-2020; le spese sono ammissibili dall’inizio dell’anno scolastico di riferimento.

In materia di edilizia scolastica, sono previste:

  • la devoluzione di un contributo già concesso all’Educandato statale collegio Uccellis di Udine, con domanda entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • la conferma di un contributo ventennale per la nuova scuola materna comunale di Martignacco;
  • la possibilità di prorogare, per un massimo di due anni, i termini di inizio e fine lavori per interventi su edifici universitari già oggetto di contribuzione.

Procedura per le domande e tempi di erogazione di alcuni contributi

Per i contributi destinati a iniziative su lingua e cultura della minoranza, i soggetti interessati presentano la domanda entro febbraio di ogni anno, con allegata descrizione delle iniziative e preventivo di spesa. Ogni soggetto non può presentare più di tre iniziative.

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande si approva il riparto, e entro 60 giorni dal riparto si provvede alla concessione e alla contestuale erogazione anticipata dei contributi.

Per i contributi relativi alla sicurezza sul lavoro, il contributo è concesso entro 60 giorni dalla presentazione del progetto.

Regolamenti attuativi e regime transitorio

Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge e dalla l.r. 13/2018 continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti in materia di:

  • comodato dei libri di testo;
  • interventi per istruzione scolastica;
  • Sezioni Primavera;
  • anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari.

La legge abroga inoltre alcune disposizioni della l.r. 13/2018 e stabilisce che le modifiche all’articolo 18 producono efficacia dall’1 gennaio 2020.

Norme finanziarie

La legge autorizza specifiche spese per il biennio 2019-2020 per le nuove o aggiornate misure introdotte, tra cui:

  • scuole in ospedale e didattica a domicilio;
  • interventi per scuole che promuovono salute;
  • iniziative per i Giorni della Memoria e del Ricordo;
  • convenzioni per tematiche scolastiche di rilevante interesse;
  • supporto alle funzioni di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi.

Sono previste coperture mediante rimodulazioni o storni di stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale 2019-2021.

Deprecazione e attualità pratica

La legge non è da considerarsi deprecata in sé, perché molte delle sue modifiche risultano confluite nella disciplina consolidata della l.r. 13/2018. Tuttavia alcune previsioni sono legate a esercizi finanziari e ad anni scolastici ormai conclusi; tali profili hanno oggi interesse prevalentemente storico o ricostruttivo.

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